Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Parte I – Disposizioni generali
TITOLO I
Princìpi generali.
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali.
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art.2. Finalità.
1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art.3. Principio di necessità nel trattamento dei dati.
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Art.4. Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a)
a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati
personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti;
q) «Garante», l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2,
lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la
posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente,
fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali
di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo
31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o
comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell’identità;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o
ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa
nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e
alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa
un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art.6. Disciplina del trattamento.
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
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TITOLO II
Diritti dell’interessato.
Art.7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art.8. Esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto
in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f),
provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo
comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo
salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art.9. Modalità di esercizio.
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato
o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o
un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all’interessato.
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’àmbito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può
avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a
terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i
parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati
sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il
Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è
confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non
oltre quindici giorni da tale riscontro.
TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati.
Capo I – Regole per tutti i trattamenti
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell’àmbito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto
del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per
finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art.13. Informativa.
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’àmbito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art.14. Definizione di profili e della personalità dell’interessato.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del
Garante ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati
sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell’articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti
in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art.17. Trattamento che presenta rischi specifici.
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi
sanciti dal presente codice, nell’àmbito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
Capo II – Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art.18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in
relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art.19. Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di
legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista
da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine
di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art.20. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al
comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
Art.21. Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art.22. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che
l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a
norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati
ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le
quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta
dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti,
ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III – Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art.23. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le
informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art.24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui
all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione.
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il
periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art.26. Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto
dei princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o
diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terz o. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui
all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di
rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art.27. Garanzie per i dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
Soggetti che effettuano il trattamento.
Art.28. Titolare del trattamento.
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità
od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento.
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento.
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’àmbito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l’àmbito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.
TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei sistemi.
Capo I – Misure di sicurezza
Art. 31. Obblighi di sicurezza.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31
idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi
servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la
rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando,
quando il rischio è al di fuori dell’àmbito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad
adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è
resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II – Misure minime di sicurezza
Art. 33. Misure minime.
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i
titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai
sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e
addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art.35. Tattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o
alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento
dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento.
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le
tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.
TITOLO VI
Adempimenti
Art. 37. Notificazione del trattamento.
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una
rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione
di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio
della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’àmbito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero
dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro
possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 38. Modalità di notificazione.
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta,
a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le
modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso
convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di
tal’uno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione.
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista
da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o
sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva
del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali.
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione.
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’àmbito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante
può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e
reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e
l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII
Trasferimento dei dati all’estero.
Art. 42. Trasferimenti all’interno dell’Unione europea.
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in
conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di
eludere le medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è
consentito quando:
a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la
conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli
articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui
all’articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art.44. Altri trasferimenti consentiti.
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione europea
constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o
che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Parte II – Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO I
Trattamenti in àmbito giudiziario.
Capo I – Profili generali
Art.46. Titolari dei trattamenti.
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti
non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali
od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della
magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art.47. Trattamenti per ragioni di giustizia.
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art.48. Banche di dati di uffici giudiziari.
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art.49. Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del D.M. 30 settembre 1989,
n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei princìpi
del presente codice nella materia penale e civile.
Capo II – Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori.
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III – Informatica giuridica
Art. 51. Princìpi generali.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti
e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o
segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per
motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia
definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che
pronuncia la sentenz a o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta
l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli
estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..».
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui
al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese
da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di
cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia
e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma
1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai
sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
Trattamenti da parte di forze di polizia.
Capo I – Profili generali
Art. 53. Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti.
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati.
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati
per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura
l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso
interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati
di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento
ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla
base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati
senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie.
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare
riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di
dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai
sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56. Tutela dell’interessato.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione
dei princìpi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo
53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R
(87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono
individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche
ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli
strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’àmbito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse
legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a
sistemi di indice.
TITOLO III
Difesa e sicurezza dello stato.
Capo I – Profili generali
Art.58. Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58,
154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli
37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle
norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle
disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di
trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
Trattamenti in àmbito pubblico.
Capo I – Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in
materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Capo II – Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti
da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente
quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono
essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono
la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività
professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni
relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla
disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a
convegni o seminari.
Capo III – Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti.
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV – Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e
sullo stato di rifugiato.
