Storia per scuole primarie
27 Gennaio 2019Tracce delle prove scritte del concorso per Dirigenti Scolastici Commissione Sarde…
27 Gennaio 2019di Luigi Gaudio
Autorità amministrativa
In quanto Dirigente di una pubblica amministrazione, il Dirigente Scolastico emette atti e provvedimenti amministrativi.
Atti amministrativi
L’ Atto amministrativo è una dichiarazione concreta di volontà, cioè espressione della volontà dello stato (es. nomine, incarichi, certificazioni).
L’atto amministrativo deve contenere:
Intestazione (es. Logo ed altri elementi identificativi della scuola)
Preambolo (Visto, … visto, …)
Motivazione (obbligatoria)
Dispositivo (è il nucleo principale del documento, l’atto di volontà della Pubblica Amministrazione)
Luogo, data di sottoscrizione e firma
L’atto amministrativo potrebbe essere:
nullo
annullabile
illegittimo (se contrario alle norme vigenti)
invalido
Procedimenti amministrativi
L’atto amministrativo è un insieme, cui appartiene il sottoinsieme dei provvedimenti amministrativi, che sono il frutto di un procedimento amministrativo (vedi Legge 241 del 1990)
Caratteristiche dei procedimenti amministrativi
sono nominativi
sono autoritativi
sono unilaterali
sono esecutori
sono inoppugnabili
Vizi del provvedimento amministrativo
irregolarità
illegittimità
inesistenza
Autotutela
Il Dirigente Scolastico può esercitare il potere di autotutela, cioè può “correggere” le decisioni prese, anche perché, magari, cambiate le condizioni, ritirandole
Autotutela – modalità
annullamento
revoca
sospensione o abrogazione (di fatto questo tipo di ritiro avviene soprattutto da parte di un ministero, non da parte di un dirigente scolastico)
Ricorsi
Gli atti amministrativi sono definitivi, e quindi impugnabili non per via gerarchica (direttore USR) ma per via giuridica (tribunale amministrativo)
Gestione amministrativo-contabile
L’attività di amministrazione della scuola non può essere estemporanea, ma deve essere il frutto di una programmazione (intenzionalità amministrativa) che permette di pianificare il POF con un anno di anticipo, in modo da organizzare bene il Programma Annuale delle Attività per l’anno finanziario, che coinvolge per i 4/dodicesimi anche l’a.s. successivo.
Punti salienti DI 44
Punti salienti del regolamento sono:
· la gestione per competenza (art. 2);
· l’esercizio finanziario su base annuale per anno solare (art. 2);
· la gestione della spesa sulla base di programma annuale (art. 2 ;
· l’obbligo di utilizzo di istituto cassiere (art. 16);
· la possibilità di utilizzare le strutture scolastiche per lo svolgimento di attività e la vendita di beni e servizi a favore di terzi, con vantaggio economico dell’istituto (art. 21);
· l’obbligo di tenuta di scritture contabili (titolo III);
· la piena capacità negoziale, esercitarsi nelle procedure di legge (art. 31);
· l’individuazione della procedura ordinaria di contrattazione, per gli importi eccedenti 2000 euro sulla base delle offerte di almeno tre ditte direttamente interessate (art. 34);
· l’individuazione di una serie di contratti certamente rientranti nella capacità negoziale degli istituti (Capo II, contratti di insegnamento, di sponsorizzazione, di fornitura di siti informatici) comodato, mutuo, locazione finanziaria e numerosi altri).
Aspetti significativi DI 44
· Il collegio dei revisori dei conti
· Il programma annuale
· La capacità negoziale
· Il consegnatario dei beni
Criteri del programma annuale
1 Efficacia (rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi prefissati)
2 Efficienza (buon utilizzo delle risorse)
3 Economicità (contenimento delle spese)
Principi del programma annuale
1 annualità: ad ogni anno (solare) si rinnovano i fatti contabili (il che non esclude che possano esserci progetti pluriennali)
2 trasparenza: il programma deve essere esposto chiaramente, quindi con una modulistica omogenea, che permetta di comparare i progetti, deve essere leggibile e comprensibile da tutti
3 integrità: bisogna tener conto (in una spesa ) dei contributi ed eventuali oneri. Nel programma annuale, in altre parole, non possono esserci le spese al NETTO delle ritenute, ma devono essere compresi AL LORDO, tutti gli oneri previsti dalla normativa.
4 universalità: occorre registrare tutte le entrate e le uscite. Infatti non possono esistere gestioni parallele
Principi del programma annuale
5 unicità: bisogna tenere un conto unico. Non ci possono essere conti paralleli, Tutte le entrate devono coprire tutte le spese
6 veridicità: le spese devono essere vere, e quindi verificabili. Non si può mettere su un programma annuale qualcosa che è solo sulla carta, ma che non corrisponde alla realtà verificabile da parte dei controllori (revisori dei conti)
A questi aggiungiamo
la pubblicità poiché il programma annuale deve essere affisso all’albo della scuola entro 15 giorni e pubblicato sul sito web (approfondimento del criterio trasparenza)
il pareggio lo scopo non deve essere quello di produrre utili, ma di usare tutte le risorse in possesso per raggiungere gli obiettivi prefissi
Regolamento contabilità
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 reca il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Nel provvedimento viene tratteggiato il nuovo modello dell autonomia finanziaria” di ogni istituto scolastico autonomo, da leggersi in un quadro sistemico generale.
Il modello proposto è diverso dal precedente (D.I. 28 maggio 1975), poiché poggia su principi propri di un sistema autonomo:
quelli del decentramento, dell’autonomia e della flessibilità organizzativa.
Dal bilancio al programma
Il vecchio bilancio si trasforma in programma annuale, uno strumento di pianificazione finanziaria integrata del Piano dell’offerta formativa.
E’ evidente che il programma annuale, strumento per la gestione amministrativo – contabile, è messo a punto con le stesse caratteristiche della flessibilità e chiarezza, nel rispetto delle finalità del servizio.
Il transitare al nuovo sistema significa l’attribuzione di nuovi poteri e nuovi spazi alle istituzioni scolastiche, ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli organi collegiali della scuola, con il fine del soddisfacimento dei bisogni formativi dei discenti.
Il ruolo del Dirigente
Il dirigente assume il ruolo di soggetto propositivo per la predisposizione e la realizzazione del programma, nell’esercizio dei compiti e della responsabilità della gestione finanziaria, di cui all’art. 25 del decreto legislativo 165/2001, ribadito dal Ccnl – area V della dirigenza scolastica.
Il ruolo del DSGA
Si accentua la presenza e responsabilità del direttore dei servizi generali e amministrativi nell’ambito del supporto amministrativo, contabile e fiscale, che diviene anche consegnatario dei beni e ufficiale rogante, per la stipulazione degli atti che richiedono la forma pubblica.
Superamento rigidità
Le risorse finanziarie d’istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività distruzione, formazione ed orientamento, così come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (superamento delle rigidità nella destinazione delle risorse).
Distinzione indirizzo e controllo
Il programma annuale e tutta la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche sono regolati dal principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato (consiglio d’istituto) e gestione dall’altro (dirigente scolastico), ai sensi del d.lgs 165/2001.
Il programma annuale
Il programma annuale dispone liberamente delle risorse finanziarie assegnate, in base agli obiettivi e ai progetti approvati dal consiglio di istituto, in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.).
L’articolo 1 del regolamento amministrativo-contabile dispone infatti che «Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate […] senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente».
Per l’impiego “autonomo” delle risorse finanziarie disponibili il dirigente predispone entro il 31 ottobre il programma annuale corredato da apposita relazione, proposto dalla giunta e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori al Consiglio di istituto.
Entro il 15 dicembre il consiglio di istituto delibera il programma annuale che viene al fisso all’albo.
L’approvazione del programma comporta l’autorizzazione al pagamento delle spese previste.
Nel caso in cui il Consiglio non approvi il programma entro l’inizio dell’esercizio finanziario (10 gennaio), il dirigente provvede alla gestione provvisoria.
Gestione provvisoria
Il Dirigente gestisce nei limiti delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti avviati e nel limite di un dodicesimo della spesa sostenuta nell’esercizio precedente per il funzionamento generale.
Se il programma non viene approvato entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario il direttore dell’ufficio scolastico regionale nomina un commissario ad acta che provvede all’adempimento dell’approvazione del programma annuale entro un termine stabilito.
Ruolo del consiglio di istituto
deliberare in materia di eredità e donazioni, costituzione di fondazione, borse di studio, individuazione di limiti di spesa.
stabilire criteri e limiti dell’attività del Dirigente Scolastico in merito a contratti di sponsorizzazione e locazione immobili, acquisto e alienazione dei titoli di stato.
Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione è la somma algebrica del fondo di cassa più residui attivi, meno i residui passivi
Lavanzo di amministrazione dell’anno precedente è la prima voce del nuovo programma annuale
Scheda di Progetto
Denominazione progetto
Responsabile di progetto
Obiettivi
Durata e Risorse umane
Scadenze del programma annuale
Il dirigente scolastico redige la relazione sul programma annuale
La giunta propone al Consiglio di Istituto il programma annuale, entro il 31 ottobre
Approvazione del programma annuale: entro il 15 dicembre (validità dal 31 dicembre)
Esercizio provvisorio
Esercizio provvisorio: tuttavia, come già detto, per l’approvazione del programma annuale ci sono altri 45 giorni massimi di tempo dall’inizio dell’anno solare. (Esercizio provvisorio)
Quindi, solamente se il programma annuale non è approvato entro metà febbraio, viene nominato un commissario ad acta dall’ USR
Termini importanti
Esercizio finanziario: ha inizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno (è per anno solare)
Le spese, nel loro complessivo importo, non possono mai superare le entrate
Reversali e mandati di pagamento per la banca cassiera, per la riscossione (reversali) e il pagamento (mandati)
Il fondo di riserva per spese impreviste non può superare il 5%
Modifiche al programma annuale
Le variazioni al Programma Annuale già approvato, a causa di entrate o spese impreviste, sono disposte dal Dirigente Scolastico, trasmesse poi per conoscenza al Consiglio di Istituto, non sono comunque possibili nell’ultimo mese di esercizio. Quindi il termine ultimo per le variazioni al bilancio è il 30 novembre.
Compiti e funzioni
La realizzazione del Programma Annuale spetta al Dirigente Scolastico (potere di gestione)
Le verifiche del Programma Annuale spettano al Consiglio di Istituto (potere di indirizzo e controllo)
Altri elementi
Gli storni sono spostamenti di somme all’interno di uno stesso progetto o attività, effettuati, non su entrate vincolate, dallo stesso Dirigente Scolastico: non sono vere e proprie variazioni del bilancio.
La carta di credito della scuola può essere usata per l’organizzazione di viaggi di istruzione, l’organizzazione e partecipazione a seminari e convegni, la rappresentanza dell’Istituto Scolastico in Italia e all’estero
Conto consuntivo
Il Conto Consuntivo è predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi entro il 15 marzo, ed approvato entro il 30 aprile
Solo se il conto consuntivo non viene approvato dal Consiglio di Istituto entro 45 giorni (fine aprile), viene nominato un commissario ad acta.
Il Conto Consuntivo si divide in
conto finanziario (entrate e spese, residui attivi creditori e residui passivi debitori)
conto patrimoniale (risorse – incremento e decremento del patrimonio, ad es. biblioteca, laboratori, computer)
Da notare la gestione patrimoniale, cioè la scuola ha dei beni propri. Una volta invece era lo stato che era proprietario e dava dei beni in utilizzo
Gestione finanziaria
Dal 1 settembre 2000 è terminata la fase della sperimentazione di alcune forme di autonomia, prevalentemente quelle di ordine organizzativo, sul piano didattico, più che quello dell’autonomia finanziaria.
Da quella data tutte le scuole sono dotate di personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Il decreto interministeriale 01.02.2001, n. 44 reca il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; sostituisce l’ormai vecchio e superato D.I 28.05.1975.
Si può definire l autonomia finanziaria” come il complesso delle risorse che costituiscono la dotazione finanziaria d’istituto, il cui solo vincolo dutilizzo è lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituto, così come sanciti nel P.O.F.
Risorse dell’istituto
Le risorse dell’istituto autonomo sono ordinariamente composte nel loro insieme da:
? I contributi diretti dello Stato, ordinari (dotazione ordinaria) perequativi (legge 440/97) e di natura specifica in quanto diretti a finanziare determinate attività,
? tasse e contributi di laboratorio degli alunni,
? contributi di Enti dovuti per legge,
? rendite di beni immobili e frutti di valori,
? interessi attivi su depositi e conti correnti,
? economie di reimpiego,
? possibilità di storni dal Fondo di Riserva.
Ci sono poi le risorse aggiuntive tra le quali possiamo annoverare i contributi discrezionali di enti, i finanziamenti per partecipazione a programmi locali di sviluppo, la partecipazione a programmi comunitari, la lavorazione ed attività conto terzi, lo sfruttamento dimpianti compatibilmente con l’attività didattica, i legati e le donazioni, i proventi derivanti da convenzioni con terzi ed infine le sponsorizzazioni.
I principi di utilizzo sono date da alcune regole, tra le quali quella fondante è che le risorse sono utilizzate per attività di istruzione, formazione ed orientamento.
Le risorse disponibili
a) Dotazione finanziaria assegnata dallo Stato
b) Altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di enti pubblici o privati
c) Tasse, contributi e rette
d) Risorse da entrate proprie (inclusi utili di aziende speciali o agrarie)
Vincoli nell’utilizzo
a) La destinazione della dotazione assegnata dallo Stato è vincolata allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie della scuola (POF)
b) La scuola decide autonomamente lallocazione di tutte le altre risorse, a meno che non siano specificatamente vincolate
Gestione di competenza
La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
La gestione di competenza è tale in quanto comprende le entrate per le quali sorgerà il diritto alla riscossione e le spese per le quali sorgerà l’obbligo al pagamento nell’anno solare al quale il programma si riferisce, indipendentemente dal fatto che esse vengano effettivamente riscosse e pagate nello stesso periodo.
Il programma annuale comprende, in altri termini, le entrate e le spese che competono al periodo annuale cui si riferisce. Il periodo di tempo (anno) al quale si riferisce il bilancio si chiama «esercizio», così pure l’insieme degli atti di gestione svolti in quel periodo.
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario degli istituti scolastici è annuale, come quello del bilancio dello stato, perché è riferito ad un periodo di tempo che va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre (anno).
Equilibrio
Prima e fondamentale esigenza del programma è quella dell’equilibrio o pareggio che viene soddisfatta nel momento in cui il totale delle entrate corrisponde al totale delle spese complessivamente considerate.
Gestione di competenza
a) Ha durata annuale e coincide con l’anno solare
b) La gestione è di competenza
c) Sono vietate le gestioni fuori bilancio
Programma Annuale
a) Predisposizione del Programma annuale
b) Gestione (approvazione, esercizio provvisorio, variazioni, spese in eccesso)
c) Rendicontazione (Conto consuntivo)
Il programma annuale è l’unico documento contabile su cui poggia l’attività finanziaria.
Lesigenza da soddisfare immediatamente riguarda una diversa presentazione rispetto al passato dei documenti contabili, per adeguarli ad una nuova e differente realtà operativa. La scuola, ma anche l’ordinamento generale amministrativo dello Stato italiano e quindi le procedure contabili, hanno modificato la loro ottica per consentire agli organi deliberanti decisioni trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse finanziarie disponibili.
Occorreva, quindi approntare uno strumento di programmazione finanziaria agile e comprensibile, anche per i non addetti ai lavori. Con questa motivazione il regolamento propone un documento semplificato che indirizzi la riflessione su aspetti sintetici basilari, di chiara comprensione. Il documento contiene il programma annuale di utilizzo delle risorse legate agli obiettivi da raggiungere.
Nel rispetto della competenza degli organi collegiali della scuola il regolamento stabilisce che la decisione in merito alla programmazione finanziaria rientri nella competenza del Consiglio d’istituto che provvede ad esaminare e ad approvare il documento predisposto dal dirigente e proposto dalla giunta.
E il caso di ricordare che gli organi collegiali della scuola sono l’ultimo tassello non aggiornato allo scenario dell’autonomia.
Il programma annuale si basa su unità omogenee di programma. Queste ultime rappresentano aggregazioni di risorse, sia di entrate che di uscite, finalizzate al perseguimento di precise parti del programma generale annuale (POF);
questa sintesi permette decisioni più trasparenti e responsabili sulle priorità e sulle scelte che possono essere facilmente comprese dalle persone chiamate a formare questa volontà.
Entrate
La classificazione delle entrate è:
01 Avanzo di amministrazione presunto
01 Non vincolato
02 Vincolato
02 Finanziamenti dallo Stato
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria (1)
02 Dotazione perequativa (1)
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni
05 Contributi da privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
06 Proventi da gestioni economiche
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
07 Altre entrate
01 Interessi
02 Rendite
03 Alienazione di beni
04 Diverse
08 Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni
99 Partite di giro
01 Reintegro anticipo al Direttore SGA
solo per la Regione Sicilia
solo per l’attività A1
Uscite
Per il versante delle uscite:
A Attività
A01 Funzionamento amministrativo generale
A02 Funzionamento didattico generale
A03 Spese di personale
A04 Spese d’investimento
A05 Manutenzione edifici
P Progetti
P01 Progetto “………………….
P02 …………………………………….
… ……………………………………….
G Gestioni economiche
G01 Azienda agraria
G02 Azienda speciale
G03 Attività per conto terzi
G04 Attività convittuale
R Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva
Schede finanziarie
Accanto al programma annuale (Modello A) di utilizzo delle risorse, vengono prima predisposte ai fini della gestione e del controllo una serie di schede finanziarie operativo – gestionali per ogni progetto (Modello B).
