Verifica sulle origini della civiltà dei Greci
27 Gennaio 2019La rivoluzione industriale nel settecento
27 Gennaio 2019
Secondo le disposizioni legislative emanate nel periodo precedente il 501 dal re Gundobaud, rimaste in seguito valide per molto tempo, le donne avevano il diritto di ereditare i beni compiutamente da entrambi i genitori, ma solo in assenza di figli maschi.
Le vergini dedicatesi al servizio divino ricevevano una quota proporzionale al numero dei fratelli, che alla loro morte passava al congiunto più diretto.
A una donna rimasta vedova e senza figli spettava, purché non si risposasse, un terzo di tutti i beni del defunto marito, fino alla sua morte; dopo ciò l’eredità passava al più prossimo erede del defunto.
Se una vedova desiderava risposarsi, poteva farlo, a patto che rinunciasse al terzo del patrimonio che le era spettato come eredità. Ma le donne erano tutelate anche sotto il profilo umano, nonostante questo prevedesse un rimborso in denari al padrone o alla famiglia della stessa: se un uomo rapiva una donna libera doveva versare una somma pari a nove volte la dote prevista più un’ammenda che si aggirava attorno ai 12 solidi; se un uomo libero compiva violenza ai danni di una schiava ed il cui atto era dimostrabile in giudizio, doveva al padrone della schiava 12 solidi, mentre se la violenza veniva compiuta da uno schiavo, quest’ultimo veniva punito con 150 bastonate. Bisognava perciò mantenere una forma di rispetto se non verso le donne stesse, verso i loro parenti. Veniva inoltre punito il semplice atto di scoprire con violenza il capo di una donna, che prevedeva il pagamento di una multa di 12 solidi, più altri 12 per la donna stessa.
Se la violenza veniva commessa ai danni di una schiava, affrancata o no che fosse, la pena era minore; nel caso in cui lo stesso reato fosse commesso da uno schiavo, lo si puniva con 200, 100 o 75 bastonate, a seconda che la donna fosse libera, una schiava affrancata o una semplice schiava. Non si prevedevano citazioni in giudizio se la donna era stata consenziente alla relazione illecita.
Per quanto riguardava il divorzio, anche in questo ambito, le leggi erano severe e crudeli. Se una donna si separava dal proprio legittimo marito doveva essere annegata nel fango, mentre se era l’uomo che senza ragione scacciava la moglie, questi si limitava a pagare una seconda volta il prezzo stipulato nel contratto di matrimonio, cui si aggiungeva una multa di 12 solidi. Nel caso di comprovata rottura del matrimonio, di comprovata stregoneria e oltraggio alle tombe, l’uomo era in diritto di ripudiare la consorte, nei confronti della quale il tribunale procedeva poi secondi le leggi.
Quelli sopra elencati erano però gli unici motivi plausibili per cacciare la moglie; unica cosa cosentitagli era di scappare di casa, lasciando alla donna non solo i figli ma l’intero patrimonio. Se uno schiavo commetteva violenza verso una donna libera, e questa sporgeva denuncia nei suoi confronti e vi erano testimoni, veniva messo a morte; se la donna libera aveva avuto volontariamente commercio carnale con lo schiavo, potevano essere messi a morte entrambi.
Qualora i parenti richiedessero che non venisse punita in quel modo le era salvata la vita, ma perdeva il proprio status libero e veniva annoverata fra le schiave del re.
Se una vedova si congiungeva carnalmente con un uomo non poteva più sposarlo.
Se un adultero veniva sorpreso in flagranza veniva condannato alla pena capitale. Per quanto riguarda la monarchia franca, è noto il passo della lex salica in cui si afferma che la donna non detiene alcun diritto ereditario sulla terra , secondo un’altra versione sulla terra salica, cl quale termine si intendono i beni ereditati.