2. Nell’àmbito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in
materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché
di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione
da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al
comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi
eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri
organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per
l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione
ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per
l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei
provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla
esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione
di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono,
comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti
di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefìci economici ed abilitazioni.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefìci in favore di perseguitati politici
e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefìci connessi all’invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefìci previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza
delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità
giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e
revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di
adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per
quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle
medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998,
n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche
ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di
un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione
della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a
quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in àmbito amministrativo e sociale.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’àmbito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’àmbito delle
attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo
pubblico;
d) di assegnazione di all’oggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai
servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V – Particolari contrassegni
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli
o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che
non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
Trattamento di dati personali in àmbito sanitario.
Capo I – Princìpi generali
Art. 75. Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in àmbito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’àmbito di un’attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati
e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II – Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione.
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso
terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra.
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi
indicati nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento
di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato
da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’àmbito di un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell’àmbito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari.
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con
modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in
tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e
coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti
di cui all’articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per
una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in àmbito
sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al
pubblico, affissi e diffusi anche nell’àmbito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso.
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi
del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione,
anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con
annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento
di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e
80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78,
comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con
adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle
eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica.
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all’interessato anche ai fini della
acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati.
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità
di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti
da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di
anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di
trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di
adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell’àmbito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di
estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di
condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione di dati all’interessato.
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di
cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai
soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III – Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale.
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici
relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti
dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e
all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati
o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le
professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna
azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il
principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a
quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza sociosanitaria
ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e
familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di
handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.
Capo IV – Prescrizioni mediche
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità
dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del D.M. 11 luglio 1988, n. 350 del Ministro
della sanità, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle
generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea
separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo
stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la
corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i
competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti
legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile
per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale.
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari.
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne
richiede l’utilizzo.
Capo V – Dati genetici
Art. 90. Tr attamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo.
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai
sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere
l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI – Disposizioni varie
Art. 91. Dati trattati mediante carte.
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le
medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti
prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche.
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità
alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e
per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango
pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione
giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto.
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono
essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta
relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in àmbito sanitario.
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in àmbito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad
essa correlate, di cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro
della sanità;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
Istruzione.
Capo I – Profili generali
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di
formazione in àmbito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti.
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole
e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità
e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici.
Capo I – Profili generali
Art. 97. Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento.
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il
periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati
personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca.
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera
a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali
sono comunicati o diffusi.
Capo II – Trattamento per scopi storici
Art. 101. Modalità di trattamento.
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto
dell’articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto
della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai
trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi.
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Capo III – Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104. Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato,
anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art.105. Modalità di trattamento.
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o
provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di
cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente
codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa
all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106.
Art.106. Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’àmbito del
Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei princìpi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i),
e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei
princìpi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei
dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle
misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte
di persone fisiche che non sono incaricati e l’identificazione non autorizzata degli interessati,
all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’àmbito del Sistema statistico nazionale e
all’interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero anche
sulla base delle garanzie previste dall’articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto
d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto,
può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione
del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale.
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a
quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2,
resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale,
l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all’evento della nascita.
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre
alle disposizioni di cui al D.M. 16 luglio 2001, n. 349 del Ministro della sanità, le modalità tecniche
determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
Art.110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.
1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi
di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai
sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi
ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
Lavoro e previdenza sociale.
Capo I – Profili generali
Art.111. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa
all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali
anche sensibili.
Art.112. Finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e
gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente
a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefìci assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n.
804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e
agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione
a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da
parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.
Capo II – Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art.113. Raccolta di dati e pertinenza.
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Capo III – Divieto di controllo a distanza e telelavoro
114. Controllo a distanza.
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
115. Telelavoro e lavoro a domicilio.
1. Nell’àmbito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare.
Capo IV – Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art.116. Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato.
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’àmbito del
mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo.
Capo I – Sistemi informativi
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’àmbito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.
118. Informazioni commerciali.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo
anche, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa
all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio.
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da
quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
àmbiti.
Art. 120. Sinistri.
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca
dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i
limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 5-quater,
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni.
TITOLO X
Comunicazioni elettroniche.
Capo I – Servizi di comunicazione elettronica
121. Servizi interessati.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni
o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei
modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi
dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico.
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve
le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero
di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di
contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al
comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono
hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura
dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a
valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività
e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di
interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata.