Definiscono con maggiore profondità i contenuti delle unità omogenee di programma e quindi costituiscono la proiezione ai fini amministrativi del programma annuale.
Le schede finanziarie (mod B), predisposte ed aggiornate a cura del direttore, sono finalizzate a definire l’esatto ammontare di risorse da destinare a ciascun oggetto di spesa, fatta attraverso il progetto e gli ambiti di responsabilità nell’uso delle risorse e nella realizzazione degli obiettivi.
Tempi programma annuale
Il programma annuale corredato dalle schede finanziarie e da apposita relazione diventa esecutivo dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.
Schematizzando:
? dirigente scolastico predispone il programma annuale
? giunta esecutiva propone il programma annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del dirigente, entro il 31 ottobre
Tempi programma annuale
? Il Programma è inviato per tempo ai Revisori dei Conti. La delibera di approvazione può essere adottata Consiglio d’istituto, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
Tempi programma annuale
? consiglio d’istituto delibera sul Programma annuale entro il 15 dicembre.
Programma annuale
Attraverso il Programma annuale si concretizzano le basi dell’attività finanziaria della Istituzione Scolastica.
Si configura come uno strumento analitico ma dinamico, idoneo a definire da un lato la strategia di scopo e dall’altro a snellire la procedura burocratica con evidenti ricadute positive in termini di tempi di esecuzione.
Viene inoltre assicurato il controllo della gestione e, più in generale, del raggiungimento degli obiettivi, grazie alla verifica in itinere.
La struttura
a) Dotazione finanziaria e spese per il funzionamento amministrativo-didattico generale ed il personale
b) Dotazione e spese per investimenti
c) Dotazione finanziaria e spese per i progetti
d) Le entrate e le spese per le gestioni econoniche
e) Fondo di riserva (massimo 5% della dotazione ordinaria)
Programma annuale
Le impostazioni generali
Per ogni progetto, ma anche per area omogenea di progetto viene predisposta una scheda illustrativa finanziaria (mod.B) con indicazione dei tempi di realizzazione, dei beni o servizi da acquistare e della spesa prevista
Per i progetti poliennali devono essere indicati la fonte del finanziamento, la spesa complessiva prevista e le quote di questa attribuibili a ciascun anno finanziario. Eventuali variazioni possono essere proposte in funzione dell’andamento e dell’avanzamento del progetto nel tempo
Programma annuale
La procedura
a) Il Ministero calcola e comunica alla scuola una dotazione certa di risorse finanziarie. [ehm] Eventuali integrazioni sono comunicate dopo l’approvazione della legge di bilancio (finanziaria)
b) Il Dirigente predispone il Programma annuale entro il 31 ottobre, corredato da una relazione contenente informazioni sugli obiettivi del Programma, sull’uso previsto delle risorse e sui risultati dell’esercizio in corso e su quelli degli ultimi due esercizi
c) Il Programma è inviato per tempo ai Revisori dei Conti. La delibera di approvazione può essere adottata Consiglio d’istituto, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
d) Il Consiglio delibera il Programma annuale entro il 15 dicembre
e) Dopo l’approvazione è affisso all’albo della scuola
f) L’approvazione comporta per il Dirigente l’autorizzazione alle spese indicate nel Programma
Attività gestionale
Assumono grande rilevanza nell’attività gestionale i principi organizzativi previsti dal d.lds 165/2001.
1. gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
In sintesi, le amministrazioni pubbliche devono adeguare i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall’altro. Coerentemente con questa impostazione, il dirigente assume il ruolo di soggetto propositivo per la formulazione e realizzazione del programma, sotto la propria diretta e personale responsabilità, in quanto soggetto autonomo di decisione per dovere funzionale.
Il regolamento prevede che il direttore tenga aggiornate, tramite l’ufficio di segreteria, le schede finanziarie di progetto (mod.B).
Attività gestionale
Chi ne ha la responsabilità
Il Dirigente
Cosa riguarda
La realizzazione del Programma annuale
Attività gestionale
Come avviene il controllo
Per ogni progetto le schede illustrative finanziarie sono aggiornate costantemente; dal responsabile del progetto per la parte relativa allo stato di avanzamento, dal Direttore per quanto riguarda le spese sostenute
Il Direttore ha il compito di segnalare al Dirigente eventuali situazioni di rischio per il mantenimento dell’equilibrio finanziario
Variazioni
Nonostante un’accurata previsione, può rendersi necessario modificare il programma annuale per apportare variazioni:
1. allo stanziamento dei progetti nel limite de 10% della dotazione iniziale, utilizzando il fondo di riserva
Variazioni
2. per nuove o maggiori entrate finalizzate
3. allo stanziamento di progetti e attività per un importo superiore al 10%
4. per nuove o maggiori entrate non finalizzate.
Nel caso di nuove o maggiori entrate finalizzate accertate o comunicate, a seconda delle circostanze, la somma disponibile è costituita dall’ammontare dell’entrata finalizzata non prevista nel programma annuale (nuova entrata) o dal maggiore importo rispetto a quello previsto (maggiore entrata finalizzata).
Le variazioni d’entrata e di spesa del programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate sono disposte con provvedimento del dirigente, da trasmettere per conoscenza al consiglio d’istituto.
Verifica
Il regolamento di contabilità ha introdotto una verifica obbligatoria in itinere , entro il 30 giugno, dello stato di avanzamento degli impegni assunti con il programma annuale.
Di conseguenza, sul versante amministrativo-contabile, è predisposta dal direttore unapposita relazione per il controllo del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti nel programma per la copertura delle spese.
Con il supporto di questo resoconto e per mezzo del documento sullo stato di attuazione del programma predisposto dal dirigente, il consiglio d’istituto delibera la verifica.
La verifica consente perciò di effettuare la perequazione finanziaria, e non solo, rispetto ai diversi progetti da realizzare o non ancora ultimati e costituisce un valido mezzo per concretare il controllo interno.
a) Il Dirigente propone le eventuali modifiche con una apposita relazione
b) Il Consiglio delibera le modifiche
Entro il 30 giugno il Consiglio in ogni caso verifica lo stato di attuazione del Programma
Spese eccedenti
Può accadere che, per sopravvenute esigenze, sia necessario integrare l’ammontare della spesa preventivata per un progetto. Qualora la variazione rimanga nel limite del 10% della dotazione iniziale, è possibile utilizzare il fondo di riserva.
In questo caso, il dirigente può disporre il prelievo dal fondo di riserva con proprio provvedimento, salvo ratifica del Consiglio d’Istituto, entro 30 giorni, per la conseguente modifica del programma annuale.
a) Nel caso un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la dotazione finanziaria, il Dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite del 10% della dotazione originaria, attingendo al fondo di riserva
b) Entro 30 giorni il Consiglio deve ratificare le spese così effettuate
Esercizio provvisorio
Il regolamento limita, nelle more dell’approvazione del programma annuale, l’assunzione di impegni per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento o per i progetti a un’entità mensile, corrispondente alla dodicesima parte degli impegni assunti nell’esercizio precedente.
La limitazione è fatta a scopo cautelativo, in previsione di eventuali, possibili riduzioni di risorse. La gestione provvisoria viene esercitata dal dirigente nel caso in cui il programma annuale non sia approvato dal consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce il programma.
Se il programma non viene approvato neppure entro il 14 febbraio, il dirigente richiede all’Ufficio scolastico regionale di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta.
Nel caso il Programma annuale non venga approvato prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, il Dirigente provvede alla gestione provvisoria. Può sostenere le spese necessarie per la prosecuzione dei progetti e per il funzionamento didattico-amministrativo generale. Per queste ultime il limite di spesa mensile è 1/12 della spesa sostenuta nell’esercizio precedente
Se il Consiglio non approva il Programma entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale nomina un commissario ad acta
I residui
Le entrate e le spese possono esaurire il ciclo completo della loro realizzazione (particolarmente rappresentato dai momenti di accertamento e riscossione per le entrate, impegno e pagamento per le spese) durante l’anno al quale il bilancio in cui sono state previste si riferisce.
In questo caso le riscossioni ed i pagamenti sono detti riscossione e pagamenti in conto competenza, che competono cioè al programma dell’anno (gestione di competenza).
Qualora durante l’anno in cui sono previste si verificasse per alcune entrate e spese solo una fase del detto ciclo di realizzazione (quella dell’accertamento e/o quella dell’impegno) il ciclo medesimo si completerebbe in epoca successiva.
Le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate costituiranno i residui, rispettivamente attivi e passivi. Le riscossioni e i pagamenti riguardanti le entrate e spese previste in bilanci di anni precedenti all’anno in cui si effettuano sono perciò chiamati riscossioni e pagamenti in conto residui.
