
William Blake poeta e artista
27 Gennaio 2019
Uscire migliori dalla crisi
27 Gennaio 2019PREMESSA
Il presente Regolamento definisce le norme che, tenendo conto delle disposizioni di legge e ad integrazione di esse, consentono l’erogazione di un servizio scolastico efficiente ed efficace teso a promuovere il successo formativo, la formazione e l’apprendimento degli studenti, la valorizzazione della professionalità docente.
All’erogazione del servizio contribuiscono, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, gli OO.CC. e gli uffici di segreteria. Gli OO.CC. operano, ancora oggi, nel rispetto del D.P.R. 416/1974.
Nelle strutture di questo edificio si svolgono attività curricolari ed extracurricolari secondo i criteri stabiliti in Collegio docenti e in Consiglio di istituto che, tra l’altro, definisce le norme da adottare in caso si debba autorizzare l’utilizzo da parte di scuole o enti esterni.
I laboratori e la biblioteca esistenti sono aperti ad attività programmate e organizzate dai docenti; il loro uso è controllato dai docenti referenti che ne verificano la correttezza e denunciano eventuali disservizi o danni.
TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore, di massima, a cinque giorni. Deve essere fatta mediante notifica scritta ai vari membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso: In ogni caso, tale affissione è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La notifica e l’avviso devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dello stesso. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso sull’apposito registro a pagine numerate. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Art. 2 – CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Le funzioni di segretario sono affidate ad uno dei docenti membri del consiglio stesso.
Art. 3 – COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità , oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario sono affidate dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti .
Art. 4 – CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di istituto adotta un proprio regolamento e si riunisce ogni qualvolta debba deliberare su materie di sua competenza.
Art. 5 – PUBBLICITA DEGLI ATTI
La pubblicità degli atti del consiglio di istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto della copia integrale – sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio stesso – del testo delle delibere adottate. Laffissione all’albo avviene di norma entro il termine di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati in segreteria e per lo stesso periodo sono esibiti agli aventi diritto che ne facciano richiesta. La copia da affiggere all’albo è consegnata dal segretario del consiglio al Preside che ne curerà l’affissione attestandone in calce la data. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo diversa richiesta dell’interessato.
Art. 6 – COMITATO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 249/98 è istituito lOrgano di garanzia d’Istituto. Esso è costituto all’inizio di ogni anno scolastico ed è composto da un genitore eletto nel Consiglio di istituto scelto dalla stessa componente tramite votazione dei genitori presenti , da tre docenti eletti dal Collegio docenti, e da due tra gli studenti eletti come rappresentanti nel Consiglio di Istituto. LOrgano di garanzia è presieduto dal genitore o, in sua assenza, dal docente primo eletto che ne assume le funzioni di vicepresidente. Delle riunioni dellOrgano di Garanzia si redige verbale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, e non è consentito astenersi dal voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dellOrgano di Garanzia, poiché riguardano casi personali, non sono soggette a pubblicazione, salvo diversa richiesta dell’interessato. In attesa che sinsedi annualmente lOrgano di garanzia, linterim è svolto da quello uscente. Per quanto riguarda le incompatibilità a giudicare, si rimanda a quanto specificato dal successivo art. 28 del presente Regolamento; il membro che sia impedito a partecipare alla riunione a causa di incompatibilità con quanto si discute ai sensi del citato articolo, è surrogato dal primo dei non eletti di quella componente per lOrgano medesimo. Qualora limpedimento sia dovuto ad altre cause, lOrgano di Garanzia può ugualmente riunirsi e deliberare.
TITOLO II – ASSEMBLEE
Art. 7 – ASSEMBLEE DI CLASSE
Le assemblee di classe sono convocate su richiesta della classe tramite i suoi rappresentanti ed autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori delegati. Per lo svolgimento delle assemblee, gli studenti hanno diritto al massimo a due ore mensili: L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana; altre assemblee mensili possono essere tenute fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali dell’Istituto.
Non si possono tenere assemblee nel mese conclusivo dell’anno scolastico (ultimi 30 giorni).