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di
credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i
servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi
fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea.
1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene
prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata
eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata
all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti
all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da
tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti
dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all’ubicazione.
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione
del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per
ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta
autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e
deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di
interrogazione automatizzata.
Art.127. Chiamate di disturbo e di emergenza.
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i
soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo
e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per
esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione
dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei
servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie
per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati.
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate.
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità
ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o
Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di
propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di
un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi
analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso,
inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato
della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito
presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e, ove
possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il
contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso
da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse
presso la sede dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che
consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le
modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e delle
comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
Capo II – Internet e reti telematiche
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione
offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire
una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte
e il livello di sicurezza assicurato.
Capo III – Videosorveglianza
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per
garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.
TITOLO XI
Libere professioni e investigazione privata.
Capo I – Profili generali
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da
liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità
alla legge.
TITOLO XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica.
Capo I – Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative
finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
Art.137. Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli
articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale.
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma
2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II – Codice di deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme
semplificate per le informative di cui all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio
entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a
quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).
TITOLO XIII
Marketing diretto.
Capo I – Profili generali
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo
anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per
manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
Parte III – Tutela dell’interessato e sanzioni
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale.
Capo I – Tutela dinanzi al garante
Sezione I – Princìpi generali
Art. 141. Forme di tutela.
1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a),
al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
Sezione II – Tutela amministrativa
Art. 142. Proposizione dei reclami.
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si
fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi
del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo
9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la
disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143 Procedimento per i reclami.
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti
per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i
relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni.
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
Sezione III – Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145. Ricorsi.
1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già
adita l’autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo.
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe tal’uno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al
titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente
articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta
sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta medesima.
Art.147. Presentazione del ricorso.
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto,
del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l’eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito
per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non è richiesta se
la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli
avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con
firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica
osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di tal’uno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal
ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro
sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera
presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso.
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al
titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo
ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è
determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della
controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione
del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l’interessato possono presentare memorie e
documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a
seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le
dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le
quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore
o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta
giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori
quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1°
agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il
decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude
l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 150, comma 1.
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso.
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte
di tal’uno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e
cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di tal’una delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina
in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche
mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il
Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei
diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione.
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o
l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non
sospende l’esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
Capo II – Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria.
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro
mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è
proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi
motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i
provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di
comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il
termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza
di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il
giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito
di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L’autorità.
Capo I – Il garante per la protezione dei dati personali
Art. 153. Il Garante.
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due
dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro àmbito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una
volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al
primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Art. 154. Compiti.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla
notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai
sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento
dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di
tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o
a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli
e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore
doganale;
d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l’«Eurodac» per il
confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo
13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A
tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice
o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Capo II – L’ufficio del garante
Art. 155. Princìpi applicabili.
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli
organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale.
1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante defi nisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo
154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle
more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità
speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi
per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e
per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero
di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al
personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa
speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi
dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti
con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non
più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a
conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Capo III – Accertamenti e controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti.
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle
relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il
quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta
del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159. Modalità.
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate
anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in
tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che
per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a
quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l’accertamento
non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso
quando ciò può facilitarne l’esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono
essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari accertamenti.
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per
il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il
componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo
156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di
Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle
riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta
idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate
dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III
Sanzioni.
Capo I – Violazioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato.
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che
presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie.
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e
38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
Art.164. Omessa informazione o esibizione al Garante.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
quattromila euro a ventiquattromila euro.
Art.165. Pubblicazione del provvedimento del Garante.
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
Art. 166. Procedimento di applicazione.
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo
179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo,
sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei
compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II – Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18,
19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con
la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17,
20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno
a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art.169. Misure di sicurezza.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con
l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà
dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del
termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il
pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono
nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26,
comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Art. 171. Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui
all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali.
Capo I – Disposizioni di modifica
Art. 173. Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così
modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli
109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.»;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati
personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo
114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla
base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.»;
d) l’articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie.
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto
dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare
in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre eseguire» a
«destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,».
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: «l’originale» è sostituita dalle
seguenti: «una ricevuta».
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite
le seguenti: «in busta chiusa e sigillata».
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «Salvo quanto disposto nel secondo comma, se
il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della
posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.»;
b) nell’ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: «, e
mediante» fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «maggiore celerità» sono
aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L’intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è
effettuata in busta chiusa e sigillata.».
