Roberto Vecchioni e il potere dei sogni
27 Gennaio 2019Commedia da salotto
27 Gennaio 2019
Decreto del Presidente della Repubblica – D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23
Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 1-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
recante norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione;
Visto l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, concernente l’istituzione del Ministero della pubblica
istruzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 novembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita’
per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che
ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del
contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori
e per i docenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
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disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 1-bis, commi 6 e 7, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia
di universita’, beni culturali ed in favore di soggetti
affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di
rinegoziazione di mutui):
«6. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non possono essere
rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o
pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte
II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non
hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della
parita’ di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia’ attivati, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base di
provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e
pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355,
356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino
al loro completamento. Le convenzioni in corso con le
scuole parificate non paritarie di cui all’art. 344 del
medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al
termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i
contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono
progressivamente ridotti in ragione delle classi
funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni
frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le
disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342,
quelle di cui all’art. 345 e quelle di cui agli
articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994 continuano ad applicarsi nei confronti,
rispettivamente, delle scuole dell’infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie
ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e
le modalita’ per la stipula delle nuove convenzioni con le
scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i
criteri per la determinazione dell’importo del contributo
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ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti
sono stabiliti con le norme regolamentari previste
dall’art. 345 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni
assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia’
parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le
medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica
in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le convenzioni di
parifica attualmente in corso con le scuole primarie
paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari previste dall’art. 345 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono abrogate le
disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I,
II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6,
secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta
eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340,
341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358,
comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con
riferimento alle scuole paritarie, nonche’ per le
disposizioni dell’art. 366, riguardanti le scuole e le
istituzioni culturali straniere in Italia. E’ fatto
altresi’ salvo il comma 6 dell’art. 360, le cui
disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del
personale dirigente e docente gia’ di ruolo nelle scuole
pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo
indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle
disposizioni vigenti. L’art. 334 del citato testo unico si
applica limitatamente agli effetti di cui all’art. 1,
comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n.
62. L’art. 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Sono abrogati altresi’, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, gli
articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L’art. 160 del
predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti
delle scuole primarie paritarie. All’art. 1, comma 7, della
legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e’
soppresso.».
– Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
– La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
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all’istruzione» e’ stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
– Il testo dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e’
il seguente:
«7. E’ istituito il Ministero della pubblica
istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca dall’art. 50, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
– Il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
Art. 2.
Convenzione
1. Le convenzioni di cui all’articolo 1 sono stipulate tra i
dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ed i gestori
delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti
legali di enti o associazioni con o senza personalita’ giuridica, che
ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente
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regolamento. Il gestore della scuola primaria paritaria deve essere
fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea.
2. Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad
osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle
dichiarazioni previste dall’articolo 3, commi 2 e 3, ed a mantenere
un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.
3. Con la stipula della convenzione l’amministrazione scolastica,
riservandosi il diritto di verificare l’adempimento degli obblighi
assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere
all’ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo
e’ fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie
convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di
spesa.
Art. 3.
Istanza di convenzionamento
1. I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono
stipulare la convenzione prevista dall’articolo 2 ne fanno richiesta
all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e
non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre
dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
2. Il gestore della scuola primaria paritaria, nel formulare
l’istanza di convenzione, deve dichiarare:
a) che l’ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica,
ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalita’ giuridica, ha il
domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in
Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea;
b) che permangono i requisiti di cui all’articolo 1, comma 4,
della legge 10 marzo 2000, n. 62;
c) che il coordinamento delle attivita’ educative e didattiche e’
affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali
non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante
nella scuola;
d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i
contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il
personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria
congregazione e per il clero diocesano che presta servizio
nell’ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando
quanto previsto dall’articolo l, comma 5, della legge 10 marzo 2000,
n. 62.
3. Il gestore deve altresi’ dichiarare che, entro trenta giorni
dall’apertura dell’anno scolastico, provvedera’ a:
a) fornire un prospetto con l’indicazione del numero degli alunni
iscritti a ciascuna classe;
b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero
di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo
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individualizzato previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
d) indicare la documentazione idonea in ordine alla presenza di
alunni con particolari difficolta’ di apprendimento, destinatari di
specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresi’ il
numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 4 e 5, della
legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione» e’ stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67:
«4. La parita’ e’ riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell’offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita’ della gestione e la
pubblicita’ dei bilanci;
b) la disponibilita’ di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche’ in possesso di
un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non
puo’ essere riconosciuta la parita’ a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche’ fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
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contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei
necessari requisiti.».
– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario:
«5. All’individuazione dell’alunno come persona
handicappata ed all’acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita’ sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in
rilievo sia le difficolta’ di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita’ di recupero,
sia le capacita’ possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.».
Art. 4.
Contributo a carico dello Stato
1. Il contributo annuo di cui all’articolo 2, comma 3, viene
assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la
convenzione, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni
ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal
piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per
alunni in difficolta’ di apprendimento su progetto aggiuntivo.
2. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle scuole primarie
paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica
istruzione di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. L’Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al
gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto
del Ministro della pubblica istruzione di cui all’articolo 2,
comma 3.
4. L’Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui
ai precedenti commi, valuta la possibilita’ di corrispondere
contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari
necessita’ di inserimento di alunni con disabilita’ o con difficolta’
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di apprendimento.
5. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate
semestrali.
6. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole
primarie gia’ parificate un contributo non inferiore a quello
corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 1, comma 636, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007) e’ il seguente:
«636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce
annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri
per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e,
in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio
scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano
legate con societa’ aventi fini di lucro o da queste
controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati
secondo il seguente ordine di priorita’: scuole
dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo
e secondo grado.».
– Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, reca «Misure urgenti in
materia di scuola, universita’, beni culturali ed in favore
di soggetti affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita».
Art. 5.
Adempimenti dell’amministrazione scolastica statale
1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o, per
sua delega, un dirigente dell’Ufficio stesso, previo accertamento
delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell’articolo 3,
commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto
dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Le spese per la registrazione dell’atto di convenzione sono a
carico del gestore.
Art. 6.
Durata della convenzione
1. La convenzione, con la decorrenza di cui all’articolo 3, ha una
durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria puo’
recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e
documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al
competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della
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chiusura dell’anno scolastico.
2. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a
cessare il requisito del riconoscimento della parita’ scolastica nei
confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della
convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di
revoca della parita’ scolastica.
3. Nei casi di gravi irregolarita’ di funzionamento della scuola
convenzionata, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale
dispone la sospensione dell’erogazione del contributo statale con
effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di
regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della
convenzione, ai sensi dell’articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e’ il seguente:
«Art. 8 (Modalita’ e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). – 1. L’amministrazione provvede a
dare notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall’art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si puo’ prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita’ idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di tal’una delle comunicazioni prescritte
puo’ essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e’ prevista.».
Art. 7.
Modifiche della convenzione
1. Per l’aumento o la diminuzione del numero delle classi
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effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di
insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all’atto
della stipula della convenzione, il gestore, con le modalita’ di cui
all’articolo 3, richiede l’atto modificativo della convenzione
all’Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello
stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del
Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente,
mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso
di variazione del contributo erogabile dall’Ufficio scolastico
regionale.
Art. 8.
Norme finali
1. Per l’applicazione delle norme contenute nel presente
regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto
del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119