Le richieste di assemblee di classe, formulate sugli appositi moduli disponibili in segreteria dai rappresentanti di classe, devono essere presentate in presidenza con un anticipo di almeno cinque giorni e devono contenere l’ordine del giorno dei lavori ed essere sottoscritte, per conoscenza ed approvazione, dagli insegnanti che concedono le ore. I docenti interessati indicheranno il giorno e lora dell’assemblea sul registro di classe e su quello personale e si presteranno a vigilare sul regolare svolgimento della stessa, anche per favorire la partecipazione democratica di tutti gli studenti e per l’approfondimento dei problemi della Scuola in funzione degli obiettivi fissati nell’ordine del giorno.
Dell’assemblea sarà stilata una sintetica verbalizzazione da consegnare al Dirigente Scolastico.
Art. 8 – COMITATO STUDENTESCO
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un Comitato studentesco d’Istituto che può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto, al Preside o, per tutto quanto riguarda la programmazione e la definizione degli obiettivi didattici ed i criteri di valutazione, al Collegio Docenti attraverso la commissione Piano dell’Offerta Formativa (POF), con la quale stabiliranno opportuni contatti.
Art. 9 – ASSEMBLEA DISTITUTO
E consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto al mese per la durata di una giornata di lezione (art. 13 Testo Unico, D.Leg:vo 16/4/94, n. 297). Non si possono tenere assemblee nel mese conclusivo dell’anno scolastico (= ultimi trenta giorni).
La richiesta di assemblea di Istituto deve essere presentata al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere la data di convocazione e l’ordine del giorno.
Qualora il comitato promotore dell’assemblea intendesse farvi partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici o scientifici, nell’ambito degli argomenti indicati all’ordine del giorno, la richiesta deve pervenire con un anticipo di almeno venti giorni, salvo casi di comprovata urgenza, per permettere al Consiglio di Istituto di riunirsi per esprimere il parere.
Non è ammessa la partecipazione di persone estranee alla scuola senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto.
Per tutta la durata dell’assemblea di istituto le lezioni sono sospese; è compito del Comitato studentesco vigilare sul buon andamento dell’assemblea.
TITOLO III – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Art. 11 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
Il Collegio Docenti stabilisce gli obiettivi educativi e didattici, i metodi, gli strumenti, i tempi ed i mezzi per raggiungerli e per verificarne il conseguimento, nonché i criteri di valutazione generali. I docenti delle stesse materie, elaborano in comune nelle apposite riunioni di inizio danno, i programmi e gli obiettivi didattici con particolare attenzione agli obiettivi minimi e ai criteri di valutazione.
Il Collegio Docenti formula proposte al Dirigente Scolastico per la stesura dell’orario di lezione e, nell’ambito del calendario scolastico definito dalle competenti autorità , programma le attività didattiche: trimestri o quadrimestri, modalità delle attività di recupero e sostegno, ricevimento genitori, forme e modi di comunicazione dei livelli di apprendimento conseguiti dagli allievi. Il Consiglio di classe si riunisce, nella parte iniziale dell’anno, per fissare, in uniformità con i criteri generali indicati dal Collegio Docenti, gli obiettivi educativi e didattici della classe e gli strumenti con cui raggiungerli.
Il Consiglio d’Istituto delibera l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
Art. 12 – VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI INTERNAZIONALI
- Entrano a tutti gli effetti nella programmazione didattica di competenza dei Consigli di Classe e da questi devono essere deliberate nell’ambito delle norme generali stabilite dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.
- I viaggi di istruzione si effettueranno nei tempi e con le modalità stabilite nell’apposito regolamento
- Partecipanti: il numero minimo dei partecipanti è quello previsto dalla normativa vigente. La scuola assicura comunque l’attività didattica ai non partecipanti.
- Docenti accompagnatori: in base alla normativa vigente il/i docente/i accompagnatore/i dovrà /anno far parte del Consiglio di classe, salvo casi di urgenza o necessità . Per la buona riuscita dell’iniziativa, deve esserci almeno un accompagnatore per ogni gruppo di classe. Il viaggio di istruzione deve rientrare nella programmazione didattica di almeno un docente del consiglio di classe, deve essere inserito nella programmazione didattica del Consiglio di classe e adeguatamente preparato durante le ore di lezione. Il docente accompagnatore è individuato dal Preside fra i docenti disponibili all’interno del Consiglio di classe. Ogni docente accompagnatore dovrà essere in possesso di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed infortuni (nella forma stipulata dall’Istituto o personale – purché equipollente). Come da normativa sarà previsto un accompagnatore ogni quindici/venti alunni. Ogni insegnante parteciperà di norma ad un solo viaggio di istruzione salvo casi di necessità o/e urgenza.
