Verifiche classe terza
27 Gennaio 2019Droga
27 Gennaio 2019 Libri di testo, il nuovo prof non può cambiarli
Tecnica della Scuola – 16 settembre 2009 di A.G.
A stabilirlo, in maniera definitiva, è il Consiglio di Stato che con lOrdinanza 4328/2009 ribalta la sentenza del Tar n. 7528/2009. Per cambiare i testi scolastici servono specifiche e motivate esigenze”. Soddisfatto il Miur. Ma anche le famiglie sorridono.
Si risolve una volta per tutte, con il Miur che canta vittoria, la questione del rinnovo dei libri di testo: l’adozione prescelta dal docente e avallata dal Consiglio di Classe al termine dell’anno scolastico non può essere contraddetta, salvo “specifiche e motivate esigenze”, dall’insegnante cui è affidata la classe all’inizio dell’anno successivo. La decisione, che ribalta la sentenza emessa dai giudici del Tar Lazio (n. 7528/2009), è giunta attraverso una inequivocabile Ordinanza (la n. 4328/2009) emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato.
Una posizione che ha soddisfatto il ministero dell’Istruzione, che per evitare l’eccessivo rinnovo delle edizioni di libri scolastici e i cambiamenti inattesi motivati dall’arrivo in classe di nuovi insegnanti, proprio da quest’anno ha preso la decisione di cambiare libri di testo solo al termine di un corso di studi completo: cinque anni alla primaria e sei alla secondaria.
A seguito dell’interpretazione favorevole dei giudici di secondo grado, viale Trastevere ha quindi realizzato una circolare, la n. 80 del 15 settembre, firmata dal direttore generale Mario G. Dutto, nella quale si sottolinea “che il Consiglio di Stato ha esaminato la questione sollevata dalla recente sentenza del Tar del Lazio (13/24 luglio 2009, n. 7528), fornendo, con due successive ordinanze (n. 2540/2009 e n. 4328/2009), un importante chiarimento”.
“In primo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato il contenuto della norma, secondo cui – scrive Dutto – la deroga al vincolo temporale per le ad’ozioni, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, sia nella scuola primaria (cinque anni) sia nella scuola secondaria (sei anni), è consentita solo in presenza di ‘specifiche e motivate esigenze. In secondo luogo, ha chiarito – conclude il dicastero dell’Istruzione – che il solo mutamento dei componenti del corpo docente non costituisce, di per sé, esigenza specifica e motivata per il superamento del vincolo previsto dalla legge”.
La decisione del Consiglio di Stato farà piacere anche ai genitori degli studenti: l’alto numero di docenti che quest’anno cambieranno sede di servizio, uno ogni cinque, e la non sempre rispettata continuità didattica (diversi docenti pur mantenendo la titolarità nello stesso istituto si ritrovano ogni anno classi diverse rispetto all’anno precedente), potevano infatti rappresentare una seria minaccia ai budget che ogni famiglia destina annualmente all’istruzione dei figli.