Incontro con Andrea G. Pinketts
27 Gennaio 2019Francese per scuola primaria
27 Gennaio 20191. Che cos’è il diritto?
Il diritto è un insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i componenti della società in funzione della realizzazione di un obbiettivo comune; è un mezzo per realizzare i fini di una data società . Il diritto è un fenomeno formato da:
2. L’Uomo e la Società
Una società è costituita da una pluralità di individui organizzati per un fine di interesse collettivo. Gli elementi che concorrono a formare una società dunque sono:
Una pluralità di persone: non vi può essere una comunità umana dove vi è un solo individuo.
Un’organizzazione: devono esistere delle regole interne e degli organi che ne garantiscono l’osservanza.
Uno scopo comune: ogni società viene costruita per un fine di varia natura.
3. Le regole sociali e le norme giuridiche
Le regole sociali sono caratterizzate dal fatto che la loro osservanza non si fonda su una costrizione esterna, ma su una spontanea adesione ai valori che esprimono.
Le norme giuridiche, invece, sono assistite dalla forza, in quanto la loro osservanza viene imposta dalla pubblica autorità applicando delle sanzioni a carico dei trasgressori.
4. Diritto pubblico e diritto privato
Tradizionalmente il diritto oggettivo si scompone in due grandi sistemi di norme, il diritto pubblico e il diritto privato. Il diritto pubblico regola i rapporti nei quali una delle parti è un soggetto pubblico, che esercita un potere di supremazia per soddisfare un interesse generale.
Il diritto privato disciplina i rapporti nei quali le parti sono in una condizione di parità .
5. I principali rami del diritto
All’interno del diritto pubblico si distinguono: – il diritto costituzionale – il diritto amministrativo – il diritto penale – il diritto processuale – il diritto ecclesiastico.
Il diritto costituzionale comprende le regole fondamentali dell’ordinamento dello Stato e, in particolare, disciplina gli organi supremi dello Stato e i rapporti tra lo Stato e i cittadini.
Il diritto amministrativo regola l’attività della pubblica amministrazione, ovvero l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici diretta a soddisfare i bisogni collettivi.
Il diritto penale è rivolto a prevenire e a reprimere i reati. Il diritto processuale disciplina l’esercizio della giurisdizione, cioè l’attività dei giudici diretta ad applicare le norme giuridiche ai casi concreti.
Il diritto ecclesiastico riguarda i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Nell’ambito del diritto privato è classica la distinzione tra diritto civile e commerciale. Il diritto civile regola genericamente i rapporti tra i soggetti privati.
Il diritto commerciale riguarda più specificamente l’attività degli imprenditori.
Il diritto privato comprende anche il diritto della navigazione, che disciplina i soggetti, i rapporti e i beni relativi alla navigazione aerea, marittima e interna.
2. LA NORMA GIURIDICA
1. La struttura della norma giuridica
Di regola una norma giuridica è costituita da due elementi: la fattispecie e la statuizione. La fattispecie consiste nella descrizione di un fatto, mentre la statuizione, la conseguenza, positiva o negativa.
3. Norme derogabili e inderogabili
Le norme giuridiche si distinguono in derogabili e inderogabili.
Le norme derogabili pongono regole di condotta che possono essere derogate con diversa volontà da parte dei destinatari, mentre le norme inderogabili o imperative pongono regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari.
4. I caratteri della norma giuridica
La norma giuridica presenta di solito i seguenti caratteri: – positività – relatività – coattività – generalità e astrattezza – bilateralità .
Positività
La norma giuridica è positiva in quanto è imposta dallo Stato.
Relatività
La norma giuridica è relativa poiché il suo contenuto può variare nello spazio e nel tempo.
Coattività
La norma giuridica è coattiva in quanto deve essere osservata obbligatoriamente e la sua osservanza viene imposta attraverso la minaccia dell’applicazione di una sanzione.