- Mete: le proposte sulle mete e le finalità del viaggio saranno presentate per iscritto al coordinatore della commissione viaggi distruzione dai coordinatori di classe entro il 15 novembre. Sarà compito della commissione vagliare le proposte presentate o elaborarne altre che tutelino le esigenze di tutte le classi. In caso non pervengano indicazioni dai coordinatori di classe entro la data stabilita, il Consiglio di classe avrà l’opportunità di scegliere tra le mete indicate dalla commissione viaggi. E preferibile creare gruppi di studenti numericamente consistenti per mantenere il più contenuto possibile il costo individuale dell’iniziativa.
- Comportamento: durante il viaggio di istruzione gli allievi sono soggetti a tutti gli effetti alla disciplina scolastica. Comportamenti scorretti verranno riferiti al Dirigente scolastico che adotterà gli opportuni provvedimenti.
- Il giorno successivo al rientro dal viaggio distruzione o da uno scambio con l’estero non è possibile effettuare verifiche orali o scritte.
- Le lezioni di Educazione Fisica possono essere svolte, senza necessità di particolare autorizzazione, fuori sede per lo svolgimento di gare, tornei o manifestazioni sportive in genere, all’interno di palestre messe a disposizione dell’Istituto, in piscine e anche all’aperto in luoghi scelti dall’insegnante della materia. Delle lezioni di Educazione Fisica fuori sede verrà fatta preventiva richiesta alla Presidenza.
TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLENTRATA, ALLUSCITA E ALLA PERMANENZA DEGLI STUDENTI IN ISTITUTO
Art. 13 – INGRESSO IN ISTITUTO
Gli studenti entrano nella scuola dirigendosi ordinatamente nelle aule, nei laboratori o in palestra nei cinque minuti che precedono l’inizio ufficiale delle lezioni. In caso di condizioni climatiche particolarmente avverse è consentito agli studenti l’accesso e la sosta nell’atrio dell’ingresso principale. Gli alunni che si presentano a scuola con ritardo rispetto all’inizio dellora di lezione entrano in classe. I docenti in servizio annoteranno lora di arrivo. Il ritardo deve essere giustificato.
I docenti sono tenuti a trovarsi in aula al suono della prima campana.
Il personale A.T.A. deve essere presente sul posto di lavoro già all’inizio dell’orario di servizio stabilito annualmente.
Art. 14 – USCITA DALLAULA, TRASFERIMENTI
Durante le lezioni gli studenti possono uscire dallaula, per recarsi ai servizi o per dichiarate esigenze personali, solo se autorizzati dall’insegnante e uno alla volta. Di norma non sono concesse autorizzazioni ad uscire alla prima ora di lezione. I trasferimenti tra aule, laboratori, palestra, devono essere ordinati e celeri e non devono iniziare prima del termine della lezione; tali trasferimenti devono comunque avvenire sotto la sorveglianza del personale docente e/o dei collaboratori scolastici.
Art. 15 – CAMBIO DELLE LEZIONI
Il cambio delle lezioni deve avvenire nel più breve tempo possibile, i docenti devono evitare di prolungare la lezione oltre il segnale di fine ora (campanella) per non far attendere i colleghi che subentrano. Gli studenti devono rimanere disciplinatamente in classe e attendere ordinatamente l’arrivo del docente.
Art. 16 – INTERVALLO
E vietato agli studenti uscire dall’istituto durante lintervallo; al termine del medesimo, gli studenti e gli insegnanti devono trovarsi nell’aula loro assegnata.
Durante lintervallo è vietata qualsiasi attività fisica, gioco, ecc. a qualunque titolo effettuata. All’interno dei laboratori e delle aule speciali è sempre vietato consumare cibo e bevande.
L’intervallo non si svolge dentro i laboratori.
