Terza lezione
27 Gennaio 2019FACTORING AND FORFAITING
27 Gennaio 2019
Riferimenti normativi: |
Legge 863/1984 D.Lgs. 61/2000, di recepimento della direttiva 97/81/CE |
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Vigenza dal: |
1984 |
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Ambito territoriale: |
Intero territorio nazionale |
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Descrizione: |
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta, e deve prevedere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della sua collocazione temporale. La nuova normativa prevede la possibilità (prima vietata) per il datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, nel limite disposto dalla contrattazione collettiva (in attesa della quale è fissato al 10% della durata settimanale dell’orario di lavoro): tali ore di lavoro sono retribuite come quelle ordinarie, salvo diversa previsione del contratto collettivo. Le ore di lavoro supplementare prestate di fatto oltre il limite massimo previsto comportano l’applicazione di una maggiorazione del 50%. I contratti collettivi possono prevedere clausole elastiche, che conferiscono al datore di lavoro la possibilità di richiedere al lavoratore un cambiamento della collocazione oraria del lavoro rispetto a quella inizialmente concordata, dando un preavviso di almeno 10 giorni. Tale mutamento richiede comunque l’adesione per iscritto da parte del lavoratore, il quale può tuttavia ritirare il consenso già espresso, per ragioni di famiglia, salute o altro lavoro. Il lavoratore a tempo parziale ha poi diritto a parità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo pieno di pari qualifica (principio di non discriminazione); ha inoltre diritto di prelazione nel caso di assunzione di lavoratori a tempo pieno. |
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Incentivi: |
Riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro da determinare con Decreto del Ministero del Lavoro |
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Istituzione responsabile: |
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
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