Non è vero, come affermano i confederali, che siano manomessi gli automatismi stipendiali: pertanto la riduzione delle retribuzioni di cui parlano è un’affermazione falsa, in quanto non compare nella bozza della finanziaria.
L’attuale Finanziaria non prevede tagli nell’organico (Art. 16. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). Invece la Finanziaria ’98 (legge n. 449/97, art. 40, comma 1) dispose un taglio di posti pari al 3% (circa 23.000, da effettuarsi nel biennio 98-99). Dopo la pausa del ’99, la Finanziaria del 2000 (legge n. 488/99, art. 21, comma 1) previde un ulteriore taglio dell’1%, pari a 7.500 posti, da sommare al precedente 3%. Tagli disposti dal precedente Governo di centro-sinistra, durante il quale, oltretutto, le scuole pubbliche non iniziavano le lezioni con tutti gli insegnanti in classe, come invece accade adesso con il governo di centro-destra. Come mai in quelle occasioni i confederali non hanno indetto scioperi, anche in presenza degli ingenti tagli di personale?
Non è vero che i posti di sostegno diminuiscono. Nel 2000/01 i posti di sostegno in Italia erano 65.615; nel 2003/04 sono stati 75.611 (dati statistici MIUR). Quindi in tre anni sono aumentati di 10.000 unità. Con 7.678.505 alunni frequentanti complessivamente il sistema di istruzione statale, nella.s. 2003/04 il rapporto è di un docente di sostegno ogni 101,6 allievi, ben al di sotto dell1 a 138 stabilito dalla legge n. 449/97.
Non è vero che l’istituzione del tutor gerarchizza la funzione docente. Infatti nella Legge 53 è scritto (Dalla CM n. 29 del 5 marzo 2004) : “L’attività tutoriale non comporta l’istituzione di una nuova figura professionale Il tutor si avvarrà dell’apporto degli altri docenti, in considerazione dell’affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.” Quindi il tutor non gerarchizza la funzione docente, non rompe la collegialità e soprattutto incrementa il rapporto con studenti e famiglie.
Nella finanziaria non è prevista alcuna deriva regionalista, salvo il rispetto della Legge costituzionale 3/2001 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) approvata dal precedente Governo (istruzione e formazione professionale competenza esclusiva delle Regioni). La devolution non è ancora legge dello Stato ed è previsto un lungo iter parlamentare. E comunque la regionalizzazione è già una realtà derivante dalla Legge costituzionale 3/2001, come la recente sentenza n.13/2004 della Corte Costituzionale ha ben precisato.
Il cambiamento nello stato giuridico dell’insegnante è un importante passo in avanti. E proprio l’attuale situazione di totale appiattimento impiegatizio della funzione docente che mina la libertà d’insegnamento. L’unico vero motivo di opposizione allo stato giuridico da parte dei confederali è la perdita di una parte del loro potere (occupato indebitamente) a vantaggio della professionalità docente. In un paese democratico la legge va rispettata. Per contestare una legge che non si condivide esistono le normali regole democratiche e non una continua ed esasperante conflittualità.