Art. 17 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI
La vigilanza è affidata al personale docente con la collaborazione del personale A.T.A. Tutto il personale della scuola (docente e A.T.A.), anche occasionalmente presente, è preposto alla sorveglianza degli allievi in qualsiasi momento della giornata ed in tutti i luoghi di pertinenza dell’Istituto.
Pertanto:
- Compatibilmente con il personale disponibile in servizio, gli allievi non devono mai essere lasciati soli in aula, nei laboratori, in palestra e nei corridoi, escluso il tempo strettamente necessario per il cambio delle lezioni;
- Durante i trasferimenti (da aule, laboratori, palestre, ecc.) i docenti e il personale A.T.A. sono chiamati a controllare che il cambio avvenga in buon ordine e il più celermente possibile
- I docenti dellora che precede lintervallo vigilano nella propria aula, laboratorio, ecc., e nelle zone prospicienti, fino all’inizio della lezione successiva, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio, onde evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.
- In caso di malessere o di infortunio degli studenti i docenti e/o il personale A.T.A. avvertono immediatamente il Preside o i suoi collaboratori ed il personale non docente che provvedono ad adottare i provvedimenti del caso (come l’eventuale richiesta d’intervento del pronto soccorso) e a prendere contatto con le famiglie.
- In assenza dell’insegnante, gli studenti, sia all’interno sia fuori dallaula, sono sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici ai quali debbono lo stesso rispetto riservato al Preside e agli insegnanti.
Art. 18 – TERMINE DELLE LEZIONI
Gli studenti, al termine delle lezioni, abbandonano le aule, la palestra e i laboratori solo al suono della campana.
Non è consentito attendere l’orario di uscita per le scale, negli atri e nei corridoi.
Art. 19 – ASSICURAZIONE
Per ogni allievo è prevista la copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile per le normali attività didattiche e per quelle deliberate dai competenti organi collegiali, tramite polizza convenzionata tra L’Istituto e unAssicurazione, il cui premio sarà versato all’inizio di ogni anno scolastico. E facoltà dei genitori provvedere a stipulare privatamente con un’altra assicurazione una polizza che abbia però analoghi requisiti, dandone comunicazione scritta alla presidenza all’inizio di ciascun anno scolastico e fornendo gli estremi della polizza.
Art. 20 – COMPORTAMENTE E DIVIETI
Il comportamento di tutte le componenti scolastiche deve essere improntato al massimo rispetto reciproco ed è richiesta la massima cura nell’uso delle attrezzature e degli spazi in cui si opera.
All’interno dell’Istituto è fatto divieto:
– di fumare
– di consumare bevande alcoliche di qualunque tipo
– di effettuare registrazioni non autorizzate.
Art. 21 – AMMISSIONE DEGLI STUDENTI IN RITARDO
Gli insegnanti in servizio nelle classi possono ammettere direttamente in aula gli studenti occasionalmente in ritardo (secondo quanto previsto anche dallart. 13), avendo cura di firmare personalmente il libretto delle giustificazioni e annotare fedelmente l’orario di ingresso nel registro di classe.
Art. 22 – USCITA ANTICIPATA
L’uscita degli studenti, prima del termine delle lezioni, è autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato esclusivamente su richiesta scritta di un genitore o di chi ne fa le veci, presente a scuola per accompagnare l’alunno. Gli studenti maggiorenni possono autocertificare la richiesta di permesso.
Art. 23 – PERMESSI DI ENTRATA RITARDATA O USCITA ANTICIPATA DI CARATTERE TEMPORANEO O CONTINUATIVO
Quando sussistano motivi seri ed oggettivamente validi (mezzi di trasporto, cure mediche continuative, ecc.) il Preside può autorizzare, previa documentata richiesta formale, l’ingresso ritardato o l’uscita anticipata (temporanei o continuativi). Il permesso viene concesso se le motivazioni sono ritenute valide e per il tempo strettamente necessario. Leventuale concessione viene direttamente trascritta sul registro di classe.
Art. 24 – ASSENZE COLLETTIVE ED ASSENZE TATTICHE RIPETUTE
Non sono ammesse assenze collettive tendenti ad evitare verifiche scritte ed orali o giornate particolarmente faticose. Il Preside e gli insegnanti possono a tal proposito contattare tempestivamente, anche telefonicamente, le famiglie degli allievi, minorenni e maggiorenni.
Art. 25 – GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Le assenze vanno giustificate sull’apposito libretto, unico documento valido, secondo le seguenti modalità :
– l’alunno che si sia assentato dalla scuola per ragioni non di salute può riprendere la frequenza scolastica senza controlli né certificazioni sanitarie, ma con l’obbligo di esibire l’indispensabile giustificazione dei genitori i quali ne motivano l’assenza. Nello stesso modo giustificano gli studenti assenti per malattia.
Gli studenti devono giustificare le assenze al loro rientro in classe. In caso di dimenticanza, essi sono riammessi con riserva e devono tassativamente presentare regolare giustificazione al più presto, e comunque non oltre tre giorni.
Tutte le operazioni giustificative devono essere trascritte sul registro di classe dall’insegnante presente in classe.
Gli studenti minorenni devono far apporre sul libretto la firma da uno dei genitori o da chi ne esercita le veci. Gli allievi maggiorenni, in possesso della capacità di agire (cfr. Legge 8 marzo 1975 n. 791), possono giustificare apponendo la loro firma sul libretto. E cura degli allievi e delle famiglie tenere integro e compilato in ogni sua parte, evitando correzioni ed abrasioni, il libretto delle giustificazioni ed è cura degli insegnanti richiedere e verificare l’integrità di detto libretto.
Art. 26 – MODALITA DI COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA
Le modalità di comunicazione con studenti e genitori possono avvenire attraverso:
- lettere circolari lette in classe agli studenti
- lettere circolari consegnate agli studenti
- lettere con tagliando ritorno, consegnate a mano tramite gli studenti, (relative a: profitto, attività didattiche educative ed integrative, attività integrative extracurricolari, elezioni, ecc.)
- avvisi d’ufficio tramite posta in tutti i casi nei quali la scuola ritenga opportuno non affidare la comunicazione all’alunno
- telefonate
- ricevimento settimanale dei genitori
- ricevimenti generali dei genitori
- per appuntamento con insegnanti e Preside
- libretto dello studente
TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI E IMPUGNAZIONI
Art. 27 – SANZIONI DISCIPLINARI
Il regolamento d’istituto recepisce le disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1988 (Statuto delle studentesse e degli studenti) che affida ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche il compito di:
– individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica
– irrogare le relative sanzioni
– stabilire gli organi competenti e il relativo procedimento secondo criteri indicati nello Statuto stesso
Tali criteri si riferiscono:
– alla temporaneità della sanzione
– ad un rapporto di proporzionalità tra sanzioni e gravità della infrazione
– all’applicazione, ove possibile, del principio della riparazione del danno
- Sono considerate violazione ai doveri dello studente e come tali sanzionate con annotazione del docente sul registro di classe, controfirmata dal capo di istituto o da un suo collaboratore, eventualmente comunicata alle famiglie e valutabile dal consiglio di classe in sede di attribuzione del voto di condotta
- Il ripetersi di assenze e/o ritardi non motivati, nonché motivati in modo impreciso e con una frequenza tale da poterli ritenere indicativi di scarso impegno e scarsa motivazione all’attività didattica. Per tali comportamenti il Consiglio di classe può, inoltre, infliggere la sanzione dell’esclusione dal viaggio di istruzione.
- La mancata cura e la negligenza dimostrata nel mantenere pulito e decoroso l’ambiente scolastico. L’annotazione potrà non essere considerata ai fini della determinazione del voto di condotta se l’alunno provvederà personalmente al ripristino delle originarie condizioni di decoro e pulizia dell’ambiente.
- Le violazioni delle norme di sicurezza, attribuibili a semplice imprudenza o negligenza dello studente e tutti i comportamenti che arrechino un danno non intenzionale al patrimonio della scuola. L’annotazione potrà non essere considerata ai fini della determinazione del voto di condotta se lo studente provvederà spontaneamente e, ove possibile, personalmente, al ripristino della situazione preesistente o al risarcimento del danno.
- Qualunque atto o comportamento diretto a disturbare il normale svolgimento dell’attività didattica, i compagni o il personale della scuola.