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore».
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono soppresse e
le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «informazioni, anche relative alle
generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.».
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il
seguente:
«Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di
documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone
da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di
presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.».
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di
copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la
notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al
domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.».
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: «è scritta all’esterno del plico stesso»
sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3».
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la
disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.».
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle buste non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.»;
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L’agente postale rilascia avviso» sono
inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».
Art. 175. Forze di polizia.
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di
cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi
2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è
verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei
modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati
e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma
non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.».
Art. 176. Soggetti pubblici.
1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «mediante strumenti
informatici» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono, «.
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.».
3.
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’àmbito dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5.
6. La denominazione: «Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente
normativa è sostituita dalla seguente: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione».
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali.
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla
nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.».
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è
sostituto dal seguente: «Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.».
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria.
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario
personale, dopo le parole: «il Consiglio sanitario nazionale» e prima della virgola sono inserite le seguenti:
«e il Garante per la protezione dei dati personali».
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato
morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente
per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.»;
b) nel comma 2, le parole: «decreto del Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale periodo il
farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti.».
4. All’articolo 2, comma 1, del D.M. 11 febbraio 1997 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali».
Art. 179. Altre modifiche.
1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: «; mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare» e: «garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale;».
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a
distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo
10, al Garante per la protezione dei dati personali».
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
«Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell’articolo 107, comma 2, conservano il
loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l’Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e
consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 13 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all’esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del
medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale degli
interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.».
Capo II – Disposizioni transitorie
Art. 180. Misure di sicurezza.
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di
cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni
in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro
un anno dall’entrata in vigore del codice.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie.
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari
anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è
effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4,
è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice
solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi
utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell’àmbito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono
proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182. Ufficio del Garante.
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente
codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei
limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di
pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle
disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia
maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Capo III – Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 del Ministro della sanità, in materia di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in àmbito assicurativo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a
studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
Capo IV – Norme finali
Art. 184. Attuazione di direttive europee.
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del 24 ottobre 1995, del
Parlamento europeo e del Consiglio, e alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo
e del Consiglio.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31
dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta.
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli
25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Allegato A
Codici di deontologia
A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici.
(Provvedimento del Garante n. 8/P21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)
A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’àmbito del Sistema statistico nazionale. (Provvedimento del Garante n. 13 del 31
luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230)
Allegato B
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in
possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola
chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice
identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed
uso esclusivo dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da
quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati
sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso
ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati
o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile
e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la
custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema
di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell’àmbito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’àmbito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-
quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili
o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche
attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’àmbito delle strutture preposte al trattamento dei
dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree
e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla
protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano
e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già
al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso
di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell’interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice penale,
mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui
sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili,
ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le
informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento
degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a
sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui
all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati
dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità
genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed
ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati
in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne
attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta
redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati
personali. Nell’àmbito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche
per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi
dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e
sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a
qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di
strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono
sono preventivamente autorizzate.
Allegato A
Codici di deontologia
A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) (5)
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici.
(Provvedimento del Garante n. 8/P21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) (6)
A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’àmbito del Sistema statistico nazionale. (Provvedimento del Garante n. 13 del 31
luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230) (7)
————————
(5) Il Provv.Garante protez. dati pers. 29 luglio 1998 è pubblicato autonomamente nell’Opera.
(6) Il Provv.Garante protez. dati pers. 14 marzo 2001, n. 8/P/2001 è pubblicato autonomamente nell’Opera.
(7) Il Provv.Garante protez. dati pers. 31 luglio 2002, n. 13 è pubblicato autonomamente nell’Opera.
Allegato B
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di aut enticazione in
possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola
chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice
identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed
uso esclusivo dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da
quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati
sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso
ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati
o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile
e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la
custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema
di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell’àmbito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’àmbito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-
quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili
o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche
attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’àmbito delle strutture preposte al trattamento dei
dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree
e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla
protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano
e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già
al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso
di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell’interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice penale,
mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui
sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili,
ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le
informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento
degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a
sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui
all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati
dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità
genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed
ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati
in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne
attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta
redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati
personali. Nell’àmbito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche
per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi
dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e
sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a
qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di
strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono
sono preventivamente autorizzate.
