
Regolamento concorsi dirigenti scolastici
27 Gennaio 2019
Testo unico sulla sicurezza DLgs 81 del 2008
27 Gennaio 2019DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n. 23
Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti:
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l’articolo 1-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
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il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
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la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
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l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente l’istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
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l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 novembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 – Definizione
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Il presente regolamento disciplina:
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le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta;
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i criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato;
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i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.
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Art. 2 – Convenzione
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Le convenzioni sono stipulate tra i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali e i gestori delle scuole primarie paritarie (persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni, con o senza personalità giuridica) che ne abbiano fatto richiesta. Il gestore deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea.
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Con la stipula, il gestore si obbliga a:
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osservare le condizioni e i requisiti prescritti, dichiarati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3;
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mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.
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L’amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l’adempimento degli obblighi, si obbliga a corrispondere un contributo annuo al gestore. La misura del contributo è fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio.
Art. 3 – Istanza di convenzionamento
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I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione presentano richiesta all’Ufficio scolastico regionale competente entro il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
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Nell’istanza, il gestore deve dichiarare:
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a) che l’ente (se persona giuridica) ha sede legale, o il domicilio (se sprovvisto di personalità giuridica), o la residenza (se persona fisica) in Italia o in uno Stato UE;
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b) che permangono i requisiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62;
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c) che il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato a soggetto con titoli non inferiori a quelli previsti per il personale docente della scuola statale;
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d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi nazionali di settore (salvo eccezioni per personale religioso e clero diocesano).
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Il gestore deve altresì dichiarare che, entro trenta giorni dall’apertura dell’anno scolastico, provvederà a:
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a) fornire il prospetto con il numero degli alunni iscritti per classe;
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b) indicare il numero di alunni con disabilità certificati ai sensi della legge n. 104/1992;
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c) indicare, per tali alunni, il numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato;
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d) indicare la documentazione relativa ad alunni con particolari difficoltà di apprendimento e il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.
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Art. 4 – Contributo a carico dello Stato
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Il contributo annuo è assegnato alle scuole primarie paritarie convenzionate tenendo conto di:
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a) numero di classi con almeno 10 alunni ciascuna;
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b) numero di ore di sostegno per alunni disabili;
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c) numero di ore di insegnamento integrativo per alunni con difficoltà di apprendimento.
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I criteri per l’assegnazione sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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L’Ufficio scolastico regionale corrisponde il contributo nella misura stabilita dal decreto ministeriale.
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In caso di risorse residue, possono essere corrisposti contributi integrativi per progetti relativi a disabilità o difficoltà di apprendimento.
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I contributi sono corrisposti di norma a rate semestrali.
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Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate un contributo non inferiore a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250.
Art. 5 – Adempimenti dell’amministrazione scolastica statale
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Il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale (o un dirigente da lui delegato), previo accertamento delle condizioni dichiarate ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
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Le spese di registrazione dell’atto di convenzione sono a carico del gestore.
Art. 6 – Durata della convenzione
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La convenzione ha durata massima di nove anni dalla decorrenza. Il gestore può recedere anticipatamente per giustificati motivi, con comunicazione da inviare all’Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno scolastico.
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La convenzione si risolve di diritto se viene meno il riconoscimento della parità scolastica, con effetto dalla data di revoca.
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In caso di gravi irregolarità di funzionamento, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dispone la sospensione del contributo dalla data di comunicazione della richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7 – Modifiche della convenzione
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Per variazioni nel numero di classi, ore di sostegno o insegnamento integrativo, il gestore richiede un atto modificativo della convenzione all’Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto ministeriale. Analoga procedura si applica in caso di variazione del contributo erogabile.
Art. 8 – Norme finali
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Per l’applicazione del presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
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Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119
Note (sintesi delle principali disposizioni richiamate)
Art. 1-bis, commi 6 e 7, d.l. 250/2005
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Dalla data di conversione del decreto non possono essere rilasciati nuovi riconoscimenti legali o pareggiamenti per le scuole non statali.
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Le convenzioni con le scuole parificate non paritarie si risolvono al termine dei corsi in essere.
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Nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie sono disciplinate dal presente regolamento.
Legge 10 marzo 2000, n. 62
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Definisce i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica (progetto educativo, piano dell’offerta formativa, organi collegiali, personale abilitato, contratti collettivi, ecc.).
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
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Disciplina l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e la redazione del piano educativo individualizzato (PEI).
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 636
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Affida al Ministro della pubblica istruzione la definizione annuale dei criteri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, con priorità per quelle senza fini di lucro e per i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria).
Legge 7 agosto 1990, n. 241
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Stabilisce le modalità di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e i diritti dei soggetti interessati.
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