
Le fasi della riforma goldoniana
28 Dicembre 2019
Smanie per la villeggiatura – sesta parte
28 Dicembre 2019Questo libro fu pubblicato dall’autore sei volte, fino alla sesta ed ultima edizione pubblicata nel 1766, e presenta il pensiero di Beccaria sulla punizione ufficiale per i delitti in genere e sulle specifiche tipologie di reato.
La sommaria affermazione di Beccaria sui delitti e sulle pene è che “Affinché una punizione non sia un atto di violenza commesso da una o più persone contro un privato cittadino, è essenziale che sia pubblica, tempestiva, necessaria, il minimo possibile ai sensi delle circostanze date, proporzionate ai reati e stabilite dalla legge”.
Secondo Beccaria, lo scopo della punizione è dissuadere l’autore del reato dal commettere nuovamente il reato e dissuadere gli altri dal commettere il reato.
La gravità della punizione dovrebbe basarsi principalmente sul danno che il reato ha causato piuttosto che sull’intento dell’autore del reato e non dovrebbe essere più grave di quella necessaria per ottenere la deterrenza.
Beccaria si oppone alla pena capitale se non in circostanze molto limitate, e sostiene che la tortura non dovrebbe mai essere usata contro un imputato la cui colpevolezza non è stata ufficialmente accertata. Altre sanzioni discusse sono la reclusione e l’esilio. Particolari tipologie di reato sono considerate in termini di gravità e punizione. Appunti del capitolo.