Trattamenti non occasionali effettuati in àmbito giudiziario o per fini di polizia
(artt. 46 e 53 del codice)
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI
AL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ARTICOLATO DEL CODICE RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Princìpi generali
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) —
Art. 2 (Finalità) cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2 —
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei
dati) —
comma 1
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 675/1996
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), L. n. 675/1996
lett. c) art. 10, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d) cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
lett. e) cfr. art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d), L. n. 675/1996
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e), L. n. 675/1996
lett. h) cfr. art. 19 L. n. 675/1996
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f), L. n. 675/1996
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g), L. n. 675/1996
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h), L. n. 675/1996
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i), L. n. 675/1996
lett. o) art. 1, comma 2, lett. l), L. n. 675/1996
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 675/1996
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m), L. n. 675/1996
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2002/58/CE
lett. b) cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/CE
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g) cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h) cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 28 luglio 1999, n.
318
lett. b) art. 1, lett. b, D.P.R. n. 318/1999
lett. c) —
lett. d) —
lett. e) —
lett. f) —
lett. g) —
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 281/1999
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 281/1999
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed àmbito di applicazione) cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1 artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 2, commi 1-bis, e 1-ter, L. n. 675/1996
comma 3 cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, L. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento) —
Titolo II
Diritti dell’interessato
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) cfr. art. 12, dir. 95/46;
comma 1
art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) L. n.
675/1996
comma 2
art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda
parte)
L. n. 675/1996
comma 3
art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 L. n.
675/1996
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed e), L. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti) cfr. art. 13, dir. 95/46;
comma 1 art. 17, comma 1, D.P.R. n. 501/1998.
comma 2
art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e-bis) L. n.
675/1996
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4 —
Art. 9 (Modalità di esercizio)
comma 1 art. 17, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 13, comma 4, L. n. 675/1996; art. 17, comma 4,
D.P.R. n.
501/1998
comma 3 art. 13, comma 3 , L. n. 675/1996
comma 4 art. 17, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5
art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), L.
n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all’interessato)
comma 1 art. 17, comma 9, D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2 art. 17, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 17, comma 5 D.P.R. n. 501/1998
comma 4 —
comma 5 —
comma 6 —
comma 7
art. 13, comma 2, L. n. 675/1996; art. 17, comma 7,
D.P.R. n.
501/1998
comma 8 art. 17, comma 7, D.P.R. n. 501/1998
comma 9 art. 17, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
Titolo III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 9, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 —
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta) cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996;
comma 2 art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3 art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001
comma 4 —
Art. 13 (Informativa) cfr. art. 10, dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 10, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 10, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3 —
comma 4 art. 10, comma 3, L. n. 675/1996
comma 5 art. 10, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità
dell’interessato) cfr. art. 15, dir. 95/46/CE ;
Comma 1 art. 17, comma 1, L. n. 675/1996
Comma 2 art. 17, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) cfr. art. 23, dir. 95/46/CE :
comma 1 art. 18, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 9, L. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento) cfr. art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 16, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) cfr. art. 20, dir. 95/46/CE :
comma 1 art. 24-bis, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 24-bis, comma 2, L. n. 675/1996
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 (Princìpi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1 —
comma 2 cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3 cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 4 —
comma 5 —
Art. 19 (Princìpi applicabili al trattamento di dati
diversi da
quelli sensibili e giudiziari) art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3 art. 27, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 20 (Princìpi applicabili al trattamento di dati cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
sensibili)
comma 1 art. 22, comma 3, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art.22, comma 3-bis, L. n. 675/1996; art. 5, comma
5, D.Lgs.
n. 135/1999
comma 3 art. 22, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 3-bis, L. n. 675/1996
Art. 21 (Princìpi applicabili al trattamento di dati
giudiziari) cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 24, comma 1, L. n. 675/1996;
comma 2 art. 5, comma 5-bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Princìpi applicabili al trattamento di dati
sensibili e
giudiziari)
comma 1 —
comma 2 art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 4 art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5 art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 6 art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
comma 7 art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 8 art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
comma 9 art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 10
art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999; art. 3, comma
6, D.Lgs. n.
135/1999
comma 11 art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 135/1999
Capo III
Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici
economici
Art. 23 (Consenso) cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;
comma 1
art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) L. n.
