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Stage e tirocini
Il nuovo regolamento
Il tirocinante o stagista è un "ospite"in azienda e
tutti gli obblighi burocratico-amministrativi sono a carico dell’ente formatore.
Le norme che disciplinano i tirocini formativi sono contenute nel regolamento
varato dal ministero del Lavoro con il decreto del 25 marzo ’98 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio ’98 n. 108). Il regolamento fissa criteri
che permettono all’impresa di utilizzare lo stagista senza vedersi contestare un
mascheramento di un rapporto di lavoro subordinato. Il tirocinio infatti non è
un rapporto di lavoro, ma un modo per agevolare le scelte professionali dei
giovani, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Collegamento scuola-impresa
La nuova disciplina, attesissima da aziende ed enti di
formazione, dà più linearità e trasparenza a uno strumento che favorisce la
formazione dei giovani direttamente in azienda. Realizza, insomma, quel
collegamento che molti giudicano troppo carente tra mondo dell’università, e
della scuola in generale, e mondo del lavoro. Oltre a essere, per molti giovani,
un’occasione per trovare poi un impiego. Uno strumento, quindi, sia di
formazione più spinta, sia di flessibilità, visto che facilita l’ingresso in
azienda.
Rapporto stagista-impresa
I punti fondamentali della normativa a cui devono
adeguare imprese ed enti di formazione riguarda innanzitutto il rapporto tra
stagista e impresa. Il fatto di aver posto a carico del soggetto promotore di
formazione l’onere dell’assicurazione Inail rende evidente che il rapporto del
tirocinante con l’impresa è quello di un ospite. La novità, inserita dal
pacchetto Treu nella Legge 196/97 viene naturalmente ricalcata nel regolamento.
Più soggetti promotori
Altra novità importante è il fatto di aver esteso la
platea dei soggetti promotori anche a istituzioni privati senza fini di lucro.
Sarà la Regione, tramite autorizzazione, a dare il via libera anche a questi
nuovi soggetti.
Anche l’aver previsto una proporzione tra numero di
stagisti presenti in azienda e numero di addetti totali è una novità della
normativa che accentua il carattere formativo del tirocinio.
Dalla parte dei disoccupati
Una conferma importante, poi, arriva sul fronte dei
disoccupati: anche loro, insieme agli inoccupati potranno essere utenti di
stage. In questo caso saranno le Agenzie per l’impiego e gli uffici del Lavoro a
doversi attivare.
Un occhio attento è dedicato al Mezzogiorno. Si cerca
infatti di favorire il contatto tra giovani del Sud e imprese del Centro e del
Nord riconoscendo il rimborso totale o parziale delle spese sostenute
dall’impresa per il vitto e l’alloggio dello stagista.
Per il resto il regolamento fissa il numero
massimo dei tirocinanti in rapporto al numero degli addetti dell’impresa.
Individua, poi, i soggetti promotori e definisce i tempi massimi di durata dello
stage: 12 mesi per gli studenti universitari, 6 mesi per gli inoccupati,
disoccupati inclusi gli iscritti nelle liste di mobilità, quattro mesi per gli
studenti delle scuole secondarie e 24 per i portatori d’handicap.
Infine, viene stabilito a carico dell’ente promotore il
pagamento dell’assicurazione Inail e viene stabilito che l’impresa debba avere
in azienda un tutor che segua i tirocinanti.
Gli ultimi articoli poi rinviano a provvedimenti
successivi per la definizione dei rimborsi degli oneri finanziari connessi allo
stage. L’ultimo articolo della Legge 196/97
abroga le disposizioni precedenti.
I vantaggi
- Il tirocinio non
costituisce rapporto di lavoro
- Viene estesa la platea dei
soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro
- Gli oneri burocratici sono
a carico dei soggetti promotori
- Vengono inseriti tra gli
utenti anche i disoccupati e gli inoccupati e le Agenzie per la promozione
dell’impiego e gli Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare
l’ingresso in azienda di chi non ha lavoro.
Doveri e obblighi dei
tirocinanti
Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi
alle regole dell’azienda che lo accoglie. Nella Legge
196/97, il ministero del Lavoro ha precisato tra l’altro quali sono i
doveri e gli obblighi dello stagista. Per quanto possa sembrare ovvio, il
giovane è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di
orientamento. Deve seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a loro
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altro. Il tirocinante deve
inoltre rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Per tranquillità dell’azienda, la
circolare precisa che lo stagista è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati,
le informazioni o le conoscenze sui processi produttivi acquisiti durante lo
svolgimento del tirocinio.