Qualora il fatto lo consenta, prima di procedere all’annotazione è compito del docente richiamare, in modo chiaro ma mai lesivo dei sentimenti e della dignità personale, lo studente ad un diverso comportamento ed invitarlo a giustificarsi o ad esprimere le proprie ragioni. Sarà annotata sul registro di classe l’eventuale riparazione del danno o il ripristino della situazione preesistente.
- Sono considerate infrazioni disciplinari gravi e come tali sanzionabili con l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:
- Le infrazioni di cui al punto 1.b/c/d in caso di recidiva
- Il comportamento intenzionalmente scorretto diretto ad impedire o disturbare gravemente il regolare svolgimento dell’attività scolastica e, quindi, il libero esercizio del diritto alla formazione e, in particolare, l’atteggiamento che si esprima in manifestazioni di violenza o di sopruso nei confronti dell’istituzione educativa, degli insegnanti, dei compagni e del personale A.T.A.
- Le offese arrecate al Capo di istituto, a tutto il personale della scuola, ai compagni e/o ai loro genitori usando atti, parole o comportamenti lesivi della loro dignità personale o dei loro valori morali o religiosi, le offese gravi arrecate, in qualunque modo, all’immagine della scuola.
- Le violazioni dolose delle norme di sicurezza e qualunque altro atto intenzionale che arrechi danno al patrimonio della scuola, fatto salvo il diritto della stessa a richiedere il risarcimento.
- Qualunque altro atto in cui si possa ravvisare ipotesi di reato o pericolo per lincolumità delle persone.
Il docente che rileva linfrazione, oltre ad annotarla sul registro di classe, dovrà darne comunicazione alla Presidenza. Il personale A.T.A. riferirà direttamente al Preside.
I. ORGANI COMPETENTI
Il docente presente in classe o in laboratorio provvederà alla contestazione dellinfrazione e alla relativa annotazione sul registro.
In caso di infrazione avvenuta fuori della classe o dal laboratorio e comunque di infrazione che i docenti non abbiano avuto la possibilità di contestare, l’ufficio di presidenza e competente a contestare e a sanzionare le infrazioni previste al punto 1 e a contestare tutte le altre.
La sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è di competenza del Consiglio di classe convocato:
- dal Capo di istituto di concerto col coordinatore di classe, valutata la gravità dellinfrazione;
- sempre in caso di richiesta della maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente;
La sanzione viene decisa dopo meditata valutazione sul carattere e sulla gravità dellinfrazione e per periodi che, comunque, non possono superare i 15 giorni. La deliberazione del Consiglio di classe viene assunta solo dopo aver sentito le giustificazioni dello studente che potranno anche essere presentate per iscritto.
L’alunno avrà facoltà di presentare prove e testimonianze a lui favorevoli, come anche la Presidenza, il Consiglio di classe e i docenti.
Nel caso in cui sia in discussione l’eventuale adozione di un provvedimento disciplinare a carico di uno o di entrambi i rappresentanti degli studenti, esso/i, dopo aver esposto le proprie ragioni, dovrà /dovranno abbandonare la seduta al momento della discussione e successiva votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato da un provvedimento disciplinare a carico del figlio. Il Consiglio di classe delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; non è ammessa lastensione e a parità di voto prevale il voto del Presidente. Durante il periodo di allontanamento, se superiore a cinque giorni, l’istituzione scolastica cercherà , ove possibile, di mantenere un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da prepararne il rientro. Lirrogazione della sanzione sarà considerata come elemento negativo nell’attribuzione del voto di condotta.
- Il Consiglio di classe potrà offrire allo studente, in alternativa all’allontanamento della comunità scolastica, la possibilità di svolgere nelle ore pomeridiane attività quali, ad esempio, la rielaborazione di dati o il riordino di ambienti e/o materiali in collaborazione con il personale della scuola o altre comunque coerenti con l’indirizzo di studi.
- Il provvedimento adottato dal Consiglio di classe verrà comunicato integralmente, per iscritto e con adeguata motivazione, ai genitori dell’alunno.
- Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili se vengono commesse all’interno del perimetro scolastico o, comunque, se connesse allo svolgimento dell’attività curricolare o extra-curricolare deliberata dagli Organi Collegiali (viaggi di istruzione, visite guidate, ecc.