Al termine dell’esercizio le entrate accertate ma non ancora riscosse vanno a costituire i residui attivi. Analogamente le spese impegnate ma non ancora pagate costituiscono i residui passivi
La gestione dei residui deve essere tenuta separata da quella del Bilancio di competenza.
Non possono essere iscritte tra i residui somme che non siano già state comprese nel Bilancio di competenza
Eventuali somme non incluse nei residui, anche se relative ad esercizi precedenti, vanno imputate ai relativi capitoli della competenza
Acquisti e spese
Il dirigente, quale rappresentante legale dell’istituto, svolge ed è responsabile dell’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale;
il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno propri collaboratori.
Al direttore compete, comunque, l’attività negoziale connessa alle minute spese; il dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.
Il Consiglio di istituto non delibera in ordine agli acquisti, ma solo per:
1. l accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
2. la costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
3. l’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
4. i contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
5. l’adesione a reti di scuole e consorzi;
6. l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
7. la partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
8. l’eventuale individuazione del superiore limite di spesa;
9. l’acquisto di immobili.
Criteri attività negoziale
Al Consiglio di istituto spetta deliberare circa la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
1. contratti di sponsorizzazione;
2. contratti di locazione di immobili;
3. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
4. convenzioni relative a prestazioni del personale scolastico e degli alunni per conto terzi;
5. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
6. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
7. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
8. partecipazione a progetti internazionali.
In particolare, per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi, qualora l’importo delle forniture supera il limite di 2000 euro scatta l’obbligo dei tre preventivi.
Obbligo tre preventivi
Cosa riguarda:
Tutti gli acquisti di beni e servizi oltre il limite di 2.000 euro
Obbligo tre preventivi
Norme da applicare:
Procedura prevista dal decreto interministeriale :
1. Obbligo dei 3 preventivi oltre il limite di 2.000 euro
2. Gara secondo norme generali di contabilità di Stato
3. Le procedure di gara secondo le norme del Codice degli appalti (d.lgs n. 163/2006) per i contratti sopra la soglia comunitaria
Obbligo tre preventivi
Cosa è escluso:
? Acquisti di importo inferiore a Euro 2000
? Acquisti fatti dal Direttore mediante apposito fondo per le piccole spese
? Beni offerti da un solo operatore nel mercato di riferimento della scuola
Obbligo tre preventivi
Chi ha la responsabilità:
1. Il Dirigente
Il Direttore coadiuva il dirigente ed è responsabile dellistruttoria negoziale
Obbligo tre preventivi
Un limite posto alla P.A. nella scelta del contraente si configura nella necessità di entrare in rapporto contrattuale con quello tra i concorrenti che, oltre a possedere i necessari requisiti di serietà e correttezza professionale, offra anche le condizioni più vantaggiose per ladempimento degli obblighi che assume.
Ovviamente vi è discrezionalità da parte del Dirigente nel valutare il vantaggio in rapporto alla qualità della prestazione o della fornitura.
Il regolamento di contabilità esplicita le indicazioni che devono essere contenute nella richiesta di offerta:
1. prestazioni contrattuali richieste;
2. termini e modalità di esecuzione e pagamento.
Nell’ambito dei poteri sopra descritti, si determinano, ai fini della stipulazione dell’atto contrattuale, le seguenti competenze:
? Il consiglio d’istituto delibera il Programma Annuale,
? Il dirigente, nella sua veste di rappresentante legale, svolge ed è responsabile dell’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale,
? Il direttore svolge attività istruttoria.
Attività istruttoria
Tale attività consiste nell’acquisizione e controllo di tutta la documentazione relativa a qualsiasi attività negoziale, a partire dalla delibera dell’organo collegiale fino alla documentazione comprovante i requisiti del contraente e nella predisposizione dello schema contrattuale.
Obbligo tre preventivi
Chi opera
Il Dirigente coadiuvato dal Direttore
Il Direttore in modo autonomo se delegato dal Dirigente
Obbligo tre preventivi
Le norme da applicare
a) La procedura prevista dal regolamento
b) La gara secondo le norme generali di contabilità dello Stato
c) Le procedure di gara secondo le norme del Codice degli appalti (d.lgs n. 163/2006) per i contratti sopra la soglia comunitaria
Collaudo e presa in carico
Per completezza della procedura contrattuale, il regolamento prevede un controllo tecnico, dovuto in seguito all’acquisizione di beni o servizi, al fine di verificarne la corretta funzionalità e rispondenza.
E opportuna sempre la redazione di uno scritto, contenente oltre ai requisiti comuni (ora , mese, giorno, anno, luogo del riscontro e firma delle persone intervenute nel riscontro), anche cognome, nome, qualifica dei collaudatori e la specificazione del risultato del collaudo.
Collaudo e presa in carico
Sintetizzando:
? Certificato di collaudo ad opera di personale scolastico con adeguata competenza tecnica,
? Attestato di regolarità della fornitura, per forniture di valore inferiore a 2000 Euro rilasciato dal dirigente oppure, su delega, dal direttore,
? Certificato di regolare prestazione, per fornitura di servizi periodici, rilasciata dal direttore.
La presa in carico è effettuata dal direttore alla ricezione del bene. Il collaudo di opere pubbliche è svolto secondo la normativa sui lavori pubblici
Collaudo e presa in carico
Cosa fare
a) Certificato di regolare fornitura per le forniture di valore inferiore ai 2000 EURO
b) Collaudo per le forniture di valore superiore ai 2000 EURO
c) Certificato di regolare prestazione per le forniture di servizi periodici
Il collaudo
a) E’ svolto da personale scolastico munito di adeguata competenza tecnica. Il Dirigente nomina singoli collaudatori o apposite commissioni
b) Il certificato di collaudo consente di procedere al pagamento del saldo delle forniture ed allo svincolo di eventuali garanzie
Il certificato di regolare prestazione
E’ rilasciato dal Direttore
Il certificato di regolare fornitura
a) E’ rilasciato dal Dirigente; dal Direttore, se delegato, da un verificatore nominato dal Dirigente
b) Il certificato di regolare fornitura consente di procedere al pagamento del saldo delle forniture ed allo svincolo di eventuali garanzie
Servizio di cassa
L’attività finanziaria dell’istituzione scolastica è svolta da un istituto di credito designato come cassiere della scuola.
I rapporti fra le due parti sono regolati da apposita convenzione, stipulata dal dirigente con la procedura dell evidenza pubblica”, vale a dire della ricerca di mercato al fine di ottenere le migliori condizioni.
La banca designata è l’unico ente che dovrà effettuare il servizio di cassa e, ove esistono, avrà anche la custodia dei titoli e valori dell’istituzione scolastica.
In base alla convenzione, la scuola trasmette all’istituto bancario le reversali di incasso e i mandati di pagamento, riepilogati in una distinta in duplice copia, datata, numerata progressivamente e firmata dal direttore.
Periodicamente la banca restituisce all’istituto l’estratto del conto di cassa, le reversali e i mandati estinti, riepilogati anch’essi in una distinta in duplice copia.
In caso di verifiche e controlli della situazione amministrativo- contabile alla cassa, può essere richiesta all’istituto cassiere la situazione del conto a quella data, con l’indicazione del saldo e di eventuali mandati e reversali insoluti.
Listituto cassiere può anticipare fondi per il pagamento di stipendi al personale, unitamente ai contributi assicurativi, per un importo pari a due mensilità stipendiali.
L’operazione comporta chiaramente oneri bancari per l’istituto, costituiti da interessi passivi, con incidenza negativa sulle competenze maturate nel conto durante la gestione.
Il caso dovrà essere contemplato nella convenzione firmata dalle parti.
Eventuali mandati e reversali insoluti alla chiusura dell’esercizio sono restituiti dalla banca all’istituto, che provvederà ad annullarli, facendo sorgere residui attivi e passivi per gli importi annullati.
Gli originali delle reversali e dei mandati, restituiti dalla banca a fine esercizio, sono conservati, con la relativa documentazione giustificativa, presso l’ufficio di segreteria della scuola;
la documentazione è ordinata per attività e progetti in base al piano dei conti.
Eccezioni al servizio di cassa
Costituiscono eccezione al servizio di cassa:
a) Le spese effettuate tramite il fondo per le piccole spese gestito dal Direttore
b) L’incasso di Rette, tasse, contributi e depositi effettuato tramite conto corrente postale.
Eventuali valori mobiliari di proprietà della scuola, non provenienti da trasferimenti dello Stato, degli enti locali e dell’Unione europea, possono essere affidati in gestione ad istituzioni professionali specializzate.
