Evoluzione storica del parlamento
Il parlamento è un organo costituzionale elettivo che esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività di governo. L’origine del parlamento risale all’organizzazione feudale. Il parlamento ha una funzione di controllo sull’attività del sovrano; può obbligare il sovrano ad adottare le leggi ma non esercita una funzione legislativa. Entrambe le camere sono elettive e i due rami del parlamento non sono in posizioni paritetica e non esercitano le stesse funzioni (non esiste più il principio del bicameralismo perfetto).
Composizione del parlamento
Il parlamento è composta da due assemblee: la camera dei deputata e il senato della repubblica. Le due assemblee operano separatamente, solo in casi eccezionali si riuniscono e costituiscono un terzo organo chiamato parlamenti in seduta comune. Il senato non è interamente elettivo. Fanno parte del senato anche: 5 senatori a vita e tutti gli ex presidenti della repubblica. Vi sono delle differenze tra camera e senato: numero dei componenti (camera 30 e senato 315), lelettorato passivo e lelettorato attivo.
L’assunzione e la cessazione della carica di parlamentare
L’assunzione della carica di parlamentare è subordinata alla esplicazione di alcuni controlli diretti ad accertare la regolarità dell’elezione e l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Lineleggibilità è l’incapacità di essere eletto per una causa obiettiva. L’incompatibilità è impossibilità di ricoprire la carica di parlamento contemporaneamente ad altre cariche. Essa può essere anteriore all’elezione o sopravvenuta. Lineleggibilità rende impossibili l’elezione. La cessazione della carica di membro del parlamento avviene: per morte, per dimissioni, èer decadenza.
La durata delle camere
Le due camere sono elette per cinque anni, allo scadere è necessario indire nuove elezioni. Le camere possono avere una vita più breve nel caso in cui non riescono a trovare un accordo per sostenere il governo con la fiducia oppure in casi di grave crisi politica.
Il divieto di proroga e la prorogatio
La costituzione ha vietato la proroga delle camere con la sola eccezione in caso di guerra. La prorogatio differisce dalla proroga in quanto con la proroga si prolunga la vita normale dell’organo. Con la prorogatio si mantengono eccezionalmente e temporaneamente in vita i poteri dei componenti delle camere al fine di garantire la continuità del funzionamento del parlamento ma solo finché le nuove camere non si riuniscono.
Le immunità parlamentari
Le immunità parlamentari sono uno stato di particolare garanzia di cui godono i membri del parlamento. Le immunità assumono due forme: insindacabilità (i parlamentari sono considerati irresponsabili in campo penale, civile e amministrativo); inviolabilità (è una garanzia che riguarda la responsabilità del parlamento per i comportamenti tenuti al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni).
L’organizzazione delle camere: la formazione degli organi interni
Le camere sono organizzate su base assembleare. Le assemblee sono due, una per ogni camera, e sono formate rispettivamente da tutti i senatori e da tutti i deputati. Ciascuna camera elegge i propri organi interni che sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività parlamentare. Gli organi interni di ogni camera sono: il presidente, l’ufficio di presidenza, le giunte, le commissioni parlamentari, i gruppi parlamentari.
Il presidente
Il presidente è eletto d ciascuna assemblea a maggioranza qualificata e deve garantire il buon andamento dei lavori parlamentari facendo osservare il regolamento. Il presidente dirige e modera la discussione, stabilisce l’ordine delle votazioni e partecipa alla programmazione dei lavori.
L’ufficio di presidenza
L’ufficio di presidenza che assiste il presidente è strutturato in modo da rappresentare le forze politiche di ciascuna camera: è composto da quattro vicepresidenti che presiedono le sedute ell’assemblea in assenza del presidente, tre questori che vigilano sull’applicazione delle norme del regolamento parlamentare, otto segretari che sovrintendono alla redazione dei resoconti delle sedute.
Le giunte
Le giunte sono organi creati per risolvere questioni di carattere tecnico che possono sorere nel corso della vita di ciascuna camera.
Le commissioni parlamentari
Le commissioni parlamentari sono organi permanenti che ciascuna camera forma all’inizio di ogni legislatura. Sono 14 in ciascun ramo del parlamento e sono composte di deputati e senatori in modo da rispecchiare le forze politiche presenti. Esistono le commissioni miste che sono composte da deputati e senatori insieme.
I gruppi parlamentari
I gruppi parlamentari sono la proiezione dei partiti politici in parlamento. In ciascuna camera i deputati e i senatori si dividono in gruppi secondo il partito al quale appartengono. E’ prevista anche la possibilità di aderire a un gruppo misto.
La deliberazione delle camere
I lavori del parlamento sono basati sul principio della pubblicità. I membri del governo hanno il diritto, l’obbligo di assistere alle sedute delle camere e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Le assemblee sono chiamate a esprimere le proprie le proprie voncinzioni attraverso un voto. Questo può essere: di approvazione, di non approvazione, di astensione.
La condizione di validità delle deliberazioni
La deliberazione di ciascuna camera non sono valide se non è presente un numero minimo di membri, il cosiddetto quorum. Questo numero è fissato nella misura della metà più uno dei componenti di ciascuna assemblea, è detto anche numero legale.
Il parlamento in seduta comune
Il parlamento si riunisce in seduta comune quando: devono eleggere il presidente della repubblica, devono assistere al giuramento del presidente della repubblica eletto, devono deliberare l’eventuale messa in stato di accusa del presidente della repubblica, devono eleggere alcune alte cariche dello stato.