Generalità e astrattezza
La norma giuridica è generale, perché non è diretta a singoli individui ma a una serie indeterminata di possibili destinatari, e astratta, in quanto non riguarda un fatto concreto che si è già realizzato ma una serie di fatti che potranno verificarsi in futuro.
Bilateralità
La norma giuridica è bilaterale, infine, perché quando riconosce un diritto a un soggetto, impone correlativamente un dovere o un obbligo a carico di altre persone.
3. IL RAPPORTO GIURIDICO
A. Il rapporto giuridico – Un rapporto può essere giuridicamente rilevante o irrilevante.
Si definisce rapporto giuridico, una relazione tra due o più persone regolata dal diritto oggettivo.
B. Le situazioni giuridiche soggettive – Si definiscono parti i soggetti tra i quali intercorre un determinato rapporto giuridico, mentre si chiamano terzi tutti coloro che sono estranei a tale rapporto. Le situazioni giuridiche soggettive consistono nel potere di fare o di non fare qualcosa per realizzare un interesse proprio o altrui. Le situazioni soggettive possono essere attive o passive.
C. Le passive comprendono: Le attive comprendono:
– Il diritto soggettivo
– il dovere
– l’interesse legittimo
– l’obbligo
– le facoltà
– la soggezione
– la potestà
– l’onere.
– il diritto potestativo.
3. Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo consiste nel potere di tenere o di pretendere che altri tenga un determinato comportamento. Gli elementi che concorrono a formarlo sono:
– l’interesse
– il potere del volere
– la tutela.
4. Classificazione dei diritti soggettivi privati
Diritti patrimoniali e non patrimoniali
I diritti patrimoniali riguardano degli interessi di natura prevalentemente economica. Nell’Ambito dei diritti patrimoniali si distinguono i diritti reali e i diritti di credito.
– I diritti reali attribuiscono al titolare un potere che si esercita immediatamente su una cosa.
– I diritti di credito consistono nella legittima pretesa da parte del titolare che un altro soggetto tenga un determinato comportamento. I diritti non patrimoniali si riferiscono a interessi di carattere prevalentemente ideale o morale. Comprendono i diritti della personalità e i diritti di famiglia.
– I diritti della personalità riguardano gli attributi fondamentali di una persona.
– I diritti di famiglia spettano ai membri di una famiglia nei confronti degli altri familiari.
Diritti assoluti e relativi
I diritti assoluti assicurano un potere che può essere fatto valere verso tutti.
I diritti relativi attribuiscono al titolare un potere che si può esercitare soltanto nei confronti di una o di più persone determinate. Sono relativi i diritti di famiglia e i diritti di credito.
Diritti trasmissibili e intrasmissibili
I diritti trasmissibili possono essere trasferiti ad altri soggetti e il titolare può anche rinunciarvi.
I diritti intrasmissibili non possono essere trasferiti ad altri soggetti e il titolare non può rinunciarvi.
5. Le altre situazioni giuridiche attive
L’interesse legittimo
L’interesse legittimo consiste nella pretesa alla legittima di un’attività amministrativa.
La potestà
La potestà , o potere-dovere – consiste in un complesso di poteri riconosciuti a un soggetto per la protezione di un interesse altrui.
Il diritto potestativo
Il diritto potestativo è il potere di operare con la propria volontà la modificazione di un rapporto giuridico.
6. Le situazioni giuridiche passive
Le situazioni soggettive passive consistono nell’imposizione di una determinata condotta e comprendono:
– il dovere, che è la situazione in cui viene a trovarsi chiunque deve astenersi da qualsiasi atto di impedimento.
– l’obbligo, che consiste nel dover tenere un dato comportamento a vantaggio del titolare di un diritto relativo.
– la soggezione, che è la situazione di chi è esposto, anche contro la sua volontà , all’esercizio di un diritto potestativo, di cui deve limitarsi a subire le conseguenze.
– l’onere, che è un comportamento necessario per ottenere o per conservare un dato vantaggio.
Maria Paola Viale