Roberto Vecchioni e il potere dei sogni
27 Gennaio 2019Commedia da salotto
27 Gennaio 2019D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali
a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(G. U. del 15-6-2010, Suppl. Ordinario n. 128)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed, in particolare, l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione si cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’articolo 1, comma 622, come modificato dall’articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito lobbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, recante linee per la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell’adunanza del 22 luglio 2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo già espresso in relazione al documento «Persona, tecnologie e professionalità – gli istituti tecnici e professionali come scuole dell’innovazione»; sottolinea l’esigenza di perseguire l’obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la necessità di sostenere l’innovazione attraverso l’attivazione di metodologie didattiche ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l’autonomia scolastica e la progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato tecnico scientifico e l’organizzazione dei dipartimenti; sottolinea l’esigenza di una stretta cooperazione tra istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, al fine di favorire l’erogazione di una offerta formativa in grado di raccordare le istanze del mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti;
Considerato che, la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 ottobre 2009, con il quale la maggioranza delle regioni si è espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e definito il quadro del complessivo assetto del secondo ciclo. Le regioni Lombardia, Molise e Veneto hanno espresso invece parere favorevole. La regione Lombardia ha chiesto inoltre uno specifico emendamento all’articolo 2, comma 3. Nel parere della Conferenza è chiesto comunque l’inserimento di una specifica disposizione per le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione professionale da parte degli studenti in possesso del diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale;
Considerato che, il predetto parere non tiene conto del fatto che gli istituti tecnici e professionali, in base all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartengono ad un’area tecnico-professionale unitaria, finalizzata al rilascio di titoli di studio a conclusione di percorsi scolastici di durata quinquennale e dotata di una propria identità ordinamentale, che il provvedimento di riordino caratterizza con il riferimento, per gli istituti tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli istituti professionali, alle filiere produttive, che la suddetta norma prevede, altresì, l’emanazione di specifiche linee guida per i raccordi tra gli istituti tecnici e professionali e il sistema dell’istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni le quali, per essere definite, richiedono la previa adozione dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali e l’avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato, che tutte le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano puntuale accoglimento e che numerose osservazioni sono state recepite compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti professionali, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui allallegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l’orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.
Articolo 2 – Identità degli istituti professionali
1. Lidentità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.
2. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all’articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui allallegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L’insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
3. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell’articolo medesimo.
4. Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, con l’obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Articolo 3 – Istituti professionali per il settore dei servizi
1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui allallegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dellallegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dellallegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
Servizi socio-sanitari (B2)
Servizi per lenogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3)
Servizi commerciali (B4)
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nellallegato B), in relazione a ciascun indirizzo.
Articolo 4 – Istituti professionali per il settore industria e artigianato
1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato di cui allallegato C), si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dellallegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dellallegato medesimo, in relazione agli indirizzi:
Produzioni industriali ed artigianali (C1);
Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nellallegato C).
3. Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui allallegato D).
Articolo 5 – Organizzazione dei percorsi
1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:
i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all’articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea;
l’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi;
l’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);
attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nellallegato A) del presente regolamento.
2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura:
un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dellassolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche;
si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:
possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui allallegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente, alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.
utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno. L’utilizzo della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;
possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale di cui all’articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle intese di cui all’articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;
possono stipulare contratti dopera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.
Articolo 6 – Valutazione e titoli finali
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall’articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato. Le commissioni d’esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell’istruzione e formazione professionale.
Articolo 7 – Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi
1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dellAutonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell’Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Articolo 8 – Passaggio al nuovo ordinamento
1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nellallegato D) a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nellallegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa.
3. L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
4. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti:
l’articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’articolo 1, comma 3. La ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l’ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli allegati B) e C).
5. Ai fini di assicurare la continuità dell’offerta formativa, sino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c).
6. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l’articolazione in competenze, conoscenze ed abilità dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per laggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l’anno scolastico 2010-2011.
7. I posti relativi allUfficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.
Articolo 9 – Disposizioni finali
1. All’attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dallart. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri per l’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 10 – Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l’esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico» sono soppresse;
l’ultimo periodo.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010