675/1996
comma 2 art. 11, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3 art. 11, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4 cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento
senza il consenso) cfr. art. 7, dir. 95/46/CE ;
comma 1, lett. a)
artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), L.
n.
675/1996;
lett. b)
artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis),
L. n.
675/1996
lett. c)
artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), L.
n.
675/1996
lett. d)
artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),L.
n.
675/1996
lett. e)
art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
lett. g) e 20
comma 1, lett. f), L. n. 675/1996
lett. f)
artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), L.
n.
675/1996
lett. g)
artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h
ed h-bis), L.
n. 675/1996
lett. h) —
lett. i)
artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), L.
n.
675/1996; art. 7, comma 4 .Lgs. n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
comma 1 art. 21 commi 1 e 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b), L. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 22, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1-bis, L. n. 675/1996
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1-ter, L. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5 art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV
I soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1 —
Art. 29 (Responsabile del trattamento) cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3 art. 8, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4 art. 8, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5 art. 8, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento) cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;
comma 1 artt. 8, comma 5, e 19, L. n. 675/1996
comma 2 art. 19, L. n. 675/1996
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1 art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2 art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3 art. 2, comma 3, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II
Misure minime
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) —
Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti
elettronici)
—
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3, L. n. 675/1996
Titolo VI
Adempimenti
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
comma 1
art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, L. n.
675/1996
comma 2 —
comma 3 art. 28, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4, D.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione) art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 7, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art. 12, comma 1, primo periodo, D.P.R. n.
501/1998
comma 3
art. 12, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n.
501/1998
comma 4
art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma
1 L. n.
, 675/1996
comma 5 art. 12, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 6 —
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a) art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
lett. b) —
comma 2 —
comma 3 —
Art. 40 (Autorizzazioni generali)
art. 41, comma 7, L. n. 675/1996; art. 14, comma 1,
D.P.R. n.
comma 1 501/1998
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1 —
comma 2 art. 14, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 14, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 14, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 14, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Titolo VII
Trasferimento dei dati all’estero cfr. artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione
europea)
comma 1 —
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
alinea del comma 1 art. 28, comma 1, L. n. 675/1996
comma 1
artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2,
L. n.
675/1996; art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) art. 28, comma 4, lett. g), L. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3, L. n. 675/1996
Parte II
Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I
Trattamenti in àmbito giudiziario
Capo I cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 46 (Titolari dei trattamenti) —
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4,
comma 1,
lett. c) e d) e comma 2, L. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) —
Art. 49 (Disposizioni di attuazione) —
Capo II
Minori
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori) —
Capo III
Informatica giuridica
Art. 51 (Princìpi generali) —
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) —
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 53 (Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti)
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4,
comma 1,
lett. a) ed e) e comma 2, L. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati) —
Art. 55 (Particolari tecnologie) —
Art. 56 (Tutela dell’interessato) —
Art. 57 (Disposizioni di attuazione) —
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I art. 3, dir. 95/46/CE ;
Profili generali
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e 2, L. n. 675/1996
comma 3 art. 15, comma 4, L. n. 675/1996
comma 4 —
Titolo IV
Trattamenti in àmbito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)
art. 43, comma 2, L. 675/1996; art. 16, comma 1,
lett. c), D.Lgs.