Art. 28 – IMPUGNAZIONI
Contro la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione. Il ricorso va presentato per iscritto, debitamente motivato e firmato da un genitore dell’allievo minorenne al capo di istituto. Contro le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla loro irrogazione, allOrgano di Garanzia d’Istituto.
TITOLO VI – ATTIVITÀ PERSONALE A.T.A. – USO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE
Art. 29 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A.
Il personale amministrativo, i tecnici e i collaboratori scolastici assolvono alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività scolastica con riferimento ai propri mansionari e in rapporto di collaborazione con il Capo di Istituto e col personale docente. Sentita l’assemblea del personale A.T.A. l’orario settimanale di lavoro è articolato in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla programmazione annuale delle attività dell’istituzione scolastica e dovrà assicurare:
– l apertura dell’istituto e ogni servizio previsto dal normale orario di lezione, nei pomeriggi di rientro degli allievi, nelle giornate programmate dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti e in occasione di ogni altra iniziativa deliberata dagli Organi Collegiali;
– il funzionamento degli ufficio anche in alcune ore pomeridiane secondo le esigenze dell’utenza;
– la vigilanza degli allievi e dell’istituto;
– l’ordine, la manutenzione e la pulizia dei locali e delle attrezzature dell’Istituto.
Art. 30 – USO DEGLI AMBIENTI IN ORARI EXTRA CURRICOLARI
L’uso degli ambienti in orari extracurricolari è regolato come segue:
– gli spazi dell’istituto sono a disposizione delle componenti scolastiche e delle istituzioni pubbliche al fine di promuovere la scuola come centro di sviluppo culturale, sociale e civile.
Il programma delle varie attività deve essere presentato dagli aventi diritto con congruo anticipo per poter organizzare il servizio dei collaboratori scolastici (almeno 10 giorni prima).
L’accesso ai laboratori è regolamentato dal Consiglio di Istituto secondo le esigenze dell’utenza scolastica. La gestione della palestra è affidata ad un docente di educazione fisica, che assumerà il ruolo di responsabile assegnatario. La palestra può essere concessa in uso a società e/o organizzazioni esterne compatibilmente con le necessità dell’istituto, che sono comunque prioritarie. L’uso dei locali scolastici, comprese aula magna, palestra e laboratori, per lo svolgimento di attività non organizzate dagli Organi Collegiali o dalla Presidenza della scuola può comportare un onere finanziario a carico degli utenti, che sarà fissato con delibera del Consiglio di istituto nell’ambito di apposita convenzione d’uso, che preveda altresì il rispetto di quanto previsto dallArt. n. 31.
Art. 31 – CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI
a) PREMESSE
I fruitori degli ambienti e delle dotazioni dell’Istituto sono responsabili della conservazione dgeli stessi. Il personale docente ed A.T.A., gli studenti ed i genitori devono quindi impegnarsi a conservare l’integrità dell’Istituto e delle sue dotazioni, trattandosi di beni patrimoniali a loro affidati.
Qualsiasi danno o anomalia di funzionamento devono essere tempestivamente segnalati per iscritto al responsabile dell’aula, del laboratorio o alla Presidenza, perché prenda atto del fatto ed intervenga a sanare la situazione, individuando inoltre – se possibile – chi abbia provocato danni per dolo o negligenza.
b) GESTIONE DELLE DOTAZIONI
Le esercitazioni pratiche all’interno dei laboratori devono terminare con congruo anticipo per consentire ai docenti responsabili ed ai collaboratori tecnici di controllare le dotazioni e le attrezzature consegnate agli studenti. Il materiale mancante o danneggiato, per incuria o dolo, viene addebitato agli allievi stessi e deve essere reintegrato entro la fine dell’anno scolastico. Alla fine dell’anno scolastico il personale responsabile ha cura di eseguire l’inventario delle dotazioni dei vari reparti e delle loro condizioni segnalando gli interventi necessari a garantire il funzionamento dei reparti stessi per l’anno scolastico successivo. Particolare attenzione deve essere rivolta al materiale audiovisivo e informatico, sia hardware che software, per evitare che un suo uso non corretto ne pregiudichi l’utilizzo. E vietato utilizzare materiale informatico senza apposita licenza d’uso. E d’obbligo l’utilizzo dei dispositivi di protezione disponibili (antivirus, ecc.)