Servizio di cassa
Cosa riguarda
a) Servizio di cassa per la gestione delle risorse finanziarie della scuola
b) Custodia e amministrazione dei valori mobiliari di proprietà della scuola
Servizio di cassa
Da chi è svolto
Unico Istituto di credito (Istituto cassiere) sulla base di apposita convenzione tramite apertura di un conto corrente bancario
Servizio di cassa
Da cosa è regolato
Convenzione basata su schema predisposto dal Ministero
Servizio di cassa
La gestione
a) Affidamento del servizio
b) Riscossione delle entrate tramite ordini di incasso (reversali)
c) Pagamento delle spese tramite ordini di pagamento (mandati)
Servizio di cassa
La procedura di affidamento
a) Il Dirigente promuove contatti con gli istituti di credito, richiede preventivi sui servizi offerti e, comparate le offerte, seleziona quello che offre le migliori condizioni
b) Il Dirigente stipula la convenzione
Riscossione delle entrate
La gestione delle entrate è costituita da tre fasi principali: la previsione, l’accertamento, la riscossione.
La riscossione avviene in due momenti diversi: l’emissione della reversale dincasso e la riscossione vera e propria, quando la banca cassiere entra in possesso della somma dovuta alla scuola riscuotendola presso la Tesoreria dell’Ente pubblico erogatore (Tesoreria Provinciale dello Stato, Tesoreria del Comune o della Provincia) o perché il privato l’ha versata.
Questo secondo momento può talvolta precedere quello della emissione della reversale. In questo caso l’istituto bancario cassiere informa la scuola della somma ad essa dovuta e l’istituzione scolastica curerà l’emissione e la trasmissione della reversale, che deve essere emessa per ogni entrata che si realizza, con imputazione al pertinente progetto o alle entrate di funzionamento.
Le reversali oltre alle classiche indicazioni (il numero progressivo, l’esercizio finanziario e la data di emissione; l’importo in cifre e lettere della somma da riscuotere;
la causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore) deve recare la provenienza della risorsa contraddistinta da apposito codice.
Capacità negoziale
Capacità negoziale delle istituzioni scolastiche, cioè il Dirigente scolastico può firmare contratti. L’attività negoziale deve essere compatibile con il codice dei contratti pubblici (soglia, natura)
Gare: le spese che eccedono i 2000 euro (tetto che può comunque essere modificato dal Consiglio di Istituto) avvengono mediante la comparazione di almeno tre preventivi
Il Dirigente Scolastico ha la titolarità della capacità negoziale (assunzione di contratti di beni e servizi, personale e contratti d’opera).
L’acquisizione della personalità giuridica conferisce alle istituzioni scolastiche un più ampio potere gestionale anche nei confronti di terzi estranei alla PA.
Le istituzioni possono stipulare convenzioni e contratti, esclusi i contratti per operazioni finanziarie speculative. Possono partecipare a società di persone e a società di capitali.
La competenza amministrativa in materia negoziale è ripartita tra il dirigente scolastico ed il Consiglio d’Istituto (art. 33 DI 44/2001).
Nel primo comma dell’art. 33 sono indicate le specifiche tipologie contrattuali rimesse alla competenza decisionale del Consiglio di Istituto (ad es. l’adesione della scuola ad accordi di rete o a convenzioni con altri enti pubblici).
Il consiglio di istituto delibera i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del dirigente delle attività negoziali.
Attività negoziali DS
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale scolastico e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali
Spetta in ogni caso (e cioè quale che sia l’organo competenze alla decisione) al dirigente, quale rappresentante legale dell’istituzione sottoscrivere contratti o convenzioni.
Per lo svolgimento di specifiche attività negoziali il dirigente scolastico può delegare (per iscritto e con indicazione dei limiti) il direttore dei servizi generali e amministrativi.
Consegnatario dei beni
Da sempre il consegnatario dei beni mobili e immobili dell’istituzione, cioè il responsabile della conservazione e dell’impiego delle risorse materiali di proprietà dello Stato e data in uso alla istituzione scolastica, è sempre stato il direttore didattico o il preside.
Il passaggio di consegne, in caso di cambio di titolarità nell’istituzione scolastica, comportava un particolare processo in contraddittorio fra i due capi d’istituto alla presenza di un rappresentante della Ragioneria Provinciale dello Stato.
Il regolamento ha introdotto definitivamente il cambiamento di competenze: l’articolo 24 prevede infatti che il direttore dei servizi generali e amministrativi abbia la responsabilità di consegnatario dei beni dell’istituzione e la tenuta del relativo inventario.
L’inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario”
Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del consiglio di istituto.
Controllo
Il Decreto 286/1999 stabilisce per la prima il controllo della gestione nelle amministrazioni pubbliche.
I Revisori dei conti danno un giudizio sulla gestione finanziaria, di cui poi Il Consiglio di Istituto deve tener conto prima di approvare il Conto Consuntivo. Essi controllano la regolarità amministrativa e contabile del programma annuale e, soprattutto, del conto consuntivo
I revisori dei conti
Nato inizialmente come collegio formato da tre componenti, il numero dei revisori è stato ridotto dalla legge finanziaria 2007 a due. Per effetto di questa modifica dal 2007 i revisori non agiranno più come collegio, poiché duo non facit collegium”.
Il Ministero con la nota prot. n. 101 del 19.2.2007 ha precisato che i due “revisori dei conti” svolgono le loro funzioni in posizione paritetica (non sussistendo più il collegio);
· i “revisori dei conti” – ai fini dell’espressione del parere sul programma annuale e sul conto consuntivo – concorderanno le date nelle quali procedere agli adempimenti ad essi affidati;
i “revisori”, pertanto, dovranno essere tempestivamente informati dalle istituzioni scolastiche dell’avvenuta predisposizione dei documenti contabili da sottoporre al loro esame;
· sarà cura del singolo revisore esprimere il parere su detto documento (nel caso in cui uno dei due “revisori” si trovi nella impossibilità di procedere all’esame del documento di programmazione annuale nei tempi concordati);
· il Consiglio di Istituto può adottare ugualmente la delibera di approvazione del programma annuale anche nel caso di visita congiunta nella quale uno dei due “revisori” esprima parere contrario;
· l’Istituzione scolastica – qualora uno o entrambi i “revisori” formulino osservazioni in ordine conto consuntivo e il Consiglio di Istituto proceda comunque alla sua approvazione – dovrà trasmettere il relativo verbale all’Ufficio Scolastico Regionale e alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato;
· sarà cura del singolo “revisore” esprimere il parere sul conto consuntivo anche nel caso in cui uno dei due “revisori” si trovi nella impossibilità di procedere all’esame del conto consuntivo nei tempi concordati;
· le verifiche di cui all’articolo 58, comma 3, del D.I. n. 44/2001 saranno svolte, di norma, in occasione dell’esame del programma annuale e del conto consuntivo;
· la compilazione dei verbali relativi all’attività di revisione (mediante l’utilizzo dell’applicativo Athena) è a cura esclusiva dei “revisori dei conti”.
I compiti dei revisori cominciano prima dell’inizio dell’esercizio finanziario (1° gennaio-31 dicembre), quando ricevono per conoscenza entro il 31 dicembre precedente il programma annuale approvato dal consiglio dell’istituzione scolastica autonoma.
Ma torniamo all’attività dei revisori:, con visite periodiche devono procedere alla verifica delle legittimità e regolarità di tutte le scritture contabili, nonché alla coerenza di impiego delle risorse rispetto agli obiettivi del programma annuale.
Quello dei revisori potremmo definirlo un ruolo a metà fra l’azione fiscale di controllo e l’intervento di assistenza.
I revisori intervengono soprattutto in occasione dell’approvazione del conto consuntivo
Se l’istituzione dovesse approvare il conto in difformità del parere del collegio dei revisori la competenza ad intervenire sull’eventuale ripristino di regolarità di funzionamento passerebbe all’ufficio scolastico regionale.
Ogni intervento di controllo dei revisori viene verbalizzato e raccolto presso l’istituzione scolastica;
il verbale relativo al conto consuntivo e ad eventuali anomalie riscontrate in fase di controllo viene messo a disposizione dell’ufficio scolastico regionale e della Ragioneria Provinciale dello Stato.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico
Dotazione finanziaria
Capitoli per gli stanziamenti diretti alle scuole:
1203 – Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato
1204 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
Assegnazione ordinaria e perequativa
L’assegnazione ordinaria ha carattere uniforme e risponde a parametri fissi, quali il numero di studenti e tipologia di studi. L’assegnazione perequativa ha invece natura integrativa, per fare supportare istituti in difficoltà economica e supplire a disomogeneità territoriali.
Donazioni ed eredità
Il regolamento di contabilità incentiva l’autofinanziamento e abroga le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche.
