La funzione amministrativa è ricondotto al potere esecutivo e contrapposta alla funzione legislativa e a quella giurisdizionale. L’amministrazione è considerata essa stessa una funzione infatti è preposta alla cura si interessi che deve essere in un rapporto di congruenza. Cinque sono le categorie principali in cui sono classificabili le funzioni delle pubbliche amministrazioni: funzioni di ordine, funzioni di governo del territorio e dell’ecosistema, funzioni di benessere, funzioni di erogazione di servizi pubblici, funzioni di disciplina dell’economia.
Le funzioni di ordine fanno parte del nucleo fondamentale delle funzioni sovrane. Le funzioni di ordine principali sono l’amministrazione della giustizia, la tutela dell’ordine pubblico, i rapporti con l’estero, la difesa e l’amministrazione fiscale.
Tale funzione appare caratterizzata dal conflitto tra autorità e libertà ed è pertanto assistita da una serie di garanzie a tutela della libertà.
Sono attuate attraverso la cura del razionale assetto urbanistico della città e dei centri abitati attraverso vari strumenti come atti di pianificazione.
La funzione di dotazione infrastrutturale è diretta alla realizzazione di opere pubbliche. L’amministrazione programma e commissiona le opere che i privati si impegnano a costruire attraverso appalti pubblici.
La funzione di tutela dell’ambiente ha un storia recente. Oggi l’ambiente è oggetto di una politica comunitaria. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è contemplata quale materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello stato.
La nostra costituzione afferma un preciso compito dello stato e riconosce a tutti alcuni diritti sociali fondamentali. Di qui lo sviluppo di un sistema di servizi sociali riconosciuti e sovvenzionati dalle autorità pubbliche. I servizi più importanti e rilevati sono: la sanità, l’istruzione e la protezione sociale.
Allo stato spetta intervenire per definire i livelli essenziali delle prestazioni. Costituisce mataria di legislazione regionale concorrente la tutela della salute. Spetta all’Unione europea completare le politiche nazionali al cine di migliorare la sanità pubblica di prevenire le malattie e di eliminare le fonti di pericolo per la salute umana.
In materia di istruzione la costituzione affida ai pubblici poteri i seguenti compiti: di erogazione, di ordine e garanzia, di ausilio finanziario, di regolazione e controllo, di certificazione. Allo stato spetta la podestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni. Il servizio è erogato dalle istituzioni scolastiche che sono dotate di autonomia e di personalità giuridica.
Le funzioni amministrative di protezione sociale sono previste nella costituzione e sono: la previdenza e l’assistenza. Con riguardo alla previdenza si stabilisce che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione involontaria. Per quanto riguarda l’assistenza sociale si afferma che ogni cittadino inabili al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. La disoccupazione involontaria è priva di protezioni organiche.
Sono servizi pubblici quei servizi che soddisfano esigenze fondamentali della collettività. E’ il risultato dell’intervento del diritto comunitario che non tollera limitazioni alla concorrenza e alla libera circolazione. I pubblici poteri mantengono la responsabilità di assicurare la fruizione diffusa.
L’energia elettrica e il gas sono servizi quasi completamente liberalizzati. Le finalità generali dell’intervento pubblico sono una pluralità di interessi da contemperare. Per il raggiungimento di tali fini la legge prevede l’attribuzione di funzioni regolativi all’autorità per l’energia elettrica e il gas cui conferisce poteri autoritativi, di controllo e giurisdizionali.
Nel settore delle comunicazioni elettroniche l’introduzione della concorrenza consentita dallo sviluppo tecnologico e imposta dal diritto comunitario ha condotto a una radicale trasformazione delle funzioni amministrative. La disciplina mira a garantire la libertà di comunicazione, il diritto alla riservatezza, la libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza.
I pubblici poteri esercitano anche funzioni di disciplina dell’economia. Questo tipo di interventi permanente me è ora fortemente ridotto dal diritto comunitario che ne definisce gli obiettivi e le condizioni di ammissibilità.
Le funzioni amministrative in materia di industria e attività produttive, orientate allo sviluppo e alla protezione delle imprese nazionali, pubbliche e privato trovano una cornice nell’art. 3 dei trattati europei. Allo stato spettano compiti prescrittivi, certificativi, regolativi, direttivi, attraverso una pluralità di strumenti di sovvenzione e di ausilio finanziario alle attività di rilievo strategico e nazionale
La funzione di vigilanza sui mercati finanziari è una funzione complessa perché priva di una disciplina unitaria. I mercati finanziari sono divisi nei tre settori: bancario, mobiliare, assicurativo. Si può dire che a ciascuno dei tre settori corrisponde un diverso tipo di operatore e un organo di controllo.
La funzione di tutela della concorrenza attribuisce la cura a unapposita autorità indipendente l’autorità garante della concorrenza e del mercato che ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa antimonopolistica. La disciplina antitrust si inscrive in un più ampio contesto diretto a promuovere un’economia aperta e in libera concorrenza e a tutelare la libertà di circolazione.