Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 2019Linadempimento imputabile obbliga il debitore al risarcimento dei danni subiti dal creditore.
Il risarcimento del danno comprende sia il danno emergente e sia il lucro cessante (mancato guadagno); l’uno e l’altro elemento del danno hanno rilevanza soltanto quando sono conseguenza diretta e immediata dellinadempimento ( cosidetto nesso causale).
Es: poniamo che un negoziante non riceva la merce acquistata dal suo fornitore, linadempimento gli procura una perdita economica consistente sia nella somma già pagata ( danno emergente) sia nel non aver potuto rivendere la merce per lucrarne la differenza tra il prezzo di costo e quello di vendita (lucro cessante).
Il danno risarcibile è quello prevedibile al momento in cui è nata lobbligazione , ma se linadempimento è dovuto a dolo del debitore questi sarà tenuto a risarcire tutti i danni prevedibili e imprevedibili.
Es: E imprevedibile ad esempio il mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto conseguire nel rivedere la merce che gli era dovuta e che per una straordinaria e inaspettata congiuntura economica, ha notevolmente aumentato il suo prezzo.
L’ammontare del danno deve essere provato dal credirore che chiede il risarcimento.
Per rendere più agevole il momento della quantificazione del danno, le parti ricorrono ad apposite clausole contrattuali mediante le quali fissano in anticipo l’ammontare del danno in caso di inadempimento o di ritardo nelladempimento.
Si tratta prevalentemente della clausola penale e della caparra confirmatoria”
LA RESPONSABILITA PATRIMONIALE (lezione del 02/03/06)
Cosa succede se il debitore non intende risarcire i danni provocati dal suo inadempimento?
Il creditore, una volta fatto accertare dal giudice linadempimento, può promuovere l’azione esecutiva sui beni del debitore.
Trattasi di una procedura pubblica mediante la quale il creditore può pretendere l’esecuzione forzata del suo credito, oppure, ed è l’ipotesi più frequente, può far vendere all’asta i veni del debitore e prelevare dal ricavato la somma che gli spetta.
La vera garanzia per il creditore di poter recuperare quanto gli è dovuto, o almeno di ottenere l’equivalente in denaro è costituita quindi dal patrimonio del debitore, il quale risponde delladempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.)
Il patrimonio del debitore rappresenta tuttavia una garanzia generica” nel senso che il creditore non vanta un particolare diritto su questo o quel bene, ma indistintamente egli può rivalersi, in caso di inadempimento, su tutti i beni del debitore.