Ulteriori finanziamenti
L’assegnazione della dotazione finanziaria alle scuole non esclude l’apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l’attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
Beni scolastici
Il consegnatario dei beni scolastici è Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Diritto del lavoro: la privatizzazione
Con la riforma delle pubbliche amministrazioni si è passati dalle nomine (atti unilaterali tipici di un regime pubblicistico) ai contratti (atti bilaterali tipici di un regime privatistico)
Elementi di Diritto del lavoro
Conferimento delle supplenze (per l’assegnazione delle supplenze annuali del personale docente si utilizzano le graduatorie permanenti)
Prevenzione dello stress da lavoro correlato
Diritto del lavoro: ricorsi
Il ricorso gerarchico non esiste più (se non per lo statuto delle studentesse e degli studenti), ed è stato sostituito da
ricorso amministrativo presso il Giudice Amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale) per ricorrere contro un provvedimento amministrativo
ricorso ordinario presso un giudice ordinario (es. Giudice del lavoro) per ricorrere contro atti gestionali (es. assegnazione dei docenti alle classi)
Piano delle attività dei docenti
attività funzionali all’insegnamento (80 ore= 40 di consigli di classe + 40 di riunioni collegiali)
Piano delle attività dei non docenti
Il Piano delle attività dei non docenti è predisposto dal DSGA
Le direttive del DS al DSGA
Le direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono finalizzate anche al riconoscimento della discrezionalità del DSGA, e pertanto devono porre obiettivi e non singole prescrizioni (altrimenti sarebbero ordini e non direttive)
Personale della scuola pubblica
Il personale dalla scuola pubblica è articolato in personale docente, educativo, direttivo e ispettivo, personale amministrativo tecnico e ausiliario.
Il personale scolastico
Per quanto riguarda il personale docente, la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha modificato il sistema degli accessi alle nomine e alle graduatoria e delle assegnazioni delle supplenze.
Con riferimento invece al personale amministrativo, ausiliario, e tecnico, innanzitutto, già il testo unico del 1994, aveva dato atto che la disciplina del relativo rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere stabilita in sede di contrattazione collettiva.
Le norme in proposito contenute nel TU nei limiti detti vanno pertanto lette con l’avvertenza (dalle stesse affermate) che il loro vigore è cessato con la sottoscrizione dei contratti predetti.
Il Contratto collettivo nazionale attualmente vigente è stato sottoscritto il 7 ottobre 2007
La legge 3 maggio 1999, n. 124 ha, inoltre introdotto, anche attraverso modifiche ed integrazioni al TU di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, importanti innovazioni con riferimento ai procedimenti di reclutamento del personale ATA.
La stessa legge infine ha previsto il trasferimento dell’intero personale Amministrativo tecnico e ausiliario degli istituti e scuole statali a carico dello Stato e disposizioni attuative per il rammentato trasferimento sono state quindi dettate con D.M. 23 luglio 1999.
La legge n.146 del 12 giugno 1990, modificata e innovata dalla L.n.83 del 11 aprile 2000, affida la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ad uno strumentario misto, composto da norme legali e negoziali.
Dalla pluralità di fonti che concorre alla disciplina sullo sciopero deriva una distinzione tra norme immediatamente precettive e norme il cui contenuto precettivo necessita di una attività ulteriore delle parti di integrazione e specificazione nella contrattazione collettiva.
I Capi di istituto
Il personale direttivo, ovverossia i capi di istituto hanno la funzione di promozione e di coordinamento delle attività.
Tale funzione è stata oggetto di importanti riforme con l’attribuzione ai capi di istituto della qualifica dirigenziale.
La qualifica dirigenziale è stata attribuita unicamente contestualmente (e limitatamente) alla preposizione di istituti dotati di personalità giuridica (cfr. D.lgs. 29/93, art. 25 bis ora confluito enllart 25 del D.lgs. n 165/2001).
Con l’attribuzione della dirigenza il capo di istituto nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali ha autonomi poteri di:
direzione;
coordinamento;
valorizzazione delle risorse umane;
gestione delle risorse economiche e finanziarie.
Compiti dirigente
In via di sintesi possono essere esemplificativamente ricordate:
la rappresentanza della scuola;
la presidenza degli organi collegiali;
la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei singoli docenti;
la formulazione dell’orario;
l’assunzione o l’avvio dei provvedimenti e procedimenti conseguenti a inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
il rilascio dei certificati di spettanza.
I compiti del capo di istituto sono stabiliti dal Contratto collettivo nazionale 11.04.2006, (artt. 1e 2), ripreso dallart. 14 del CCNL 2006-2009, mentre la verifica e valutazione sono descritte nell’art. 20 21 del d.lvo 165/2001, valevole per tutta la dirigenza pubblica.
Con la attribuzione della autonomia inoltre il capo di istituto ha compiti anche in sede di Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica.
Personale docente
Le funzioni e i compiti del personale docente, al di là dell’essenziale compito di trasmissione di cultura e conoscenze sono indicati agli artt. 395 del TU e alla sezione II del Contratto collettivo nazionale cui si rinvia.
Quanto all’accesso dei ruoli per il personale docente, la legge 3 maggio 1999 n. 124, modificando gli art. 399 e seguenti del TU ha istituito le graduatorie permanenti, formate e periodicamente integrate dai docenti che anno superato le prove dell’ultimo concorso (art. 401 del TU).
Nello stesso tempo la legge 124/99, ha disposto che limmissione nei ruoli ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti (art. 399 del TU).
Formazione docenti
DM n. 249 del 10/9/2010: nuovo regolamento sulla formazione iniziale del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado diventato operativo, a decorrere dal 15.2.2011
Il DM 249/2010 Provvedimento atteso da tempo, specialmente da parte di quanti aspirano al conseguimento dell’abilitazione, è al centro di discussioni e polemiche
L’abilitazione è condizione indispensabile per poter aspirare all’immissione nei ruoli del personale docente attraverso la partecipazione alle procedure selettive stabilite dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, ovvero per poter supplire nelle scuole.
Il DM 249/2010 riporta i titoli di studio necessari per accedere all’insegnamento nella scuola del primo ciclo e della scuola media e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento al posto delle procedure previste dalle scuole di specializzazione (SISS).
In particolare per la scuola media si è fatto riferimento al nuovo ordinamento degli insegnamenti e delle classi di concorso istituiti con il DM n. 37 del 29/3/2009.
Per la scuola secondaria superiore è necessario attendere il riordino in corso di adozione alla luce del recente riordino dell’istruzione secondaria, per una ridefinizione delle classi di concorso
Per la scuola primaria l’abilitazione all’insegnamento è insita nel conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria del precedente ordinamento universitario e, per il futuro, nel conseguimento della nuova laurea magistrale LM/85 indicata nel DM 249/2011.
Per la scuola secondaria l’abilitazione all’insegnamento si consegue con il possesso del titolo di studio previsto dal nuovo ordinamento di cui al DM 249/2011 e con la successiva partecipazione ad appositi tirocini formativi.
L’art. 15 del DM 249/2011 consente a coloro che sono in possesso, o che hanno in corso di conseguimento, titoli di studio del previgente ordinamento universitario (legge 341/90, DM 509/99 e DM 270/2004) di accedere ai tirocini formativi alle condizioni stabilite nel decreto.
Dopo le novità sullabilitazione all’insegnamento, è in attesa di discussione la bozza del leghista Mario Pittoni in merito alle nuove norme sul reclutamento dei docenti.
La bozza di Pittoni prevede l’istituzione di nuovi albi regionali professionali ai quali si potrà accedere attraverso un test dingresso e chi avrà la necessità di cambiare regione dovrà sottoporsi nuovamente al test.
Verrà inoltre istituito un doppio canale di reclutamento: uno per i nuovi abilitati e il secondo per i precari iscritti nelle attuali graduatorie.
Infine la bozza della Lega prevede delle limitazioni alla mobilità dei docenti, obbligandoli a prestare servizio nella stessa scuola almeno per cinque anni.
Restano da definire le modalità secondo cui dovrebbero essere banditi i nuovi concorsi: rimane ancora in discussione la proposta di Aprea, secondo cui questi possano essere banditi dalle reti di scuole.
Congedi e aspettative
Il testo unico disciplina poi la materia dei congedi straordinari e aspettative (art. Capo III del TU, art. 447 e seg.), degli utilizzi degli incarichi e degli esoneri, in merito alle quali occorre rinviare all’esame dei corrispondenti artt. del TU (artt. 453- 459).
Mobilità docenti
Sempre il testo unico disciplina poi le questioni attinenti ai trasferimenti (art. 460 e segg.), che possono essere a domanda o di ufficio. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
I trasferimenti d’ufficio hanno invece luogo soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per incompatibilità.
Passaggi docenti
Distinti dai trasferimenti sono invece i passaggi, disciplinati agli art. 470 e segg. del TU (passaggi per mobilità professionale, di cattedra o di presidenza, di ruolo) e le assegnazioni provvisorie (art. 475).
Soprannumero docenti
In ragione della perdita di posti si ha poi l’individuazione di docenti in soprannumero e la disciplina del loro utilizzo in aderenza alle disposizioni del TU del 1994 (art. 479).
Ricorsi Mobilità docenti
Infine, in materia di mobilità, sono ammesse peculiari forme di ricorso, al Ministero della Pubblica Istruzione che decide, su parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.
