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4 Novembre 2025La dirigenza pubblica rappresenta il cuore pulsante dell’amministrazione moderna, costituendo il trait d’union tra la dimensione politica e quella operativa, tra l’indirizzo strategico e l’attuazione concreta.
I dirigenti pubblici sono chiamati a svolgere un ruolo complesso e delicato: tradurre gli obiettivi politici in azione amministrativa, gestire risorse umane e finanziarie, garantire il rispetto della legalità, perseguire risultati misurabili. Comprendere la natura, le funzioni e le criticità della dirigenza pubblica significa addentrarsi in uno degli aspetti più discussi e controversi della riforma amministrativa italiana.
Le origini storiche della dirigenza pubblica
La figura del dirigente pubblico, nella sua accezione moderna, è relativamente recente nell’ordinamento italiano. Fino agli anni ’70, l’amministrazione era organizzata secondo una rigida gerarchia burocratica, dove esistevano impiegati di vario livello ma non una vera classe dirigente professionale distinta dal personale esecutivo.
Il dirigente era essenzialmente un funzionario anziano che, attraverso progressioni di carriera legate prevalentemente all’anzianità, raggiungeva i vertici della scala gerarchica. Non esisteva una selezione specifica per le funzioni dirigenziali, né una formazione manageriale dedicata. Le competenze erano prevalentemente giuridico-amministrative, centrate sulla conoscenza delle norme e delle procedure.
Il DPR 748/1972 introdusse la qualifica dirigenziale come categoria autonoma rispetto al resto del personale, rappresentando un primo tentativo di creare una vera classe dirigente. Tuttavia, permaneva la logica del ruolo: il dirigente occupava stabilmente una posizione organizzativa, con competenze e responsabilità predefinite dalla legge o dal regolamento.
La svolta decisiva si ebbe con le riforme degli anni ’90, in particolare con il decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche. Venne introdotta la distinzione fondamentale tra ruolo (la qualifica dirigenziale acquisita stabilmente) e incarico (l’attribuzione temporanea di una specifica funzione dirigenziale). Questa separazione avrebbe dovuto responsabilizzare i dirigenti sui risultati, sottoponendoli a una valutazione periodica che condizionasse il rinnovo dell’incarico.
Contemporaneamente, le riforme affermarono con chiarezza la separazione tra politica e amministrazione. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 165/2001 stabilirono che i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, operando con autonomia nei limiti degli indirizzi ricevuti dagli organi politici.
La distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa
Il principio cardine che governa il rapporto tra politica e dirigenza è la netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione. Questa distinzione, codificata nell’articolo 4 del decreto legislativo 165/2001, rappresenta il pilastro dell’organizzazione amministrativa contemporanea.
Agli organi di governo (ministri, presidenti di regione, sindaci, assessori) spettano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti di indirizzo interpretativo e applicativo delle legge, effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Possono anche annullare, riformare, revocare, avocare atti e provvedimenti dei dirigenti in caso di inerzia o ritardo.
I dirigenti esercitano invece le funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
Questa separazione persegue molteplici finalità. Garantisce che le scelte tecniche siano operate da chi possiede le competenze professionali necessarie, sottraendole alle logiche della politica contingente. Assicura continuità dell’azione amministrativa oltre i mutamenti politici. Responsabilizza i dirigenti sui risultati, rendendoli valutabili oggettivamente. Libera la politica dagli impegni gestionali quotidiani, consentendole di concentrarsi sulle scelte strategiche.
Nella pratica, tuttavia, la distinzione non sempre risulta così netta. Molti atti presentano natura promiscua, contenendo elementi sia di indirizzo che di gestione. La politica tenta talvolta di invadere gli spazi gestionali, impartendo direttive talmente dettagliate da svuotare l’autonomia dirigenziale. I dirigenti possono trovarsi esposti a pressioni che condizionano le loro scelte, soprattutto quando la precarietà degli incarichi li rende vulnerabili.
Il corretto funzionamento del modello richiede quindi non solo chiarezza normativa ma anche una cultura organizzativa matura, che riconosca e rispetti i reciproci ambiti di competenza. La giurisprudenza ha più volte dovuto intervenire per censurare invasioni di campo, sia quando la politica ha adottato atti di micro-gestione, sia quando i dirigenti hanno compiuto scelte di indirizzo riservate agli organi elettivi.
Le funzioni e i poteri della dirigenza
I dirigenti pubblici sono investiti di funzioni ampie e di poteri significativi, che ne fanno i veri motori dell’azione amministrativa. L’articolo 16 del decreto legislativo 165/2001 elenca analiticamente le competenze dirigenziali, tracciando un quadro di notevole autonomia gestionale.
In primo luogo, i dirigenti adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Questa competenza è generale e ricomprende autorizzazioni, concessioni, contributi, sanzioni, ordinanze, determinazioni contrattuali. Solo gli atti espressamente riservati dalla legge agli organi politici sfuggono alla competenza dirigenziale.
I dirigenti esercitano inoltre autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo. Adottano i provvedimenti di gestione delle risorse umane: assegnano il personale agli uffici, conferiscono gli incarichi, attribuiscono obiettivi individuali, valutano le prestazioni, adottano i provvedimenti disciplinari. Gestiscono le risorse finanziarie assegnate, nei limiti del budget, adottando gli atti di impegno e liquidazione della spesa.
Sul piano organizzativo, i dirigenti definiscono l’articolazione interna degli uffici affidati, individuano i responsabili dei procedimenti, stabiliscono i carichi di lavoro, organizzano i turni di servizio. Questa autonomia organizzativa interna consente di adattare le strutture alle specificità delle attività svolte e alle caratteristiche del personale disponibile.
I dirigenti hanno anche il potere-dovere di emanare direttive ai propri collaboratori, impartendo ordini di servizio che specificano le modalità operative. Esercitano poteri disciplinari, avviando procedimenti per violazioni dei doveri di ufficio e irrogando sanzioni fino alla sospensione dal servizio (il licenziamento è invece di competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari).