n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita
sessuale) art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II
Registri pubblici e albi professionali
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 467/2001
comma 2 —
comma 3 —
comma 4 —
Capo III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) art. 6 D.Lgs. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti) —
Capo IV
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione
dello
straniero)
comma 1 art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell’attività di
organi)
comma 1 art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
comma 4 art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5 art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)
comma 1 art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)
comma 1, lett. a) art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b) art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 68 (Benefìci economici ed abilitazioni)
comma 1 art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art. 14, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
comma 1 art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)
comma 1 art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in àmbito amministrativo e
sociale)
Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-
13 gennaio
2000
Capo V
Particolari contrassegni
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici) —
Titolo V
Trattamento di dati personali in àmbito
sanitario
Capo I cfr. art. 8, dir. 95/46/CE
Princìpi generali
Art. 75 (Àmbito applicativo) art. 1. D.Lgs. n. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari
pubblici)
comma 1 art. 23, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 —
comma 3 art. 23, comma 3, (primo periodo), L. n. 675/1996
Capo II
Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77 (Casi di semplificazione) —
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale
o del
pediatra) —
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari) —
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti
pubblici)
—
Art. 81 (Prestazione del consenso) —
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e
dell’incolumità
fisica)
comma 1 —
comma 2 art. 23, comma 1-quater, L. n. 675/1996
comma 3 —
comma 4 —
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati) —
Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato)
comma 1 art. 23, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2 —
Capo III
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
comma 1 art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 —
comma 3 —
comma 4 art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
lett. a) art. 18, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b) art. 19, D.Lgs. n. 135/1999
lett. c) art. 20, D.Lgs. n. 135/1999
Capo IV
Prescrizioni mediche
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale) art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale) art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1 —
comma 2 art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 282/1999
Capo V
Dati genetici
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di
midollo
osseo) art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 1
comma 2 —
comma 3 art. 4, comma 3, L. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 91 (Dati trattati mediante carte) —
Art. 92 (Cartelle cliniche) —
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
comma 1
art. 16, comma 2, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000
comma 2 —
comma 3 —
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in àmbito
sanitario) —
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)
art. 330-bis, (primo e secondo periodo)D.Lgs. n. 297
del 16
comma 1 aprile 1994
comma 2 art. 330-bis, (terzo periodo), D.Lgs. n. 297/1994
Titolo VII
Trattamento per scopi storici, statistici o
scientifici
Capo I cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 97 (Àmbito applicativo) —
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento)
Comma 1 art. 9, comma 1-bis, L. 675/1996
comma 2 art. 9, comma 1-bis, L. 675/1996
comma 3 art. 16, comma 2, lett. c-bis), L. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di
ricerca) art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998
Capo II
Trattamento per scopi storici
Art. 101 (Modalità di trattamento)
comma 1 art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3 art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona
condotta)
comma 1 art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in
archivi) —
Capo III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104 (Àmbito applicativo e dati identificativi per
scopi
statistici o scientifici)
comma 1 art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento)
comma 1 art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3 —
comma 4 —
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1 art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)
comma 1 art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale) —
Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della
nascita) —
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica)
comma 1 art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
comma 2 art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona
condotta)
comma 1 art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1 art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) cfr. art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)
comma 1 e 2 art. 6, L. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato
dell’interessato)
commi 1 e 2 art. 12, L. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) —
Art. 120 (Sinistri)
art. 2, comma 5-quater 1, D.L. 28 marzo 2000, n.
70, conv. da
L. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi
dell’abbonato e
dell’utente) cfr. art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico) cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2 art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3 art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4 —
comma 5 art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6 art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n.
171/1998;
comma 2 art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3 art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4
art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n.
171/1998
comma 5 —
Art. 125 (Identificazione della linea) cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2 art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3 art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4 art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 5 art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6 art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2 art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3 —
comma 4 art. 7, comma 2-bis, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) art. 3, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre
finalità)
cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II
Internet e reti telematiche
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 467/2001
Capo III
Videosorveglianza
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 467/2001
Titolo XI
Libere professioni e investigazione privata
Capo I
Profili generali
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)
art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, L. n.
675/1996
Titolo XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I cfr. art. 9, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre
manifestazioni del
pensiero)
comma 1, lett. a) 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. b) e c) art. 25, comma 4-bis, L. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a) art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. b) art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. c) art. 28, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2
art. 12, comma 1, lett. e), L. n. 675/1996; art. 25,
comma 1, L. n.
675/1996
comma 3
art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, L. n.
675/1996
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5, L. n. 675/1996
Capo II
Codice di deontologia
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche) art. 25, commi 2 , 3 e 4, L. n. 675/1996
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 467/2001
Parte III
Tutela dell’interessato e sanzioni
Titolo I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Sezione I
Princìpi generali
Art. 141 (Forme di tutela) —
Sezione II
Tutela amministrativa
Art. 142 (Proposizione dei reclami) —
Art. 143 (Procedimento per i reclami)
art. 21, comma 3, L. n. 675/1996; art. 31, comma 1,
lett. c) e l),
L. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni) —
Sezione III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1 art. 29, comma 1, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 1, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 3 art. 29, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1 art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 3 —
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 501/1998
lett. b)
art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- D.P.R. n.
501/1998
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 501/1998
lett. d)
art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- D.P.R. n.
501/1998
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 18, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 18, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 18, alinea del comma 1, D.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)
comma 1 art. 19, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 18, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)
comma 1 art. 20, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 20, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3
art. 29, comma 3, L. n. 675/1996; art. 20, comma 3,
D.P.R. n.