Assunzione docenti
Norme e istruzioni in ordine alle assunzioni (programmate) di personale a tempo indeterminato sono state introdotte da DPR oppure DM con cadenza quasi annuale, pubblicati per lo più a luglio o agosto, dall’anno 2000 in poi
D.M. MIUR 10.07.2008, n. 61: Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale Docente ed Educativo e A.T.A. anno scolastico 2008/2009
D.M. MIUR 04.08.2009, n. 73: Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e A.T.A. anno scolastico 2009/2010
DM 75/2010, in attuazione della legge 133/2009 ha previsto il contingente di 10.000 assunzioni di personale docente ed educativo a tempo determinato.
Sanzioni docenti
Le sanzioni disciplinari sono regolate tuttora per il personale docente (in virtù del rinvio contenuto nell’art 55 del D.lgs. n. 165/2001) dal TU di cui al D.ls. n. 297/94, art. 492 e segg. e nel caso di violazione dei propri doveri
Le sanzioni, possono essere, in ordine di gravità, lavvertimento scritto, la censura, la sospensione all’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese da oltre un mese a sei mesi o per un periodo di sei mesi, la destituzione.
Il procedimento disciplinare a carico dei docenti è regolato, come per tutto il resto del personale pubblico, dal d.lvo 165/2001, art. 55 bis, come sostituito dal d.lvo 150/2009.
Competenti ad irrogare le sanzioni predette sono il dirigente scolastico e l’organo regionale costituito ai sensi dell’art. 55 bis del d.lvo 165/2001 per le sanzioni più gravi.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al giudice del lavoro. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento giurisdizionale
Supplenze docenti
Anche la tematica delle supplenze è stata da ultimo oggetto di profonda riforma. La legge 3 maggio 1999, n. 124 in particolare ha riordinato l’intera materia.
La disciplina attualmente vigente è prevista nel regolamento di cui al D.M. 13-6-2007 n. 131, emanato in attuazione dell’art. 4 della legge 3.5.1999 n. 124.
Ulteriori innovazioni sono state introdotte dall’art. 4 del d.l. 255/2001, conv. da legge n. 333/2001.
Le tipologie di supplenze conferibili sono le seguenti:
1. supplenze annuali, aventi durata sino al 31 agosto, per la copertura delle cattedre e dei posti d’insegnamento che risultano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre. Si tratta di posti previsti dall’organico di diritto e residuati alle operazioni di mobilità;
2. supplenze sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e dei posti d’insegnamento disponibili di fatto entro il 31 dicembre e sino al termine dell’anno scolastico, e per gli spezzoni di ore (fino a 6) in classi collaterali, non utilizzati per la composizione delle cattedre-orario da parte dell’Ufficio Scolastico provinciale;
3. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura dei posti resisi disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre.
Merito docenti
Il Contratto collettivo nazionale ed il Contratto collettivo nazionale integrativo valorizzano inoltre, nell’ambito della funzione docente l’attivazione di processi di formazione e la progressione professionale, vale a dire l’attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
Personale ATA
Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sostanzialmente disciplinato in sede di contrattazione collettiva.
In questo senso depone innanzitutto il TU del 1994 che allart. 542 dispone il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado è disciplinato dai contratti collettivi.
Secondo le disposizioni del testo unico è rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina comunemente rubricata come “diritti e doveri” (cfr. art. 561 del TU), “mobilità” (art. 565 del TU), “sanzioni disciplinari” (art. 575 del TU regolamentate dallart. 60 del CCNL 04.08.1995) .
Il contratto collettivo chiarisce innanzitutto che il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente
Profili Professionali ATA
La classificazione del personale ATA è articolata in quattro profili (D,C,B,A) a loro volta sotto articolati:
AREA D: Profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi
Profili Professionali ATA
AREA C: Profilo di Coordinatore amministrativo o tecnico
AREA B) Profili di Assistente Amministrativo, tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere;
AREA As) Profili di Collaboratore scolastico dei servizi e Addetto alle aziende agrarie;
AREA A) Profili di Collaboratore scolastico tecnico/collaboratore scolastico.
Come si vedrà le modalità di accesso ai ruoli sono e restano disciplinate con legge. I requisiti di accesso invece sono stati stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Compiti Personale ATA
I compiti del personale ATA sono quelli derivanti dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza e dagli incarichi specifici che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori
Per queste attività o mansioni possono essere o sono previsti compensi accessori e crediti professionali (art. 47, comma 1 lett. b) del contratto vigente).
Compiti DSGA
Al riguardo profilo senza dubbio innovativo di rilevanza è quello del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi deve sovrintendere i servizi generali amministrativo-contabili e curarne l’organizzazione, con l’ausilio del personale ATA e autonomia operativa.
Orario Personale ATA
L’orario di lavoro del personale ATA è disciplinato in sede di contrattazione collettiva nazionale e fissato in 36 ore settimanali, di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane per un massimo di nove ore giornaliere.
Rapporto di impiego
Le fonti della disciplina del rapporto di impiego nel comparto scolastico, e come ormai comune all’intero settore del pubblico impiego, debbono pertanto essere ricercate nei seguenti due livelli:
livello normativo;
contrattazione collettiva.
Il primo livello è il livello normativo sostanzialmente rappresentato dalle disposizioni di cui al D.lgs.30 marzo 2001 n. 165, così come modificato e integrato dal d.lvo 150/2009, dettante norme di principio (ma anche di dettaglio in materia) e dalle altre leggi di settore in materia.
In particolare, il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 detta le norme generali e, talvolta anche di dettaglio sui singoli istituti (come ad es. la dirigenza, la responsabilità) e soprattutto, individua gli spazi demandati alla disciplina legislativa ed alla disciplina ad opera della contrattazione collettiva.
Nella legislazione di settore deve essere rammentato innanzitutto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e le disposizioni di integrazione e modifica, quali ad es. la L. 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.
Contrattazione collettiva
Il secondo livello è invece quello della contrattazione collettiva, che è rappresentato dalla contrattazione coincidente con:
il Contratto collettivo nazionale di comparto;
la Contrattazione collettiva integrativa.
Contrattazione integrativa
Secondo il vigente Contratto collettivo nazionale la contrattazione integrativa si svolge a livello nazionale, regionale, di istituto.
Contrattazione nazionale
la Contrattazione collettiva nazionale disciplina:
assemblee sindacali
congedi parentali
ferie
permessi retribuiti
assenze per malattia
tempo parziale (part-time)
provvedimenti disciplinari
attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa (es. progetti, corsi di recupero e sostegno, IDEI, corsi di approfondimento)
orario di insegnamento e recupero frazioni orarie
Contrattazione nazionale
ARAN contratta per conto dello Stato
Il contratto non può derogare a una norma di legge (dopo il DLgs 150/2009)
Contrattazione integrativa nazionale
Contrattazione integrativa CIN
La contrattazione integrativa nazionale si occupa di:
1 – Mobilità;
2 – Formazione;
3 – Con cadenza biennale, criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
4 – Con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle risorse, per le scuole a rischio educativo e a disagio sociale.
Contrattazione integrativa CIR
La contrattazione integrativa regionale si occupa di:
1 – linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
2 – criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dallEnte Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
3 – criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
4 – criteri di utilizzazione del personale;
5 – criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione;
con cadenza quadriennale delle seguenti materie:
1 – criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
Contrattazione integrativa CIR
2 – criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
3 – istituzione di procedure di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
4 – modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
Contrattazione integrativa istituto
L’art. 6 del CCNL 2006- 2009 ha stabilito le seguenti materie di contrattazione integrativa, prima della pubblicazione del Decreto 150 del 2009
1 – modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
2 – criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
3 – criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
4 – attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
5 – i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
6 – criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
Contrattazione integrativa istituto e Decreto 15/2009
Il nuovo testo degli artt. 2 e 5 del d.lvo 165/2001 prevede linderogabilità delle norme, e afferma lesclusività delle prerogative dirigenziali in materia di organizzazione del lavoro e gestione del personale, e limita così gli oggetti della contrattazione di istituto
1 – criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
Contrattazione integrativa istituto
2 – attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3 – criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.
Il dies a quo, cioè il momento di applicazione della nuova normativa è, ad oggi, oggetto di interpretazione giurisprudenziale contrastante.
Alcune sentenze ne prevedono l’immediata applicazione, indipendentemente dal rinnovo del CCNL, altre ne affermano l’immediata applicazione, indipendentemente dal rinnovo del CCNL.
Contrattazione di istituto
La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria di istituto) è stata attivata a seguito dell’accordo collettivo quadro del 07/08/1998
Le RSU sottoscrivono la Contrattazione integrativa di istituto, insieme con il Dirigente scolastico, che è titolare delle relazioni sindacali a livello di istituto
Tempi di contrattazione
Essa deve avvenire entro termini congrui rispetto all’inizio dell’anno scolastico. La contrattazione segue comunque il POF, quindi generalmente non prima del 15 ottobre.
La contrattazione si svolge con cadenza annuale, ma le parti possono prorogare tacitamente la durata della contrattazione.