Un potere particolarmente significativo riguarda la rappresentanza processuale dell’ente. In molte amministrazioni, i dirigenti sono legittimati a stare in giudizio per le controversie relative alle materie di propria competenza, conferendo incarichi legali, decidendo se proporre appello, valutando transazioni. Questo potere sottolinea la pienezza dell’autonomia gestionale.
Accanto ai poteri, i dirigenti sono gravati di doveri specifici. Devono assicurare la continuità delle funzioni e dei servizi, l’osservanza degli standard qualitativi e quantitativi, il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Sono tenuti a promuovere e sviluppare le competenze professionali del personale, favorire l’innovazione organizzativa, garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.
Il reclutamento e la formazione dei dirigenti
L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo diverse modalità, a seconda del comparto e dell’amministrazione. Il principio generale dell’accesso per concorso pubblico, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, trova applicazione anche per la dirigenza, ma con modalità peculiari che tengono conto della specificità della funzione.
Il corso-concorso costituisce la modalità ordinaria di reclutamento nei ministeri e in molte altre amministrazioni centrali. I candidati, selezionati attraverso prove concorsuali, frequentano un periodo di formazione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) o altre istituzioni accreditate, al termine del quale sostengono un esame finale. Solo chi supera positivamente il corso consegue la qualifica dirigenziale. Questo modello unisce selezione e formazione, garantendo che i nuovi dirigenti possiedano non solo competenze tecniche ma anche una preparazione manageriale.
Il concorso pubblico tradizionale resta utilizzato da molte amministrazioni locali e da enti pubblici. Le prove accertano le competenze tecniche specifiche per l’area di attività, ma anche capacità manageriali attraverso prove situazionali, case study, colloqui motivazionali. La selezione per titoli ed esami consente di valorizzare l’esperienza professionale pregressa, non limitandosi alle sole conoscenze teoriche.
La progressione interna rappresenta un’ulteriore modalità di accesso alla dirigenza, riservata ai dipendenti che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità e professionalità. Attraverso procedure selettive interne, dipendenti particolarmente capaci possono essere promossi alla qualifica dirigenziale. Questa via valorizza il merito e l’esperienza maturata nell’amministrazione, favorendo la mobilità verticale.
Particolari modalità di reclutamento sono previste per specifici profili. I dirigenti sanitari accedono attraverso procedure riservate ai medici e ad altre professioni sanitarie, valorizzando le competenze cliniche. I dirigenti tecnici (ingegneri, architetti, agronomi) possono essere reclutati attraverso concorsi che richiedono specifiche abilitazioni professionali.
Una questione dibattuta riguarda il reclutamento esterno di manager provenienti dal settore privato. Il decreto legislativo 165/2001 consente di conferire incarichi dirigenziali, a tempo determinato e in numero limitato, a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano comprovata qualificazione professionale. Questa possibilità dovrebbe consentire l’innesto di competenze manageriali avanzate, ma è stata utilizzata in modo controverso, talvolta per logiche di appartenenza più che di competenza.
La formazione dei dirigenti rappresenta un aspetto cruciale, spesso trascurato. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione svolge un ruolo importante nella formazione iniziale attraverso i corsi-concorsi, ma la formazione continua resta insufficiente. I dirigenti dovrebbero aggiornarsi costantemente su evoluzione normativa, innovazioni tecnologiche, metodologie manageriali, ma le risorse dedicate sono limitate e la cultura della formazione permanente è poco sviluppata.
Il PNRR ha stanziato risorse significative per il potenziamento della formazione dirigenziale, con programmi su competenze digitali, gestione di progetti complessi, leadership, change management. L’obiettivo è costruire una nuova generazione di dirigenti pubblici, capaci di guidare la trasformazione delle amministrazioni e di operare in contesti complessi e mutevoli.
Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali
I dirigenti pubblici ricevono le proprie funzioni attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato. Non esistono infatti “posti” dirigenziali stabili, ma solo incarichi attribuiti temporaneamente, sulla base di criteri predeterminati, rinnovabili al termine o sostituibili con altri incarichi.
Il decreto legislativo 165/2001 distingue tra incarichi di funzione dirigenziale generale (livello apicale) e incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale (livello intermedio). I primi hanno durata massima di cinque anni, con possibilità di rinnovo; i secondi durano da tre a cinque anni. Questa differenziazione riflette la diversa rilevanza strategica delle funzioni.
Il conferimento degli incarichi spetta all’organo di vertice dell’amministrazione o ai dirigenti generali, nell’ambito delle rispettive competenze. La scelta deve avvenire secondo criteri di competenza professionale, attitudine, capacità ed esperienza, con particolare riferimento alle attitudini organizzative e ai risultati conseguiti in precedenza. Le amministrazioni devono predeterminare i criteri generali per il conferimento, garantendo trasparenza e oggettività.
L’atto di conferimento dell’incarico assume la forma di una lettera di incarico che deve indicare: le funzioni attribuite e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, gli indicatori per la misurazione dei risultati, la durata dell’incarico, il trattamento economico accessorio collegato ai risultati. Questo documento costituisce il “contratto” tra amministrazione e dirigente, definendo aspettative e risorse.
Gli obiettivi assegnati devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e temporalmente definiti (criteri SMART). Obiettivi troppo generici o non misurabili rendono impossibile una valutazione oggettiva. Al tempo stesso, obiettivi irrealistici rispetto alle risorse assegnate espongono il dirigente a valutazioni negative per fattori non dipendenti dalla sua volontà.
La revoca anticipata dell’incarico può avvenire in diversi casi: mancato raggiungimento degli obiettivi, inosservanza delle direttive generali, responsabilità particolarmente grave e reiterata per omissione di controllo, riduzione delle strutture organizzative. La revoca non costituisce sanzione disciplinare ma valutazione negativa dell’attività gestionale, e comporta il conferimento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o, nei casi più gravi, la mancata attribuzione di qualunque incarico.
