Enzo Jannacci
27 Gennaio 2019Legge privacy
27 Gennaio 2019“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)
STRALCIO
Capo III
Istruzione scolastica
Art. 135.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 136.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l’altro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l’attivita’ di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell’esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l’adozione, nel quadro dell’organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorita’ preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
Art. 137.
Competenze dello Stato
1. Restano allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all’articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresi’ allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell’ambito delle attivita’ attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche’ i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Art. 138.
Deleghe alle regioni
1. Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita’ di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita’ di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all’accademia nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, nonche’ alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 139.
Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita’ di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita’ montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita’ di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita’ in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e’ conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e’ conferita ai comuni.
Capo IV
Formazione professionale
Art. 140.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di “formazione professionale”, ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 141.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per “formazione professionale” si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attivita’ di lavoro e per qualsiasi finalita’, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attivita’ produttive. Detti interventi riguardano tutte le attivita’ formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull’attivita’ privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la “istruzione artigiana e professionale” si identifica con la “formazione professionale”.
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell’articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.
Art. 142.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea in materia di formazione professionale, nonche’ gli interventi preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunita’;
b) l’indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita’ strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l’individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita’ di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l’analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l’occupazione;
g) il finanziamento delle attivita’ formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d’assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l’istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all’estero;
i) l’istituzione e l’autorizzazione di attivita’ formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all’articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi’ dallo Stato, d’intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l’approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell’attivita’ di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell’ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 143.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita’ e le regole fissate dall’articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia “formazione professionale”, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l’integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.
Art. 144.
Trasferimenti alle regioni
1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l’istituzione, la vigilanza, l’indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d’intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall’approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all’articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni gia’ iscritti nell’anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 145.
Modalita’ per il trasferimento di beni, risorse e personale
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all’articolo 144 e’ trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 e’ adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 146.
Art. 146.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e dell’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all’articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
Art. 147.
Abrogazione di disposizioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.