c) DANNI ALLE ATTREZZATURE E AGLI AMBIENTI
I danni causati da atti vandalici a carico degli ambienti e degli arredi quali scritte, abrasioni e danneggiamenti vari, saranno addebitati ai colpevoli. Gli eventuali danni dovuti a normale usura o a incidenti involontari sono riparati a cura e a spesa dell’istituto. Nel caso di danni dovuti a negligenza e/o dolo le spese sono a carico di colui o coloro che cagionino il danno.
d) DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESTRANEI
L’accesso all’istituto è consentito esclusivamente agli studenti, al personale docente e A.T.A. I genitori potranno accedere ai locali della scuola per i colloqui periodici con i docenti, nonché per lo svolgimento di incontri o assemblee autorizzate. Al fine di mantenere l’ordine all’interno dell’istituto e di individuare più agevolmente eventuali responsabilità per danni di qualsiasi tipo ad ambienti, arredi, attrezzature, ecc. è fatto assoluto divieto a chiunque altro di circolare all’interno della scuola se non autorizzato dalla Presidenza e accompagnato dai collaboratori scolastici o dai docenti. Chiunque intenda o abbia necessità di entrare all’interno dell’Istituto, deve preventivamente essere accolto dal personale scolastico addetto alla portineria che provvede ad accompagnare i visitatori.
Non è consentito il volantinaggio o l’affissione di qualsiasi materiale senza previa autorizzazione della Presidenza.
L’accesso agli uffici è consentito negli orari deliberati e pubblicati all’albo.
Art. 32 – MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO (cfr. Art. 5 D.L.vo 19/9/94, n, 626)
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
- Osservano le disposizioni o le istruzioni impartite dal datore di lavoro dal Dirigente; utilizzano correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
- Segnalano immediatamente al Dirigente o al personale preposto le deficienze di cui alle lettere a. e b., nonché le altre eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso durgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità , per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovono o modificano senza autorizzazione o necessità i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo,
- Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza e che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori e studenti,
- Contribuiscono, assieme ai dirigenti e ai preposti, alladempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Avendo lart. 2 del D.L,vo n. 626 equiparato gli studenti ai lavoratori, anch’essi, e non solo il personale docente ed A.T.A, sono tenuti alla rigorosa osservanza di quanto descritto dallart. 5 del citato decreto n. 626. Il personale docente programma e svolge l’attività didattica nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche prescritte dalla Legge.
Il Comitato degli Studenti nomina annualmente un proprio referente che collabora al miglioramento della sicurezza segnalando alla Presidenza eventuali condizioni di pericolo.
TITOLO VII – BIBLIOTECA – LABORATORI – AULE SPECIALI
Per l’utilizzo di biblioteca, laboratori e aule speciali si rimanda al regolamento interno degli stessi.
Art. 33 – FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI
Da parte della scuola non può essere riprodotto, senza specifica autorizzazione del preside, materiale informatico e audiovisivo e non si possono fotocopiare testi, riviste di qualsiasi tipo e qualunque materiale protetto dai diritti d’autore. La Scuola si assume l’onere delle fotocopie relative a compi in classe e ad altro materiale espressamente autorizzato dalla Presidenza. Per le altre fotocopie ad uso didattico, il Consiglio di Istituto stabilisce una quota annua che gli studenti potranno versare entro i termini indicati. La Presidenza fissa annualmente gli orari in cui si svolge il servizio di fotocopiatura. Le fotocopie possono essere eseguite solo dal personale incaricato, che provvederà alla relativa registrazione.
TITOLO VIII
Art. 34 – SPAZI ESTERNI
Gli spazi esterni alledificio scolastico sono servitù di passaggio sia per studenti e docenti del Liceo Scientifico che per quelli del Liceo Classico.
Naturalmente gli stessi sono utilizzati da tutti coloro che per vari motivi devono accedere all’istituto.
La struttura offre altresì la possibilità a studenti e docenti di posteggiare automobili e motorini in appositi spazi destinati a questo scopo.
Tali spazi pur costituendo un servizio non sono protetti da custodia e la Presidenza non è in alcun modo responsabile di eventuali furti o atti vandalici perpetrati a danni di vetture e motorini.