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Per meglio comprendere la natura della Chiesa, il Concilio Vaticano II incoraggia lo studio del diritto canonico (OT 16). Nel 1971 e nel 1974 Paolo VI ha invitato i canonisti a sviluppare più pienamente la natura teologica del diritto canonico. Eugenio Corecco risponde a questa chiamata.
Eugenio Corecco
L’autore (1931-1995) è stato uno dei più eminenti canonisti. Ha fatto parte del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi e ha presieduto la Consortio lnternationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. Prima di diventare vescovo di Lugano, era stato professore di diritto canonico a Frihourg, in Svizzera. Il suo scritto proncipale è Theologie du Droit Canon (Teologia di Diritto canonico). Mons. Corecco ha pubblicato anche su Communio 6(77), pp. 481-495; Canonistica 4 (Theologie des Kirchenrechts, Treviri, 1980) e Handbuch des katholischen Kirchenrechts (1983).
La teologia di Eugenio Corecco
Esiste davvero una connessione ontologica tra le norme giuridiche umane e una legge superiore? Se è così, sostiene Corecco, «bisogna sviluppare una dottrina teologica del diritto canonico» (p. 54) . Con insolita perspicacia lo compie su un’ampia tela filosofico-teologica. Nel primo capitolo l’autore riconosce prontamente che il diritto canonico limita la libertà personale. Essa è vissuta come un ostacolo alle “manifestazioni dinamiche dello Spirito”. D’altra parte il diritto canonico permette di superare l’individualismo e di praticare la fedeltà alla comunione. Offre stabilità ed equilibrio. Questa tensione egli descrive come parte del paradosso dell’esistenza cristiana. Nel secondo capitolo (pp. 5-54) si delinea l’unità fondamentale del diritto nel pensiero classico e cristiano. Già ai tempi di Omero e Platone si stabilisce un’armonia nascosta tra l’ordine divino/cosmico e le norme sociali. Nel sofisma sorge la tensione tra diritto oggettivo, divino, e validità del diritto naturale. Platone media con successo vedendo un’unità organica di legge positiva e naturale, che è fondata sull’idea trascendente di giustizia (universalia ante rem). Aristotele individua questa idea come una realtà immanente in ogni cosa (universalia in re) . L’Antico Testamento vedeva in Dio la “fonte immediata e personale del diritto” (p. 21). La maggior parte dei Padri nota quindi un consenso tra le visioni stoiche e giudeo-cristiane. Ambrogio afferma una consonanza di grazia e legge. La giurisprudenza è per Ulpiano “la conoscenza delle cose umane e divine” (p. 12). Pur rilevando l’esistenza di un forte legame tra lex aeternus, lex naturalis e lex humana, la netta distinzione di Agostino tra ratio divina e ratio humana si rivelerà fatale nel Rinascimento. Il Medioevo è testimone di una reductio ad unum. Per Tommaso, Dio può volere solo ciò che è razionale. Qui trova la sua unità l’unità della legge naturale e divina, anche per Corecco.
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