Al termine dell’incarico, l’amministrazione valuta i risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati. Se la valutazione è positiva, l’incarico può essere rinnovato o il dirigente può ricevere un nuovo incarico, eventualmente di maggiore responsabilità. Se la valutazione è negativa, il dirigente può essere destinato ad altro incarico di minore rilevanza o rimanere senza incarico, pur conservando la qualifica e il trattamento economico fondamentale.
La retribuzione e il trattamento economico
Il trattamento economico dei dirigenti pubblici si compone di diverse voci, che riflettono la complessità del rapporto e la volontà di collegare la retribuzione ai risultati. La struttura retributiva distingue tra componenti fisse e componenti variabili legate alla performance.
La retribuzione di posizione costituisce la componente principale del trattamento economico ed è collegata alle caratteristiche dell’incarico conferito: livello di responsabilità, complessità organizzativa, ampiezza delle risorse gestite, rilevanza strategica delle funzioni. Le amministrazioni definiscono diverse fasce di posizione, assegnando a ciascuna una retribuzione differenziata. Questa componente premia la “posizione” rivestita e viene corrisposta per tutta la durata dell’incarico.
La retribuzione di risultato è invece variabile e collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Viene erogata annualmente sulla base della valutazione della performance individuale. L’importo può variare da zero (se gli obiettivi non sono stati raggiunti) fino al massimo previsto (per prestazioni eccellenti). Questa componente dovrebbe incentivare l’impegno e responsabilizzare sui risultati, ma la sua efficacia dipende dalla serietà del sistema di valutazione.
Il trattamento economico accessorio comprende anche eventuali indennità specifiche (indennità di amministrazione, di comparto, di rischio) e benefit non monetari (auto di servizio, telefono, buoni pasto). Alcune categorie di dirigenti (forze armate, magistrati, diplomatici) godono di regimi particolari che riflettono le specificità delle funzioni svolte.
Un aspetto critico riguarda il divario retributivo tra dirigenza pubblica e manager del settore privato. A parità di responsabilità, i compensi nel pubblico impiego risultano significativamente inferiori. Questo divario rende difficile attrarre talenti dal settore privato e può incentivare la fuga dei dirigenti più capaci verso opportunità più remunerative. Il blocco delle dinamiche retributive, durato anni per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha ulteriormente aggravato la situazione.
La trasparenza sui compensi dirigenziali è stata rafforzata negli ultimi anni. Ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale i curricula dei dirigenti, gli incarichi conferiti e i relativi compensi, compresi quelli percepiti per incarichi esterni autorizzati. Questa pubblicità mira a garantire il controllo sociale sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma ha anche suscitato polemiche quando i compensi sono apparsi eccessivi rispetto ai risultati o ingiustificati rispetto alle funzioni svolte.
La valutazione della performance dirigenziale
La valutazione della performance costituisce il perno del sistema di responsabilizzazione dei dirigenti. Il decreto legislativo 150/2009 ha introdotto un articolato sistema di misurazione e valutazione, articolato su più livelli: performance organizzativa complessiva, performance organizzativa di ciascuna unità, performance individuale di ogni dirigente.
La valutazione si basa sugli obiettivi assegnati nella lettera di incarico e su altri parametri quali la qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’amministrazione, le competenze professionali e manageriali dimostrate, la capacità di valutazione dei propri collaboratori. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili attraverso indicatori predefiniti, collegati alle risorse disponibili.
Il processo valutativo si articola in diverse fasi. A inizio anno vengono assegnati gli obiettivi e definiti gli indicatori di misurazione. Durante l’anno si procede al monitoraggio periodico, verificando lo stato di avanzamento e adottando eventuali azioni correttive. A fine anno si misurano i risultati conseguiti, confrontandoli con i target assegnati, e si formula una valutazione complessiva.
La valutazione viene espressa attraverso un giudizio sintetico (eccellente, buono, sufficiente, insufficiente) che determina l’entità della retribuzione di risultato da erogare. La differenziazione delle valutazioni è obbligatoria: non tutti i dirigenti possono ricevere la valutazione massima, pena la perdita di significatività del sistema. La riforma Brunetta aveva introdotto quote percentuali vincolanti per ciascuna fascia di merito, poi eliminate dal decreto Madia che ha comunque mantenuto l’obbligo di differenziazione.
La valutazione dei dirigenti di vertice spetta agli organi politici, con il supporto tecnico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). La valutazione dei dirigenti di livello intermedio compete ai dirigenti generali da cui dipendono gerarchicamente, sempre con il supporto dell’OIV. Questo dovrebbe garantire oggettività, ma nella pratica la valutazione resta spesso influenzata da fattori soggettivi e da dinamiche relazionali.
Un nodo critico riguarda la misurazione degli obiettivi qualitativi, che per loro natura si prestano meno alla quantificazione. Come si misura il miglioramento del clima organizzativo, la qualità della leadership, il contributo all’innovazione? Gli indicatori quantitativi (numero di atti prodotti, tempi di conclusione dei procedimenti) catturano solo una parte della realtà, trascurando aspetti altrettanto rilevanti. Serve quindi un equilibrio tra indicatori quantitativi e valutazioni qualitative articolate.
Le responsabilità dei dirigenti
I dirigenti pubblici sono soggetti a molteplici forme di responsabilità, che riflettono la delicatezza delle funzioni svolte e la necessità di garantire legalità ed efficienza dell’azione amministrativa. Queste forme di responsabilità operano su piani diversi e secondo procedure distinte.
La responsabilità dirigenziale è una forma peculiare di responsabilità manageriale che colpisce i dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi, inosservanza delle direttive, omesso controllo su atti dei collaboratori. Non costituisce sanzione disciplinare ma valutazione negativa dell’attività gestionale. Le conseguenze possono essere la revoca dell’incarico, l’impossibilità di conferimento di nuovi incarichi per un periodo determinato, la riduzione o il mancato riconoscimento della retribuzione di risultato.