Informazione preventiva
L’informazione preventiva riguarda:
1. le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
2. criteri per la fruizione dei permessi per laggiornamento
3. utilizzazione dei servizi sociali (malattie, visite, studio, ecc)
Informazione successiva
L’informazione successiva riguarda:
1. i nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto
2. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative
3. verifica dell’attuazione della contrattazione di istituto
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
Azienda = è il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. Nella scuola è l’Istituzione Scolastica (ad esempio, l’Istituto Comprensivo).
Datore di lavoro = è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Nella scuola è il Dirigente Scolastico.
Sicurezza: compiti del dirigente
Il Dirigente scolastico corrisponde, all’interno della istituzione scolastica, al datore di lavoro, ed ha quindi l’obbligo di
valutare i rischi (in questo coadiuvato da RSPP e RLS), e conseguentemente elaborare il documento di valutazione dei rischi (questa è una sue responsabilità, non delegabile)
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione
invitare i singoli lavoratori di effettuare la visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (compito che può delegare)
designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
comunicare in via telematica allINAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (compito che può delegare)
informare sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività
spiegare le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
In caso di pericolo grave ed imminente, adottare i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza dei quali va informato tempestivamente l’ente locale (Comune nel caso di scuola primaria, Provincia nel caso di scuola del secondo ciclo)
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP: quasi mai Dirigente Scolastico, anche se nelle scuole con meno di 200 addetti potrebbe esserlo) è la persona in possesso di capacità e requisiti professionali indicati nell’articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In genere è esterno alla scuola, a meno che non vi siano persone dotate di particolare formazione, tra gli operatori scolastici.
Addetto al servizio di prevenzione e protezione = fa parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; (in genere non fa parte del personale scolastico)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, a prescindere dal numero di lavoratori addetti, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Spesso appartiene al personale ATA, oppure è un docente, in genere di una materia scientifica o tecnica.
Lavoratore = è la persona che svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Si deve tener presente che nella scuola gli alunni non vengono numericamente computati ai fini degli obblighi correlati al numero di lavoratori addetti all’azienda o ufficio. Pertanto appartiene a questa categoria tutto il personale docente e non docente, ma non gli alunni.
Medico competente = è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del Decreto 81/2008. In realtà figura piuttosto rara nella scuola, può eventualmente collaborare ai fini della valutazione dei rischi.
Ai fini della sicurezza, gli obblighi relativi ad interventi strutturali e di manutenzione restano a carico del Comune (scuole primo ciclo) e della Provincia (scuole secondo ciclo), ma il dirigente scolastico deve fare segnalazione scritta e richiesta delladempimento di questi obblighi, formalmente inoltrata all’amministrazione cui fa carico l’onere di fornitura.
Se il lavoratore opera ad un terminale ha diritto ad una pausa di applicazione continuativa al videoterminale di quindici minuti ogni centoventi minuti
Per assicurare corrette misure di prevenzione incendi, il numero massimo di persone è fissato in 26 persone per aula
Sicurezza: la formazione
Formazione: è obbligatorio formare e informare il personale e gli alunni su
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività;
le misure di prevenzione e protezione adottate;
le norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.);
i pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi;
le modalità di segnalazione di pericoli;
il comportamento in caso di infortunio ed alle procedure di primo soccorso.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Prove di evacuazione
Tutela dei dati personali (da approfondire nel modulo 7)
Le assicurazioni della scuola e del dirigente
Edilizia scolastica
La materia delledilizia scolastica è disciplinata, principalmente, dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “norme in materia di edilizia scolastica”.
La legge 23/1996, variamente integrata e modificate e riportata nel testo aggiornato nella parte relativa ai documenti, afferma la competenza generale degli enti locali a sopportare gli oneri di realizzazione e manutenzione degli edifici sedi di strutture scolastiche.
In base alla Legge 23/1996, i Comuni provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie
Le Province provvedono agli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali.
Gli stessi enti debbono provvedere alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
Le Comuni e Province possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico, assicurando le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.
Responsabilità del Dirigente scolastico
Responsabilità penale (connessa ad un reato al quale si risponde davanti ad un giudice penale)
Responsabilità civile (danno arrecato ad un terzo, per cui si risponde davanti ad un giudice penale)
Responsabilità amministrativa (per danno arrecato all’erario, non ad un terzo, per la quale si risponde davanti alla Corte dei Conti)
Responsabilità dirigenziale (di risultato), tipica del dirigente, per il mancato raggiungimento degli obietti, per la quale si risponde davanti al Direttore dell’USR, ma siccome non parte la valutazione necessaria
Responsabilità disciplinare, connessa alla obbligatorietà dell’azione disciplinare, per la quale si risponde davanti al Direttore dell’USR,
Responsabilità civile
Nel caso della responsabilità civile la responsabilità è di carattere pecuniario e risarcitorio.
Responsabilità penale
Nel caso della responsabilità penale essa comporta lassoggettamento ad una sanzione afflittiva.
Responsabilità disciplinare
Nel caso ancora della responsabilità disciplinare si tratterà della assoggettamento ad una sanzione disciplinare.
Responsabilità amministrativa
Ancora nel caso della responsabilità amministrativo-contabile si avrà una responsabilità di tipo risarcitorio nei confronti dello stato per il danno allo stesso arrecato.
Quando si parla di responsabilità amministrativa, ci si riferisce in particolare a quel tipo di responsabilità che sorge dal danno recato dal funzionario all’amministrazione.
Quindi la responsabilità amministrativa ricade su tutti gli operatori pubblici e sugli amministratori, siano essi dipendenti pubblici o soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto dimpiego o di servizio.
Per rapporto di servizio si intende la sussistenza di una relazione funzionale tra l’amministrazione ed un soggetto, caratterizzata dall’inserimento di quest’ultimo nelliter procedimentale o nell’apparato organico dell’ente.
Responsabilità dirigenti
Il personale dirigenziale assomma tutte le forme di responsabilità appena richiamate, oltre ad essere destinatario di unulteriore forma di responsabilità:
la responsabilità dirigenziale
Sulla classe dirigente si poggiano oggi non solo responsabilità legate al corretto svolgimento dell’azione amministrativa vera e propria, ma anche compiti organizzativi e manageriali.
Va precisato che la c.d. responsabilità dirigenziale non sostituisce le preesistenti responsabilità giuridiche (civile, penale, amministrativa e disciplinare) che vengono espressamente fatte salve dalla legge (v. art. 55 del D.lgs.n. 165/2001), ma si aggiunge ad esse.
E’ disciplinata dallart. 21 del d.lvo 165/2001 così come sostituito dal d.lvo 150/2009.
In effetti il personale dirigenziale nella scuola ha responsabilità relativa alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed alla applicazione delle disposizioni giuridiche ed amministrative connesse alla presidenza degli organi collegiali della scuola.
Il Dirigente vigila sulla legittimità di tutta l’azione amministrativa posta in essere dalla scuola.
Tali funzioni possono evidentemente essere occasione di responsabilità amministrativa ovverosia disciplinare, amministrativo-contabile e dirigenziale
Inoltre una responsabilità civile del personale direttivo può riconnettersi alla direzione del complesso scolastico ed alla mancata prevenzione di pericoli dallo stesso derivanti.
Responsabilità docenti
La responsabilità del personale docente acquista particolare rilievo con riferimento alla custodia degli alunni e del materiale agli stessi affidato.
La giurisprudenza consolidata fa rientrare il personale insegnante delle scuole pubbliche nella nozione dei cosiddetti precettori” di cui allart. 2048, 2° comma del codice civile.
Lobbligo della vigilanza è, però, disciplinato dal disposto dell’art.61 legge 11 luglio 1980 n.312 che supera la presunzione prevista dallart.2048 c.c.
Infatti, lart. 61 della Legge 312/1980, limita la responsabilità del personale scolastico, in connessione con comportamenti di alunni sottoposti alla vigilanza dell’autorità scolastica, di ogni ordine e grado ai soli casi di dolo o colpa grave.
Qualora si tratti di scuola statale, la responsabilità si estende all’Amministrazione dell’istruzione secondo il principio dell’immedesimazione organica, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione.
«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.» (art. 28 Costituzione)
L’art. 2048 , 3° comma del codice civile prevede una responsabilità aggravata a carico del personale scolastico che ha il dovere di vigilanza degli alunni, in quanto si basa su di una colpa presunta, cioè sulla presunzione di una culpa in vigilando”, superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.
Responsabilità personale ATA
Il personale ATA può andare incontro, per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue attività e relativamente all’ufficio ricoperto, a diverse forme di responsabilità (penale, civile, amministrativa, contabile, disciplinare)
In particolare responsabilità amministrativa sorge anche in connessione a comportamenti degli alunni, nel qual caso è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi (art. 574 del TU).
Elementi di contabilità di stato
Legge 196 del 2009: Riforma della contabilità di Stato = passaggio al bilancio di cassa
Necessità dell’adeguamento di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, che dovranno passare gradualmente dal bilancio di competenza al bilancio di cassa