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27 Gennaio 2019DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
(Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo a emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente decreto-legislativo:
PARTE I – Norme generali
Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
- Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
PARTE II – Ordinamento scolastico
TITOLO I – La scuola materna statale
Capo I – Finalità e ordinamento della scuola materna
(Contenuti specifici relativi alla scuola materna)
PARTE III – Personale
TITOLO I – Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo I – Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395 – Funzione docente
- La funzione docente è volta alla formazione integrale della personalità degli alunni e alla promozione dei valori fondamentali della convivenza civile.
TITOLO IV – Norme comuni al personale
Capo I – Diritti sindacali
Art. 590 – Libertà sindacali
- Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui al medesimo decreto legislativo.
PARTE IV – Edilizia e attrezzature scolastiche
TITOLO IV – Edilizia e attrezzature scolastiche
Capo V – Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151 – Adozione libri di testo
- I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d’interclasse.
Art. 152 – Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica
- I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono determinati con l’intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 153 – Determinazione del prezzo massimo di copertina
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina dei libri di testo.
Art. 154 – Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
- Gli editori che pubblicano libri di testo devono presentarne denuncia al Ministero della pubblica istruzione, allegando cinque esemplari di ciascun testo pubblicato. Il prezzo non può essere modificato durante l’anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
Art. 155 – Divieto di adozione libri di testo
- Il Ministro della pubblica istruzione può disporre il divieto di adozione di libri di testo che non rispettino le prescrizioni didattiche ed educative ufficiali.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 608 – Rinvio
- Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Nota conclusiva
Il presente decreto legislativo è entrato in vigore il [data], abrogando le disposizioni precedenti in contrasto con esso.
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