
Contributo ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato LSU e agli LSU …
27 Gennaio 2019
CONVENZIONI DI STAGE
27 Gennaio 2019
L’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano, codice fiscale n. 0123456789, con sede legale in Milano, P.zza San Vitale n°4, rappresentata dal ………………………………………………………………., nato a …………………………… il………………………………….,
E
L’Azienda/Ente ……………………………………………………………………. (settore di attività) Codice fiscale o P.I. . Via …. CAP ..Città . E-mail ..
Tel. . Fax sede legale in ……………………………………… Via…………………………………………… nella persona del Dott. ……………………………………………………….. nato a…………………………………………….. il ………………………………..
PREMESSO
· che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
· vista la legge 19 ottobre 1990, n. 341 art. 8;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l’azienda/ente …………………………………………………………………………………….. si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo e dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
· Il nominativo del tirocinante;
· I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
· Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
· Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
· Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
· Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
· Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
· Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
· A frequentare lAzienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
· Redigere una relazione finale sull’attività svolta.
L’Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
· Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
· segnalare tempestivamente all’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
· trasmettere, a cura del tutor aziendale, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.
Art. 4
Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso lInail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 5
Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento allart. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Art. 6
La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.
Milano,
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Per l’istituto tecnico, professionale, parauniversitario di Milano
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Per lAzienda/Ente |

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