501/1998
comma 4 —
comma 5 art. 20, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 20, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma 7 art. 20, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma 8 Art. 29, comma 6-bis, L. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)
comma 1 art. 29, comma 5, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 4, L. n. 675/1996
comma 3 —
comma 4 art. 20, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 20, comma 11, D.P.R. n. 501/1998
comma 6 —
Art. 151 (Opposizione)
comma 1 art. 29, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2 —
Capo II
Tutela giurisdizionale
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
comma 1 art. 29, comma 8, L. n. 675/1996
comma 2 —
comma 3 —
comma 4 —
comma 5 —
comma 6 —
comma 7 —
comma 8 —
comma 9 —
comma 10 —
comma 11 —
comma 12 art. 29, comma 7, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 13 art. 29, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 14 —
Titolo II
L’Autorità
Capo I cfr. art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153 (Il Garante)
comma 1 art. 30, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, L. n.
675/1996
comma 3 art. 30, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4 art. 30, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5 art. 30, comma 5, L. n. 675/1996
comma 6 art. 30, comma 6, L. n. 675/1996
comma 7 art. 33, (prima frase), L. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1 art. 31, alinea, L. n. 675/1996
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 675/1996
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d), L. n. 675/1996
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 675/1996
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e ed l), L. n. 675/1996
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m), L. n. 675/1996
lett. G) —
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i), L. n. 675/1996
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g), L. n. 675/1996
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a), L. n. 675/1996
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n), L. n. 675/1996
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o), L. n. 675/1996
comma 3 art. 31, commi 5 e 6, L. n. 675/1996
comma 4 art. 31, comma 2, L. n. 675/1996
comma 5 —
comma 6 art. 40 L. n. 675/1996
Capo II
L’Ufficio del Garante
Art. 155 (Princìpi applicabili)
comma 1 art. 33, comma 1-sexies, L. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1 art. 33, comma 1, ultimo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 —
comma 3 art. 33, commi 1-bis e 1-quater, L. n. 675/1996
comma 4 art. 33, comma 1-ter, L. n. 675/1996
comma 5 art. 33, comma 1-quinquies, L. n. 675/1996
comma 6 —
comma 7 art. 33, comma 4, L. n. 675/1996
comma 8 art. 33, comma 6, L. n. 675/1996
comma 9 art. 33, comma 6-bis, L. n. 675/1996
comma 10 art. 33, comma 2, L. n. 675/1996
Capo III
Accertamenti e controlli
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti)
comma 1 art. 32, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3
art. 32, comma 3, L. n. 675/1996; art. 15, comma 1,
D.P.R. n.
501/1998
Art. 159 (Modalità)
comma 1
art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, D.P.R. n.
501/1998
comma 2
art. 32, comma 4, L. n. 675/1996; art. 15, comma 5,
D.P.R. n.
501/1998
comma 3
art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, D.P.R. n.
501/1998
comma 4 art. 15, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 15, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 32, comma 5, L. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 6, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 6, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 3
art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 4 art. 32, comma 7, terzo periodo, L. n. 675/1996
comma 5 —
comma 6 —
Titolo III
Sanzioni
Capo I cfr. art. 24, dir. 95/46/CE
Violazioni amministrative
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa
all’interessato)
comma 1 art. 39, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1 art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
comma 2 art. 39, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)
comma 1 art. 34, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al
Garante)
comma 1 art. 39, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del
Garante)
comma 1 —
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1 art. 39, comma 3, L. n. 675/1996
Capo II
Illeciti penali
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
comma 1
art. 35, comma 1, L. n. 675/1996; art. 11, D.Lgs.
171/1998
comma 2 art. 35, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante)
comma 1 art. 37-bis, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1 art. 36, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 36, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del
Garante)
comma 1 art. 37, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie) —
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1 art. 38, comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo
di
di Schengen) —
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) —
Art. 175 (Forze di Polizia) —
Art. 176 (Soggetti pubblici) —
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e
delle liste —
elettorali)
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria) —
comma 1
comma 2 —
comma 3 art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 282/1999
comma 4 —
comma 5 —
Art. 179 (Altre modifiche) —
Capo II
Disposizioni transitorie
Art. 180 (Misure di sicurezza) —
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) —
comma 1
comma 2 —
comma 3 —
comma 4 art. 13, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 —
comma 6 —
Art. 182 (Ufficio del Garante) —
Capo III
Abrogazioni
Art. 183 (Norme abrogate) —
Capo IV
Norme finali
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)
comma 1 —
comma 2 —
comma 3 art. 43, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di
buona
condotta) —
Art. 186 (Entrata in vigore) —