La responsabilità disciplinare sanziona invece le violazioni dei doveri di ufficio. I dirigenti sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento e dei principi di imparzialità, correttezza, diligenza. Violazioni particolarmente gravi (abuso di ufficio, falsificazione di atti, appropriazione indebita, comportamenti lesivi dell’immagine dell’amministrazione) possono essere sanzionate con il licenziamento. Il procedimento disciplinare è regolato dall’articolo 55-bis del decreto legislativo 165/2001 e dai contratti collettivi.
La responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti colpisce i dirigenti che, per dolo o colpa grave, abbiano causato un danno erariale all’amministrazione. Questa responsabilità opera quando la condotta illegittima abbia determinato un danno patrimoniale quantificabile. La Corte dei Conti può condannare al risarcimento del danno e irrogare sanzioni pecuniarie. La giurisprudenza ha elaborato il principio della colpa grave, richiedendo una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia non scusabile.
La responsabilità civile verso terzi scatta quando l’atto illegittimo del dirigente abbia causato un danno ingiusto a soggetti esterni all’amministrazione. In questi casi, risponde direttamente l’amministrazione, che poi può rivalersi sul dirigente qualora sussistano dolo o colpa grave. La responsabilità diretta del dirigente verso il danneggiato è prevista solo in casi limitati, quando l’illegittimità dell’atto sia macroscopica e il danno particolarmente grave.
La responsabilità penale opera infine secondo le regole generali del diritto penale. I dirigenti pubblici possono essere chiamati a rispondere per reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio) o per altri reati comuni. Alcune fattispecie di reato sono specifiche per i pubblici ufficiali, riflettendo la particolare posizione di garanzia che rivestono.
La molteplicità delle forme di responsabilità crea un sistema articolato di incentivi e deterrenti. Tuttavia, ha anche generato preoccupazioni. Il timore di incorrere in responsabilità, soprattutto amministrativo-contabile, può indurre atteggiamenti eccessivamente prudenti e difensivi, con la paralisi dell’azione amministrativa. Il fenomeno della “paura della firma” è stato più volte denunciato come ostacolo all’efficienza. Occorre quindi bilanciare l’esigenza di responsabilizzazione con la necessità di non paralizzare l’iniziativa.
La dirigenza senza incarico: un’anomalia del sistema
Una peculiarità problematica del sistema italiano è la possibile esistenza di dirigenti senza incarico. Poiché il ruolo (la qualifica dirigenziale) è distinto dall’incarico (l’attribuzione di una specifica funzione), può accadere che un dirigente conservi la qualifica ma non riceva alcun incarico operativo.
Questa situazione si verifica quando, al termine dell’incarico precedente, il dirigente riceve una valutazione negativa tale da non giustificare un nuovo conferimento, ma non così grave da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro. Il dirigente rimane quindi in una sorta di limbo: conserva lo status, percepisce lo stipendio base, ma non svolge alcuna funzione.
Il decreto legislativo 165/2001 prevede che i dirigenti senza incarico siano collocati in disponibilità, percependo un’indennità pari all’80% dello stipendio, per un periodo massimo di due anni. Decorso questo termine senza che sia stato loro conferito un incarico, il rapporto di lavoro può essere risolto. Tuttavia, questa disposizione è stata applicata in modo discontinuo, e permangono situazioni di dirigenti in attesa di incarico per periodi prolungati.
La dirigenza senza incarico rappresenta un’anomalia che genera costi senza benefici organizzativi. Retribuire dirigenti che non svolgono alcuna funzione contrasta con i principi di efficienza e buon andamento. Crea inoltre situazioni di frustrazione personale per i dirigenti coinvolti, privati della possibilità di esercitare le proprie competenze.
Le cause di questo fenomeno sono molteplici. In alcuni casi riflette valutazioni negative su prestazioni inadeguate, ma in altri casi deriva da riorganizzazioni che riducono le posizioni dirigenziali disponibili o da dinamiche politiche che portano alla sostituzione dei dirigenti al cambio di giunta. La precarietà degli incarichi, pensata per responsabilizzare, si trasforma così in fonte di instabilità.
Alcune proposte di riforma hanno suggerito di eliminare la distinzione tra ruolo e incarico, prevedendo che chi perde l’incarico perda anche la qualifica dirigenziale. Questa soluzione renderebbe il sistema più coerente, ma solleverebbe problemi di compatibilità costituzionale, poiché l’accesso alla dirigenza avviene per concorso e la perdita della qualifica senza condotte disciplinari gravi potrebbe essere considerata illegittima. Il nodo resta quindi aperto.
La dirigenza nei diversi comparti
La disciplina della dirigenza presenta significative differenziazioni tra i diversi comparti della pubblica amministrazione. Ciascun settore ha sviluppato proprie specificità, che riflettono le peculiarità delle funzioni svolte e le tradizioni istituzionali.
Nei ministeri e nelle amministrazioni statali opera la distinzione tra dirigenti di prima fascia (dirigenti generali) e dirigenti di seconda fascia. I dirigenti generali dirigono gli uffici di livello dirigenziale generale (direzioni generali, dipartimenti, uffici centrali) e sono reclutati attraverso corso-concorso o per progressione dalla seconda fascia. I dirigenti di seconda fascia dirigono uffici dirigenziali di livello non generale e accedono principalmente attraverso corso-concorso.
Nelle regioni e negli enti locali la dirigenza presenta caratteristiche specifiche. Negli enti di piccole dimensioni può non esistere una vera dirigenza, con le funzioni apicali affidate a “posizioni organizzative” ricoperte da dipendenti non dirigenti. Negli enti maggiori, i dirigenti sono reclutati attraverso concorso pubblico o progressione interna, e il sistema degli incarichi segue logiche simili a quelle statali, con maggiore autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.
Nel Servizio Sanitario Nazionale opera una dirigenza particolare, articolata in dirigenza medica, dirigenza sanitaria non medica (biologi, chimici, psicologi, farmacisti) e dirigenza amministrativa, tecnica e professionale. I dirigenti sanitari accedono dopo il conseguimento della specializzazione e attraverso procedure concorsuali specifiche. La loro progressione di carriera segue logiche diverse da quelle della dirigenza amministrativa generale, valorizzando le competenze cliniche e di ricerca.
