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9 Gennaio 2026L’inefficacia dell’azione formativa della scuola italiana è stata accertata dalle rilevazioni sugli esiti di apprendimento. Il legislatore ne è il primo responsabile perché la sua attività è viziata da un errore linguistico-categoriale, costituito dall’ambiguità del concetto di competenza inteso come fine dell’attività formativa.

È noto che, variando il contesto, il significato delle parole cambia. Le leggi promulgate hanno trasgredito tale principio generando inevitabilmente confusione e disorientamento.
Ne sono esempi le leggi 12/2020 e 22/2025. La prima, richiamando una norma del 2003, distingue tra competenze generali, riferite alla finalità del sistema scuola e competenze specifiche, riferite ai singoli insegnamenti. La relazione gerarchica tra fini e mezzi è chiara, vale a dire che lo sviluppo delle capacità deriva dall’uso strumentale di conoscenze e abilità.
La seconda introduce la categoria delle “competenze non cognitive”, prendendo come riferimento le raccomandazioni europee sulle prestazioni, sul prodotto dell’attività formativa. Ne deriva il paradosso delle competenze “non cognitive” e l’abbandono dei principi della cultura sistemica.
Da un lato l’attenzione è sui processi d’apprendimento, dall’altro sul loro risultato.
Da segnalare anche la legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, che nel paragrafo 7 dell’art. 1 elenca le competenze da promuovere sotto la dicitura “obiettivi formativi ritenuti prioritari”. Tra queste: …apertura pomeridiana della scuola e riduzione degli alunni per classe; più della metà delle indicazioni è fuorviante.
La condivisione del significato delle parole, però, deve essere accompagnata dalla rivisitazione della struttura organizzativa delle scuole, con il superamento della parcellizzazione degli insegnamenti.