Imprese e stagisti
Innanzitutto va chiarito che
i rapporti che s’instaurano tra soggetti ospitanti (imprese) e stagisti non
costituiscono rapporto di lavoro. Gli stagisti ospitati possono essere:
-
un tirocinante se gli
addetti non sono più di cinque
-
due tirocinanti
contemporaneamente se il numero di addetti a tempo indeterminato è tra i 6 e i
19
-
un 10% di tirocinanti se i
dipendenti sono più di venti
Enti promotori
Agli enti promotori possono
dare un contributo gli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori che possono fare delle proposte agli enti promotori.
La novità riguarda il fatto
di aver esteso anche agli istituti formativi privati non aventi scopo di lucro,
sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.
Gli enti promotori
individuati dal regolamento sono:
-
Università
-
Provveditorati agli studi
-
Scuole statali
-
Scuole private parificate
-
Centri di formazione e/o
orientamento pubblici o convenzionati
-
Comunità terapeutiche e
cooperative sociali
-
Servizi di inserimento
lavorativo per disabili;
-
Agenzie regionali per
l’impiego
-
Direzioni provinciali del
lavoro
-
Istituzioni formative
private, senza fini di lucro
Sui soggetti promotori
ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento
che deve contenere le modalità di attuazione dello stage e soprattutto collocare
l’esperienza del tirocinio all’interno del percorso formativo dello stagista.
Nell’elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un’ampia
discrezionalità: ricercano autonomamente le posizioni di lavoro idonee al
perseguimento delle finalità del tirocinio; scelgono il momento più opportuno,
nel corso dell’iter formativo, in cui far svolgere lo stage; stabiliscono anche
la durata del tirocinio, naturalmente nei limiti concessi dalla legge; infine,
individuano le fasi propedeutiche al tirocinio, ossia incontri con il personale
dell’azienda o visite guidate negli ambienti di lavoro.
I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite
convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.
OBBLIGHI A CARICO:
per i soggetti promotori il regolamento impone l’onere dell’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l’Inail. E’ qui una delle
principali novità del regolamento visto che la normativa precedente poneva
quest’obbligo a carico dei datori di lavoro.
Lo stagista o tirocinante
Contrariamente a quanto
previsto dai decreti-legge non convertiti, l’ articolo 18 della legge
196/97 non identifica con precisione i possibili utenti dello
strumento-tirocinio limitandosi a mettere un solo vincolo. Possono infatti
essere soggetti di tirocinio solo coloro che abbiano assolto l’obbligo
scolastico. Il tenore della norma consente comunque di individuare i potenziali
stagisti, anche se a maglie larghe. Si tratta innanzitutto di giovani coinvolti
nel circuito scolastico, università e sistema di formazione professionale.
Sono quindi gli studenti , ma anche i qualificati
, diplomati e laureati . Sono però da
considerare potenziali utenti anche i soggetti in cerca di occupazione (disoccupati
o inoccupati ). In questo caso viste le evidenti finalità di
contatto con il mondo del lavoro, lo stage dovrebbe essere promosso solo dai
centri di formazione, dalle Agenzie regionali per l’impiego, dagli Uffici
provinciali del ministero del Lavoro, dalle comunità terapeutiche e dalle
cooperative sociali.
Stagisti del Sud e imprese
del Nord
Le imprese del Centro e del Nord che ospitano in stage giovani del Mezzogiorno
possono ottenere il rimborso degli oneri relativi alla realizzazione del
tirocinio, incluse le spese per il vitto e l’alloggio. La disposizione
introdotta dall’articolo 18 della 196/97 trova conferma nel regolamento che
rimanda ad appositi decreti del ministero del Lavoro la descrizione delle
modalità per i rimborsi.
Tempi
La durata massima del
tirocinio è:
-
4 mesi
per studenti della scuola
secondaria
-
6 mesi
per disoccupati o
inoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità
-
6 mesi
per allievi di istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività
formative post-diploma o post-laurea
-
12 mesi
per studenti universitari,
studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca
o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari
-
12 mesi
per persone svantaggiate
-
24
mesi
per i portatori di
handicap.
I tutor
Questa figura deve essere individuata dai soggetti
promotori e dalle aziende. Il ruolo del tutor è quello del responsabile
didattico-organizzativo delle attività e i soggetti che ospitano gli stagisti
indicano il responsabile aziendale per l’inserimento del tirocinante nelle
attività formativo-professionali. In questo articolo si chiarisce poi anche la
funzione e le caratteristiche della convenzione stipulata tra soggetto promotore
e azienda.
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