Nelle università coesistono figure dirigenziali diverse: direttori generali con funzioni di coordinamento amministrativo-gestionale, dirigenti amministrativi per aree specifiche, oltre ai docenti che ricoprono ruoli accademici con funzioni dirigenziali (rettori, presidi, direttori di dipartimento). Questo dualismo tra dirigenza amministrativa e accademica crea complessità di coordinamento.
Nelle scuole, il dirigente scolastico rappresenta una figura peculiare. Reclutato attraverso corso-concorso riservato ai docenti, il dirigente scolastico ha competenze di gestione delle risorse, di coordinamento didattico, di rappresentanza dell’istituto. La sua posizione si colloca a metà strada tra la dirigenza amministrativa e la leadership pedagogica, richiedendo competenze sia manageriali che educative.
Le criticità della dirigenza pubblica italiana
Nonostante le riforme succedutesi negli ultimi decenni, la dirigenza pubblica italiana presenta criticità significative che ne limitano l’efficacia. Queste criticità riguardano tanto gli aspetti normativi quanto quelli culturali e organizzativi.
Una prima criticità riguarda la mancata separazione effettiva tra politica e amministrazione. Pur essendo sancita normativamente, nella pratica la distinzione resta spesso labile. Le nomine dirigenziali, soprattutto ai livelli apicali, sono talvolta influenzate da logiche di appartenenza politica più che di competenza professionale. I dirigenti possono subire pressioni per adottare decisioni gradite alla politica, anche quando contrastino con criteri di efficienza o legalità.
La precarietà degli incarichi, pensata come strumento di responsabilizzazione, si è rivelata un’arma a doppio taglio. Da un lato incentiva l’attenzione ai risultati, dall’altro espone i dirigenti a ricatti impliciti e scoraggia decisioni coraggiose ma potenzialmente impopolari. La durata limitata degli incarichi incentiva una visione di breve periodo, scoraggiando investimenti su obiettivi strategici di lungo respiro.
Il sistema di valutazione, pur formalmente articolato, risulta spesso poco efficace. Le valutazioni tendono ad appiattirsi verso l’alto, con scarsa differenziazione tra dirigenti eccellenti e mediocri. Gli obiettivi assegnati sono talvolta generici o non misurabili, rendendo impossibile una valutazione oggettiva. Il collegamento tra valutazione e conseguenze (retribuzione, conferma nell’incarico) resta debole.
La formazione dei dirigenti resta insufficiente. L’investimento sulla crescita professionale è limitato, la cultura della formazione permanente poco diffusa. I dirigenti sono spesso lasciati soli ad affrontare sfide complesse (digitalizzazione, gestione del cambiamento, leadership) senza adeguato supporto formativo. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione, pur svolgendo un ruolo importante, raggiunge solo una parte dei dirigenti pubblici.
Il trattamento economico, come già rilevato, è poco competitivo rispetto al settore privato. Questo rende difficile attrarre i migliori talenti e può incentivare la fuga dei dirigenti più capaci verso opportunità meglio remunerate. Il blocco prolungato delle dinamiche retributive ha demotivato e impoverito la dirigenza, creando un circolo vizioso dove scarsi investimenti producono risultati modesti che giustificano ulteriori tagli.
La frammentazione normativa costituisce un ulteriore problema. La disciplina della dirigenza è stratificata in molteplici fonti (decreto legislativo 165/2001, decreti attuativi, contratti collettivi, regolamenti delle singole amministrazioni) che non sempre dialogano armonicamente. Le continue modifiche legislative hanno generato incertezze applicative e reso difficile costruire percorsi di carriera prevedibili.
Infine, permane una debolezza culturale di fondo. La cultura amministrativa italiana resta ancora prevalentemente giuridico-formale, centrata sul rispetto delle procedure più che sul raggiungimento dei risultati. Le competenze manageriali (pianificazione strategica, gestione delle risorse umane, leadership, comunicazione) sono meno sviluppate rispetto alle competenze tecnico-giuridiche. Questo gap culturale limita la capacità della dirigenza di guidare efficacemente le trasformazioni necessarie.
I modelli di dirigenza pubblica in prospettiva comparata
Per comprendere meglio le peculiarità e le criticità della dirigenza pubblica italiana, può essere utile uno sguardo comparativo ai modelli adottati in altri paesi europei. Esistono infatti diverse filosofie organizzative, ciascuna con i propri vantaggi e limiti.
Il modello di carriera, tipico della tradizione continentale europea (Francia, Germania, Spagna), prevede che i dirigenti siano funzionari di carriera che accedono per concorso e progrediscono attraverso gradi successivi. La dirigenza costituisce un corpo separato, con status particolare e percorsi formativi dedicati (come l’ENA francese). Questo modello garantisce competenza tecnica, continuità, indipendenza dalla politica, ma può risultare rigido e autoreferenziale.
Il modello di posizione, tipico dei paesi anglosassoni, prevede invece che i dirigenti siano reclutati per specifiche posizioni, spesso anche dal settore privato, con contratti a termine collegati ai risultati. Non esiste una carriera dirigenziale predefinita, ma mobilità orizzontale tra settore pubblico e privato. Questo modello favorisce flessibilità e apertura, ma può compromettere la continuità e la specificità delle competenze pubbliche.
Il modello ibrido italiano cerca di combinare elementi di entrambi gli approcci: accesso per concorso come nel modello di carriera, ma incarichi a termine e valutazione dei risultati come nel modello di posizione. Questa ibridazione dovrebbe coniugare i vantaggi di entrambi i sistemi, ma rischia di cumularne anche i difetti: precarietà senza reale mobilità pubblico-privato, formalismo concorsuale senza vera apertura al merito.
