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Pubblico impiego: dal 4 febbraio via alle nuove fasce di reperibilità
Il Sole 24 ORE – 21 gennaio 2010
di Claudio Tucci
Dal prossimo 4 febbraio, entreranno in vigore le nuove fasce di reperibilità per malattia nel pubblico impiego. Dopo oltre un mese dall’annuncio, è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale, di ieri, il Dpcm 18 dicembre 2009, n. 206, con il quale il ministro “antifannulloni”, Renato Brunetta ha esteso a 7 ore (la mattina, dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18), le fasce di reperibilità in caso di visita di controllo per i dipendenti pubblici ammalati. Si torna, quindi, nuovamente indietro sulle consistenza delle fasce di reperibilità, ridotte l’estate scorsa a 4 ore, dopo che la legge 133 del 2008 le aveva estese a 10 ore giornaliere. Nessuna novità, invece, sulla procedura da seguire in caso di comunicazione dell’assenza, che rimane quella annunciata, prima di Natale. Toccherà, sempre, al dottore (non se ne occuperà, quindi, più l’interessato) inviare on line il certificato medico all’Inps, che lo girerà, sempre in via telematica, all’amministrazione di appartenenza del dipendente malato. E se si ripetono assenze protratte per più di 10 giorni diventa obbligatorio farsi vedere da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato.
Tra le novità principali contenute nel provvedimento, pubblicato in Gazzetta, è la conferma, espressa, che l’obbligo di reperibilità “sussiste, anche, nei giorni non lavoratori e festivi”. Se ci si ammala, quindi, in prossimità delle feste, bisognerà starsene buoni a casa e rispettare la fasce, in attesa che si esaurisca il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Tutte le deroghe alla reperibilità. Ma il decreto prevede, anche, altre deroghe all’obbligo di reperibilità. Allineandosi all’interpretazione della giurisprudenza di Cassazione, si chiarisce che l’obbligo di reperibilità viene meno per i dipendenti “nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale”. Una precisazione che si è resa opportuna, anche per evitare la reiterazione di visite fiscali inutili, con aggravio di spesa per l’Erario (una visita fiscale costa da 30 a 40 euro, a seconda del luogo dove viene effettuata) e relativa insorgenza di responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti. Potranno, poi, non rispettare l’obbligo di reperibilità i soggetti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita. E’ questa, per esempio, l’ipotesi di malati oncologici o sieropositivi. Sono, ancora, ugualmente esentati dalla nuove norme, anche, i dipendenti assenti perché vittime di infortuni sul lavoro o per malattie, per le quali è stata riconosciuta (dall’apposita commissione medica) la causa di servizio.
L’ultima eccezione riguarda, invece, le permanenze a casa per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Anche in questo caso (come del resto per tutti gli altri) si tratta di evitare accertamenti superflui (e gravosi), visto che si tratta di situazioni note all’amministrazione, che danno luogo, ciclicamente, ad assenze reiterate per motivi terapeutici legati alla particolare patologia di cui soffre l’interessato. Resta, invece, fermo il limite, per così dire, “implicito” del vincolo di spesa delle visite (ora definitivamente a carico dalle Asl). Considerati i (pochi) fondi a disposizione, l’accertamento si farà fino a quando ci saranno le risorse. Una volta raschiato fino in fondo il barile, tutte le altre richieste inevase, saranno rispedite al mittente.
La decurtazione non incide su pensione e buonuscita. Le nuove norme, al contrario, non modificano la decurtazione del salario accessorio che subisce il dipendente in caso di assenza per malattia. La “sforbiciata” rimane fissata, in media, nell’ordine di 5 o 6 euro netti al giorno, salvo ulteriori tagli di eventuali emolumenti aggiuntivi (come, per esempio, nella scuola, le ore eccedenti). Ma qui arriva una buona notizia direttamente dall’Inpdap che, nei mesi scorsi, ha chiarito come tali detrazioni non incidano negativamente, pure, su pensione e trattamento di fine servizio. Questo perché, è stato sottolineato, “la decurtazione della retribuzione, nei limiti dei primi 10 giorni, non diminuisce l’imponibile contributivo e conseguentemente i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, sia per la quota a carico dell’Ente, datore di lavoro, che per quella a carico del dipendente”. Per pensione e buonuscita, quindi, vale la retribuzione “virtuale” e, in caso di “tagli” per le assenze, “l’amministrazione deve, comunque, continuare a versare i contributi sull’intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni”.