Enzo Jannacci
27 Gennaio 2019Legge privacy
27 Gennaio 2019Estratto dal Testo unico sulla scuola D.Leg. 297/1994
Capo II
Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115.
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell’ambito del distretto in cui è domiciliato l’alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.
3. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L’assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l’insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell’articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono l’insegnamento nelle attività di cui al comma 5.
9. Ai fini dell’attuazione del comma 5, lettera b), per l’insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d’insegnamento nella provincia di residenza dell’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l’alunno medesimo abbia la cittadinanza.