Alcuni paesi nordici hanno sviluppato modelli particolari che valorizzano la professionalizzazione della dirigenza pubblica attraverso percorsi formativi continui, valutazione a 360 gradi (che include anche collaboratori e utenti), forte enfasi sulla leadership etica e sul servizio pubblico come vocazione. Questi modelli richiedono però un contesto culturale e istituzionale specifico, difficilmente replicabile.
La comparazione suggerisce che non esiste un modello ottimale universale, ma che ciascun sistema deve essere coerente con il contesto istituzionale, la cultura amministrativa, il livello di fiducia tra cittadini e istituzioni. Le riforme meccanicistiche che importano modelli altrui senza adattarli al contesto rischiano di produrre più problemi che benefici.
Le proposte di riforma della dirigenza
Il dibattito sulla riforma della dirigenza pubblica è vivace e ricorrente. Diverse proposte sono state avanzate negli anni, alcune attuate parzialmente, altre rimaste sulla carta. Le linee di intervento più discusse riguardano alcuni nodi fondamentali.
Una prima proposta concerne il rafforzamento della separazione tra politica e amministrazione. Si suggerisce di rendere più stringenti i criteri di competenza per il conferimento degli incarichi, prevedendo procedure trasparenti con pubblicazione preventiva dei requisiti richiesti. Alcuni propongono l’istituzione di un’Agenzia indipendente per le nomine dirigenziali, che valuti i candidati secondo criteri oggettivi, sottraendo le scelte alla discrezionalità politica.
Una seconda linea di riforma riguarda la stabilizzazione degli incarichi. Si propone di allungare la durata minima degli incarichi (portandola a cinque anni anche per i dirigenti di livello intermedio) e di limitare le possibilità di revoca anticipata ai casi di grave inadempimento. L’obiettivo è ridurre la precarietà e consentire una programmazione di medio periodo, superando la logica emergenziale.
Una terza proposta concerne il potenziamento della formazione. Si suggerisce di rendere obbligatoria una formazione manageriale significativa prima del conferimento del primo incarico dirigenziale, e di prevedere percorsi formativi continui durante la carriera. Il rafforzamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, trasformandola in una vera “Scuola dei dirigenti” sul modello dell’ENA francese, rappresenterebbe un investimento strategico sul capitale umano.
Una quarta linea riguarda il miglioramento del sistema di valutazione. Si propone di introdurre valutazioni a 360 gradi, che includano anche il giudizio dei collaboratori e degli utenti dei servizi, superando la logica della sola valutazione gerarchica. L’introduzione di assessment center periodici, condotti da valutatori esterni, potrebbe garantire maggiore oggettività. Il collegamento tra valutazione e conseguenze (retributive e di carriera) dovrebbe essere rafforzato, premiando davvero l’eccellenza e sanzionando l’inadeguatezza.
Una quinta proposta concerne la revisione del trattamento economico. Si suggerisce di aumentare significativamente la componente variabile legata ai risultati, differenziando maggiormente le retribuzioni tra dirigenti eccellenti e mediocri. Per i dirigenti apicali, si propone di allineare i compensi a quelli di mercato, rendendoli competitivi con il settore privato, in modo da attrarre i migliori talenti.
Una sesta linea di riforma riguarda la mobilità. Si propone di favorire la circolazione dei dirigenti tra amministrazioni diverse e tra settore pubblico e privato, attraverso periodi di distacco, comandi, aspettative retribuite per esperienze esterne. Questa mobilità arricchirebbe le competenze, contrasterebbe l’autoreferenzialità, favorirebbe la contaminazione di culture organizzative diverse.
Infine, alcuni propongono interventi più radicali, come l’eliminazione della distinzione tra ruolo e incarico, la creazione di un’unica dirigenza pubblica con mobilità obbligatoria tra amministrazioni, l’introduzione di contratti a tempo determinato senza permanenza del ruolo per chi perde l’incarico. Queste proposte più estreme sollevano però problemi di compatibilità costituzionale e resistenze sindacali.
La dirigenza scolastica: un caso particolare
La dirigenza scolastica merita un approfondimento specifico, rappresentando un modello peculiare di dirigenza pubblica. Il dirigente scolastico è una figura ibrida, che coniuga competenze amministrative e gestionali con leadership educativa e sensibilità pedagogica.
L’accesso alla dirigenza scolastica avviene attraverso corso-concorso riservato ai docenti con almeno cinque anni di anzianità. Questa scelta riflette l’idea che il dirigente debba conoscere dall’interno la professione docente e possedere credibilità pedagogica. I candidati selezionati frequentano un corso di formazione di alcuni mesi, al termine del quale sostengono un esame finale. Solo chi supera tutte le prove consegue l’incarico dirigenziale.
Il dirigente scolastico ha la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica, gestisce le risorse finanziarie e strumentali, organizza le attività del personale, adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, è responsabile della gestione unitaria dell’istituzione. Al tempo stesso, assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, garantisce l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.
Le competenze richieste sono quindi molteplici: conoscenze giuridico-amministrative per la gestione degli aspetti normativi e contabili, competenze manageriali per l’organizzazione delle risorse, capacità di leadership educativa per guidare il collegio dei docenti, abilità relazionali per gestire rapporti con famiglie, enti locali, territorio. Questa pluralità rende il ruolo particolarmente complesso e sfidante.
La dirigenza scolastica presenta alcune peculiarità rispetto alla dirigenza amministrativa generale. Il dirigente scolastico ha un rapporto esclusivo con un’unica istituzione, l’autonomia decisionale è contemperata dalla necessità di coinvolgere organi collegiali (collegio docenti, consiglio di istituto), la dimensione relazionale ed educativa ha un peso preponderante rispetto a quella puramente gestionale.
Le criticità sono numerose. Il carico burocratico-amministrativo è cresciuto negli anni, sottraendo tempo ed energie alla leadership educativa. La formazione iniziale, pur migliorata, resta insufficiente rispetto alla complessità del ruolo. Il supporto durante l’esercizio delle funzioni è limitato, con dirigenti spesso soli ad affrontare problemi complessi. Il trattamento economico, pur superiore a quello dei docenti, resta modesto rispetto alle responsabilità e poco competitivo rispetto ad altri dirigenti pubblici di pari livello.
