Una scuola da democratizzare
27 Gennaio 2019Geert Wilders. Immagini
27 Gennaio 2019Bozza di proposta di legge. 1
di A. Lalomia
Presento in questa sede una bozza di proposta di legge che si pone come obiettivo quello di valorizzare il lavoro dei docenti i quali operano nella scuola pubblica, con particolare riguardo a quanti hanno prodotto e continuano a produrre materiale da utilizzare in ambito scolastico e comunque riguardante il mondo dell’istruzione e della formazione.
Ai singoli parlamentari che intendano far seguire, agli estenuanti discorsi sulla ‘qualità dell’insegnamento e sulle ‘finalità della scuola, iniziative concrete e tangibili, il compito di prendere spunto da queste brevi note per la redazione di un testo che, una volta approvato, restituisca finalmente al più presto ai docenti interessati quella dignità troppo spesso calpestata e li gratifichi ufficialmente, anche sul piano economico, per l’impegno aggiuntivo che hanno dimostrato per anni e anni 2 .
A questo punto, si verificherebbe anche la volontà o meno di (ri)equilibrare le misure sugli organici e sulle classi con premi ai docenti più meritevoli, premi che peraltro, lo ripeto, dovrebbero essere corrisposti in tempi brevissimi (quindi non di anni).
Se la scuola pubblica italiana intende riacquistare quella credibilità e quell’immagine che possedeva in passato, è necessario prima di tutto riconoscere in modo sostanzioso 3 il lavoro di chi ha dato molto di più di quanto gli sia mai stato chiesto, non solo senza ricevere alcun compenso, ma, anzi, venendo considerato spesso quasi come un marziano o, peggio, come un illuso, per la sua attività di pubblicista e comunque per il suo impegno extrascolastico in campo educativo e culturale in senso lato.
A fronte di centinaia di milioni di ? che vengono impiegati ogni anno nella P.A. per mansioni la cui utilità sarebbe forse da verificare molto più attentamente (a cominciare da diversi progetti), il riconoscimento ufficiale e sollecito verso i docenti di cui parlo in questo testo mi sembra l’impegno minimo che si debba assumere nei loro confronti.
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Docenti e meritocrazia
Bozza di proposta di legge
Art. 1
Sono istituiti incentivi economici per i docenti della scuola pubblica i quali, oltre alla loro attività d’insegnamento effettivo, risultano impegnati nello svolgimento di compiti comunque inerenti alla loro professione.
Gli incentivi si applicano alle seguenti fattispecie:
a. le pubblicazioni -in forma cartacea, oppure on line-, con particolare riguardo a saggi, ad articoli, a materiale didattico di vario tipo (p.e.: esercizi, test, questionari, prove relative a discipline curriculari, letture e commenti di testi, lezioni on line, prospetti), nonché materiale per la gestione delle attività scolastiche (anche di tipo amministrativo);
b. la riproduzione, l’adattamento e la citazione di propri testi (da parte di altri) su siti o quotidiani e periodici cartacei diversi da quello su cui sono apparsi per la prima volta;
c. la creazione e la gestione di siti e di portali riguardanti il mondo della scuola -e comunque di valore formativo ed etico-;
d. i premi, attribuiti per meriti letterari, scientifici e in ogni caso per motivi di natura culturale ed etica;
e. le conferenze e le partecipazioni (con almeno un intervento) a dibattiti, convegni e congressi di natura culturale e comunque di spessore etico;
f. altre fattispecie non incluse nei commi precedenti, ma in linea con i principi ispiratori di questa legge.
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Art. 2
Listanza per il riconoscimento degli incentivi va inviata dal docente direttamente alle Commissioni del MIUR, di cui al successivo Art. 3, all’inizio di ogni anno scolastico. Per ciascuna Commissione va trasmessa un’istanza.
La domanda può essere inviata dal medesimo docente per tutto il periodo della sua effettiva attività di servizio, sempre secondo le modalità indicate sopra. All’istanza deve essere allegata la documentazione necessaria per consentire alla Commissione di formulare un giudizio in merito, compresa la dichiarazione su eventuali somme già versate dalla scuola di servizio per la fattispecie (o le fattispecie) a cui la stessa si riferisce.
Nel caso di domanda riguardante un alto numero di testi pubblicati on line, il docente può limitarsi comunque a fornire la bibliografia dei suddetti lavori, integrandola con le opportune informazioni per acquisirli e riservandosi di presentarli in forma cartacea su richiesta del Ministero.
Responsabile del saldo degli incentivi è il MIUR.
E’ previsto un contributo finanziario da parte delle scuole in cui operano i docenti che chiedono gli incentivi, in base alle modalità stabilite dal Ministero.
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Art. 3
Allo scopo di valutare il materiale prodotto dai docenti sono istituite, all’interno del Ministero, due Commissioni: la prima riguarda i lavori di cui ai commi a” e b” dell Art. 1; la seconda le fattispecie di cui ai commi c”, d”, e” ed f” del medesimo articolo.
Ciascuna Commissione si riunirà in seduta ‘pubblica entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto la domanda e la documentazione del docente interessato.
