Linda De Benedictis
27 Gennaio 2019Mario Falanga
27 Gennaio 2019appunti scolastici di diritto pubblico di Elena
Costituzione e tutela dei diritti dei cittadini.
Le carte costituzionali regolavano quasi esclusivamente l’organizzazione costituzionale, ripartendo i poteri tra gli organi di vertice dello stato. Le carte costituzionali erano costituzioni brevi, composte da un numero limitato di articoli.
Le carte costituzionali si preoccupano anche di enunciare e disciplinare le libertà dei cittadini. La costituzione non riguarda solo i pubblici poteri, deve occuparsi dell’ordinamento ma anche dei rapporti tra pubblici poteri e cittadini. Le carte di questo tipo sono dette lunghe perché sono composte da un numero maggiore di articoli. Le costituzioni lunghe spesso recepiscono il contenuto di documenti come la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. In tali carte sono stati nel tempo affermati i diritti umani come il diritto alla vita, all’integrità fisica, libertàche sono innati e universali e sono riconosciuti a tutti gli uomini.
Strumenti di tutela: riserva di legge e riserva di giurisdizione.
La sfiducia nel legislatore serve per impedire di limitare queste libertà poiché la costituzione prevale sulle leggi, riconosce e regola un diritto nella costituzione. La costituzione appare ispirata anche a una certa sfiducia nei confronti del potere esecutivo e dell’amministrazione pubblica. La riserva di legge e la riserva di giurisdizione servono per sottrarre le decisioni in materia di libertà alla pubblica amministrazione per attribuirle al legislatore o giudice.
La riserva di legge si ha quando la costituzione impone che la disciplina di una certa materia debba essere contenuta in leggi o atti aventi forza di legge, con esclusione di altre fonti del diritto di livello inferiore.
Si ha la riserva di giurisdizione quando una certa decisione, relativa all’applicazione di una norma, può essere presa solo da un giudice.
I limiti alla tutela.
La costituzione non si limita a enunciare i diritti dei cittadini, ma ne detta una disciplina che è la disciplina delle restrizioni delle libertà che serve a stabilire i casi e i modi nei quali esse possono essere compresse o sacrificate da parte delle autorità pubbliche. Le libertà dei cittadini non possono essere garantite illimitatamente, perché ciò condurrebbe all’anarchia e impedirebbe la convivenza civile. La disciplina costituzionale serve a stabilire chi debba regolare i casi e i modi della limitazione.
La libertà personale.
Per libertà personale si intende la libertà di ogni forma di coercizione fisica e psichica, il diritto di essere libero nel corpo e nella mente e di non ricevere alcuna restrizione personale nonché il diritto di avere la piena disponibilità del proprio corpo. La libertà personale è inviolabile, e può essere sacrificata o limitata in base a determinate condizioni che sono previste dalla costituzione stessa.
La costituzione stabilisce che la libertà personale non può essere limitata se non in base a un provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria emanato solo nei casi e modi previsti dalla legge. La giurisdizione e rinforzata. In alcuni casi eccezionali la costituzione ammette che la restrizione della libertà personale possa essere decisa dalla pubblica amministrazione. La costituzione prevede che in casi di necessità e urgenza, indicati dalla legge.
La libertà di domicilio.
Essa, comprende la libertà di scegliere dove vivere e lavorare, il diritto di svolgere nei luoghi in cui si vive qualunque tipo di attività e di impedire a chiunque di accedere o penetrare nel proprio domicilio. Anche esso è inviolabile, ma ciò non esclude che possano ammettersi delle restrizioni: ispezioni, perquisizioni e sequestri.
La libertà e la segretezza della corrispondenza.
La corrispondenza alla quale la norma costituzionale fa riferimento è qualunque tipo di comunicazione invidiale o con interlocutori determinati. La libertà e la segretezza sono due concetti molto distinti ma collegati.
Libertà di circolazione, di espatrio e di emigrazione.
La libertà di circolazione è la libertà di muoversi nel territorio nazionale.
La libertà di soggiorno è la libertà di scegliere il luogo dove fermarsi e soggiornare anche solo momentaneamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. La libertà di circolazione è connessa con la libertà personale. Con la riserva di legge rinforzata la costituzione non si limita a porre la riserva di legge ma pone anche limiti di legge. Il legislatore non è libero di prevedere restrizioni ma deve rispettare il vincolo della restrizione che dipende da esigenze di sanità e sicurezza e quello che riguarda misure rivolte alla collettività dei cittadini e non a singoli individui. Con il diritto di espatrio ogni cittadino può uscire dal territorio della repubblica o entrarvi salvo obblighi di legge.
Libertà di religione.
Si ha l’ampia libertà di religione sia come una fede religiosa che attiene alle convinzioni personali in questa materia e implica il diritto di professare la propria fede, sia come liberta di pratica religiosa che implica il diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
La libertà di manifestazione del pensiero.
Essa consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle con qualsiasi mezzo. E’ considerata la libertà fondamentale di ogni ordinamento democratico. La libertà di stampa.
La libertà di unione e di associazione.
La libertà di riunione permette agli individui di riunirsi in qualunque luogo, purché ciò avvenga pacificamente e senza armi. Per le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico non occorre alcuna autorizzazione e non ci va nessun preavviso alle autorità. Se le riunioni sono in luogo pubblico vi è un controllo preventivo, dare solo un preavviso
La libertà di associazione si identifica con la libertà di costituire associazioni e di farne parte. Essa, ha una dimensione positiva e negativa, poiché in essa e compresa anche la libertà di non associazione.