La valutazione dei dirigenti scolastici è stata introdotta sistematicamente solo negli ultimi anni, con indicatori che considerano sia aspetti gestionali (rispetto dei vincoli normativi, gestione delle risorse) sia aspetti educativi (miglioramento degli esiti formativi, innovazione didattica, clima scolastico). Tuttavia, la misurazione degli aspetti qualitativi resta difficile, e permane il rischio di appiattimento sugli indicatori quantitativi più facilmente rilevabili.
La dirigenza sanitaria: competenze tecniche e manageriali
Anche la dirigenza sanitaria presenta caratteristiche specifiche che la distinguono dalla dirigenza amministrativa generale. La complessità del Servizio Sanitario Nazionale, la convivenza di professionalità diverse, la rapidità dell’evoluzione scientifica e tecnologica rendono la gestione sanitaria particolarmente sfidante.
La dirigenza medica accede attraverso concorso pubblico riservato a medici specialisti. I dirigenti medici svolgono funzioni cliniche, assistenziali, di ricerca, oltre a eventuali funzioni di coordinamento e direzione. La progressione di carriera prevede il passaggio da dirigente medico a dirigente di struttura complessa (primario), attraverso procedure concorsuali che valorizzano esperienza professionale, produzione scientifica, capacità organizzative.
I direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere rappresentano il vertice della dirigenza sanitaria. Nominati dalla regione, hanno la rappresentanza legale, gestiscono le risorse complessive, adottano gli atti di indirizzo. Non è richiesta la qualifica di medico, ma competenze manageriali avanzate. Spesso provengono dalla dirigenza amministrativa o sono manager con esperienza nel settore sanitario pubblico o privato.
Accanto alla dirigenza medica opera la dirigenza sanitaria non medica (biologi, chimici, psicologi, farmacisti), con percorsi di accesso e progressione analoghi, e la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, che gestisce gli aspetti non clinici (bilancio, risorse umane, acquisizione beni e servizi, ingegneria clinica).
La convivenza di queste diverse tipologie di dirigenza crea complessità di coordinamento. La dirigenza medica tende a privilegiare l’autonomia professionale e la qualità clinica, mentre la dirigenza amministrativa enfatizza il rispetto dei vincoli di bilancio e l’efficienza gestionale. Il direttore generale deve mediare tra queste logiche, bilanciando appropriatezza clinica e sostenibilità economica.
La valutazione della dirigenza sanitaria considera indicatori specifici del settore: volumi di attività, appropriatezza delle prestazioni, esiti clinici, soddisfazione dei pazienti, rispetto dei tempi di attesa, equilibrio economico. La sanità è probabilmente il settore pubblico dove la cultura della valutazione è più sviluppata, anche per la disponibilità di dati sanitari routinariamente raccolti.
Le criticità riguardano il carico di lavoro, spesso eccessivo per carenza di organico, la difficoltà di conciliare esigenze cliniche e vincoli economici sempre più stringenti, la burocratizzazione crescente che sottrae tempo alla cura dei pazienti. Anche in sanità emerge il tema del trattamento economico, con compensi che, pur superiori alla media del pubblico impiego, faticano a competere con le opportunità offerte dalla sanità privata o dall’attività libero-professionale.
Il ruolo della dirigenza nella trasformazione digitale
La trasformazione digitale della pubblica amministrazione assegna alla dirigenza un ruolo cruciale. I dirigenti sono chiamati a guidare il cambiamento, superando resistenze, promuovendo innovazione, acquisendo essi stessi competenze digitali adeguate. Senza una dirigenza convinta e competente, la digitalizzazione rischia di rimanere superficiale, limitandosi all’acquisto di tecnologie senza reale trasformazione dei processi.
I dirigenti devono innanzitutto comprendere le potenzialità delle tecnologie digitali per ripensare radicalmente l’erogazione dei servizi. Non si tratta di informatizzare processi cartacei, ma di riprogettare i procedimenti in logica digitale, eliminando passaggi ridondanti, automatizzando attività ripetitive, abilitando nuove modalità di interazione con cittadini e imprese.
Questo richiede competenze che molti dirigenti attuali non possiedono. Formati in un’epoca pre-digitale, abituati a logiche procedurali cartacee, alcuni dirigenti faticano a immaginare modalità operative diverse. Serve quindi un massiccio investimento formativo, che non si limiti all’alfabetizzazione informatica di base ma sviluppi una vera cultura digitale, capace di cogliere le implicazioni organizzative e strategiche della tecnologia.
I dirigenti devono anche saper gestire il cambiamento culturale che la digitalizzazione comporta. Il personale può manifestare resistenze, per timore di perdere competenze acquisite, per ansia tecnologica, per scetticismo sui benefici. La dirigenza deve comunicare efficacemente la visione del cambiamento, coinvolgere il personale nelle scelte, formare adeguatamente, celebrare i successi iniziali per costruire fiducia.
Un aspetto delicato riguarda la governance della trasformazione digitale all’interno di ciascuna amministrazione. Serve un chiaro presidio strategico, spesso affidato a un dirigente responsabile per la transizione al digitale, che coordini gli interventi, definisca priorità, garantisca coerenza tra progetti diversi. La frammentazione delle iniziative, con ciascun ufficio che adotta soluzioni proprie senza coordinamento, genera inefficienze e incompatibilità.
La dirigenza deve anche saper dialogare con le strutture tecniche specialistiche (informatici, ingegneri, esperti di cybersicurezza), comprendendo linguaggi e logiche diversi, traducendo esigenze organizzative in requisiti tecnici, valutando proposte tecnologiche rispetto agli obiettivi istituzionali. Questa capacità di ponte tra mondo gestionale e mondo tecnologico è fondamentale ma spesso carente.
Infine, i dirigenti devono essere consapevoli dei rischi connessi alla digitalizzazione: cybersecurity, protezione dei dati personali, digital divide che esclude cittadini meno alfabetizzati. La trasformazione digitale deve essere inclusiva e sicura, non lasciando indietro nessuno e tutelando i diritti fondamentali. Questo richiede attenzione, competenze specifiche, investimenti adeguati.