Ogni Commissione, al momento della seduta di cui sopra, sarà costituita da:
a. dipendenti del Ministero (dirigenti, funzionari e impiegati di vario livello);
b. esperti di didattica, di formazione giovanile e di altre tipologie nominati dal Ministero e a suo carico;
c. docente che chiede il riconoscimento delle attività di cui allArt. 1 (o rappresentanti scelti dallo stesso docente);
d. esperti di fiducia del medesimo docente e a suo carico;
e. rappresentanti del sindacato di appartenenza del suddetto docente.
La discussione sul materiale inviato dal docente avverrà nel corso di una singola riunione.
Il Presidente della Commissione, al termine della seduta, formulerà verbalmente il suo giudizio sull’istanza in oggetto, riservandosi di ufficializzare la risposta con comunicazione scritta all’interessato entro quindici giorni dalla seduta stessa.
I compensi riconosciuti saranno corrisposti al docente entro due mesi dalla riunione.
I nominativi dei docenti il cui lavoro extra verrà giudicato idoneo dalla Commissione saranno inseriti in un Albo doro dei docenti autori”, aggiornato annualmente e pubblicato sul portale del Ministero, a disposizione di tutti. Copie cartacee dell Albo” saranno consegnate ai suddetti docenti; altri esemplari verranno inviati alle sedi di servizio dei medesimi.
Nel caso in cui il giudizio espresso dalla Commissione non risulti favorevole al docente, ovvero preveda il versamento di importi inferiori rispetto a quelli che il docente ritiene legittimi, lo stesso giudizio evidenzierà in modo dettagliato i motivi che hanno portato al mancato riconoscimento di tutti oppure soltanto di una parte degli incentivi.
E’ facoltà del docente, qualora egli non concordi con il giudizio negativo (o parzialmente negativo) della Commissione, chiedere copia del verbale della seduta ‘pubblica e rivolgersi direttamente al Ministro, per un riesame del caso.
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Art. 4
Per i compensi relativi alle pubblicazioni giudicate idonee, ci si atterrà a quanto segue:
a. per ogni testo pubblicato -su supporto cartaceo, oppure on line-, ? 20,00 a pagina;
b. per ogni file audio o multimediale, da un minimo di ? 200,00 ad un massimo di ? 20.000,00.
Le somme sopra indicate devono considerarsi al netto da prelievo fiscale.
Per i testi che rientrano nel comma ‘b dellArt. 1, è prevista una maggiorazione del 20 % degli importi. Un ulteriore aumento del 30 % riguarda i docenti che si trovano in particolari condizioni di infermità fisica.
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Art. 5
I compensi di cui allArt. 4 sono assegnati anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, purché il docente possa dimostrare che, al momento della pubblicazione di un determinato testo, egli svolgeva attività didattico-formativa in ambito scolastico.
I medesimi emolumenti sono cumulabili tra di loro e con i compensi derivanti da altre eventuali attività extra che il docente ha effettuato ed effettua in ambito scolastico ed extrascolastico.
I docenti che presentano particolari problematiche fisiche possono chiedere, al posto degli incentivi economici di loro spettanza, lesonero dal servizio per un numero di giorni pari all’entità della somma che dovrebbe essere loro corrisposta. Il suddetto esonero non dovrà essere considerato ai fini del computo triennale delle assenze.
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Art. 6
Per i compensi relativi alle fattispecie di cui ai commi c”, d” ed e” dellArt. 1, si seguiranno i seguenti criteri:
a. per la creazione di ogni sito web o portale di cui al comma c”, da un minimo di ? 3.000,00 ad un massimo di ? 30.000,00; per la gestione di ciascuno degli stessi, da un minimo di ? 5.000,00 ad un massimo di ? 50.000,00 annui;
b. per ciascun premio di cui al comma d”, da un minimo di ? 500,00 ad un massimo di ? 2.000,00;
c. per ogni conferenza od intervento di cui al comma e”, da un minimo di ? 200,00 ad un massimo di ? 1.000,00.
Per i compensi relativi al comma f” dellArt. 1, si rimanda alle decisioni adottate al termine di accordi preliminari tra rappresentanti del Ministero da una parte e del docente interessato dall’altra.
Vale anche per le fattispecie indicate in questo articolo, quanto già previsto negli Artt. 4 e 5 (fiscalità; maggiorazioni; retroattività della norma; cumulo degli emolumenti; possibilità di chiedere, al posto dei compensi monetari, i benefici di cui allArt. 5).
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Note
1 Questo è il terzo di una serie di testi su Docenti e meritocrazia”.
I primi due sono acquisibili facilmente inserendo nella finestra di GOOGLE il titolo (appunto, Docenti e meritocrazia”), seguito dalla stringa A. Lalomia”.
Si veda anche Docenti autori. Una categoria anomala?”, apparso su questo portale e reperibile tra l’altro al mio nominativo nello spazio dei collaboratori.
2 Pur trovandosi magari in condizioni di salute precarie.
3 Il che significa migliaia e forse decine di migliaia di ?, una somma quindi che è ben lontana dalle cifre che vengono diffuse in questi giorni, davvero poco rassicuranti e senza che peraltro si conoscano né le loro modalità di attribuzione, né i tempi di attuazione del piano che le prevede.
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