Riferimenti normativi: |
Legge 223/1991, art. 8, co. 2 e art. 25, co. 9 |
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Soggetti interessati: |
Sono iscritti nelle liste di mobilità i seguenti soggetti: – lavoratori che, alla cessazione del periodo di CIG, l’impresa non abbia la possibilità di reimpiegare (L. 223/91, art. 4); – lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando non sia possibile la continuazione dell’attività (L. 223/91, art. 3); – lavoratori licenziati per licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione di attività o lavoro (L. 223/91, art. 24); – lavoratori edili licenziati in seguito a grave crisi occupazionale (accertata dal CIPI) conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni; – lavoratori che già avevano titolo a trattamento speciale di disoccupazione (non edile) e che si trovino in aree di crisi economica settoriale o locale, o siano stati licenziati da imprese per le quali è intervenuto l’accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che siano stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno; – lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione nell’edilizia; – lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, per riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività |
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Assunzione a tempo determinato |
Trasformazione a tempo indeterminato |
Assunzione a tempo indeterminato | |||
Schema: |
I soggetti iscritti alle liste di mobilità possono essere assunti con contratto a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, in deroga alle norme poste dalla legge 230/1962. |
Trasformazione, in corso di svolgimento, del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato |
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato |
Assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale) |
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Incentivi: |
La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti |
Il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi |
Al datore di lavoro è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. |
La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti |
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Durata massima: |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi; 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni; 36 mesi in aree depresse |
18 mesi |
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