La dirigenza e il PNRR: sfide e opportunità
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una sfida senza precedenti per la dirigenza pubblica italiana. L’attuazione del PNRR richiede capacità di progettazione complessa, gestione di investimenti ingenti, rispetto di scadenze stringenti, rendicontazione puntuale verso le istituzioni europee. La dirigenza è in prima linea in questo sforzo titanico.
Le competenze necessarie sono molteplici: capacità di project management per gestire progetti articolati con tempistiche serrate, competenze tecniche specifiche per i diversi settori di intervento (digitale, transizione ecologica, infrastrutture, sanità, istruzione), conoscenza delle procedure di rendicontazione europea, abilità nella gestione di partenariati complessi che coinvolgono soggetti pubblici e privati.
Molti dirigenti attuali non possiedono queste competenze, formatisi in un’epoca in cui la progettazione europea era marginale e la gestione ordinaria prevalente. Serve quindi un rapidissimo upgrading di competenze, attraverso formazione intensiva, affiancamento di esperti, scambio di buone pratiche. Il PNRR ha stanziato risorse significative per la formazione dei dirigenti, consapevole che il successo del Piano dipende dalla qualità del capitale umano.
Il PNRR rappresenta anche un’opportunità per rinnovare la dirigenza pubblica. Le nuove assunzioni previste dal Piano possono portare nelle amministrazioni giovani talenti con competenze aggiornate. I progetti di riforma della PA contenuti nel PNRR (semplificazione concorsi, potenziamento formazione, revisione sistemi di valutazione) possono modernizzare la gestione delle risorse umane. L’enfasi sui risultati e sui tempi certi può rafforzare la cultura della performance.
Tuttavia, permangono rischi. La concentrazione di energie sull’attuazione del PNRR può distogliere attenzione dalla gestione ordinaria, creando inefficienze nei servizi correnti. La pressione per rispettare milestone e target può indurre scorciatoie procedurali o scelte affrettate. La moltiplicazione di strutture di missione e task force dedicate al PNRR può frammentare le responsabilità e creare sovrapposizioni.
La vera sfida è fare in modo che il PNRR non sia solo un’ondata di investimenti straordinari, ma rappresenti un’occasione per trasformare stabilmente la pubblica amministrazione. Le competenze acquisite, i processi innovativi sperimentati, le tecnologie introdotte devono consolidarsi oltre la scadenza del Piano. Solo così l’investimento produrrà benefici duraturi.
Riflessioni conclusive: verso una nuova dirigenza pubblica
La dirigenza pubblica italiana si trova a un punto di svolta. Il modello costruito negli anni ’90, pur rappresentando un’evoluzione significativa rispetto al passato, ha mostrato limiti evidenti. La separazione tra politica e amministrazione è rimasta incompiuta, la valutazione dei risultati spesso inefficace, la formazione insufficiente, il trattamento economico poco competitivo.
Serve un salto di qualità che investa molteplici dimensioni. Sul piano normativo, occorre completare la riforma, rafforzando davvero l’autonomia dirigenziale, stabilizzando gli incarichi per consentire programmazione di medio periodo, differenziando le retribuzioni per premiare l’eccellenza. Sul piano culturale, serve superare il formalismo giuridico per abbracciare una cultura manageriale orientata ai risultati, senza però tradire i valori costituzionali di legalità e imparzialità.
La formazione rappresenta l’investimento più strategico. Dirigenti competenti, aggiornati, motivati sono la precondizione per un’amministrazione efficiente. Serve un sistema formativo articolato, che accompagni i dirigenti lungo tutta la carriera: formazione iniziale robusta prima dell’accesso, formazione continua su competenze emergenti, percorsi di alta specializzazione per ruoli apicali. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione deve diventare il cuore di questo sistema.
Il reclutamento va ripensato per attrarre i migliori talenti. Procedure concorsuali più rapide ed efficaci, che accertino competenze reali e non solo nozionismo; apertura al reclutamento esterno di manager qualificati; percorsi di eccellenza che consentano a giovani brillanti di accedere rapidamente a posizioni di responsabilità. L’amministrazione deve competere sul mercato del lavoro qualificato, offrendo non solo stabilità ma anche sfide professionali stimolanti.
La valutazione deve diventare seria e consequenziale. Sistemi di misurazione rigorosi, basati su indicatori chiari e misurabili; valutazioni differenziate che premino davvero l’eccellenza; conseguenze significative per chi non raggiunge gli obiettivi. Al tempo stesso, serve riconoscere che non tutto è quantificabile, affidandosi anche a valutazioni qualitative articolate.
Il trattamento economico va allineato alle responsabilità. Compensi competitivi per attrarre e trattenere i talenti, con forte differenziazione tra prestazioni eccellenti e mediocri. Accanto alla retribuzione monetaria, serve valorizzare incentivi non economici: riconoscimento professionale, opportunità di crescita, autonomia decisionale, senso del contributo al bene comune.
La cultura del servizio pubblico va recuperata e rinnovata. Essere dirigente pubblico non è solo una professione ma una missione: contribuire al benessere della collettività, garantire diritti, costruire futuro. Questa dimensione valoriale, che ha animato le migliori generazioni di funzionari pubblici, non va perduta nell’enfasi managerialistica. Il dirigente pubblico è al tempo stesso manager efficiente e custode di valori costituzionali.
La dirigenza pubblica del futuro dovrà essere competente e motivata, autonoma ma responsabile, innovativa ma rispettosa della legalità, efficiente ma attenta all’equità. Un equilibrio difficile, ma necessario. Solo costruendo una dirigenza all’altezza di queste sfide l’Italia potrà avere l’amministrazione pubblica che merita: efficiente, trasparente, al servizio dei cittadini. Il cammino è lungo, ma improrogabile. Il futuro del Paese dipende anche dalla qualità della sua dirigenza pubblica.

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