Vita di Galileo
27 Gennaio 2019ATTO QUARTO
27 Gennaio 2019
Decreto Ministeriale n. 390
18 settembre 1998
Regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento.
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l’articolo 3;
VISTIgli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina gli esami di Stato;
VISTO l’articolo 15 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che detta disposizioni transitorie per l’applicazione graduale della nuova disciplina e, in particolare, per lo svolgimento della terza prova scritta;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l’articolo 205, comma 1;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 162/98, espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 ( nota n. 5046 del 17 settembre 1998)
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
Finalita’
1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
Art. 2
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova
1. La prova, predisposta dalle Commissioni a norma dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le Commissioni stesse possono avvalersi dell’archivio nazionale permanente dell’Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo dell’ educazione di cui all’articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
A – Trattazione sintetica di argomenti
B – Quesiti a risposta singola
C – Quesiti a risposta multipla
D – Problemi a soluzione rapida
E – Casi pratici e professionali
F – Sviluppo di progetti
Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l’analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un’opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l’opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell’ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
Negli Istituti d’arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell’ultimo anno.
Art. 3
Accertamento della conoscenza della lingua straniera
1. All’interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma, un breve spazio destinato all’accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell’ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla Commissione secondo una delle seguenti modalità:
2. Qualora nel piano di studio dell’ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l’impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del Consiglio di classe.
Art. 4
Gradualita’ e flessibilita’ della prova
1. Nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all’articolo 2. La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tener conto della specificità dell’indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all’interno della progettazione dell’Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.
2. La prova, che nei primi due anni non potrà coinvolgere più di quattro discipline, può alternativamente prevedere:
3. Per l’anno scolastico 1998/99, le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore multidisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall’articolo 2 del presente decreto e contenute nei limiti di cui al precitato comma 2. A tal fine le Commissioni possono avvalersi, ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, dei modelli forniti dall’Osservatorio Nazionale istituito presso il CEDE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO