Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 2019
APPUNTI DI DIRITTO
OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
L’interesse del creditore non sta nell’avere proprio quell’oggetto in particolare ( nel n/s caso i biglietti che custodivo nel portafoglio,trattandosi di beni fungibili e quindi facilmente sostituibili con altri dello stesso tipo.
Il carattere generico dell’obbligazione viene tuttavia a mancare nel momento in cui i beni da consegnare al creditore vengono separati dalla massa generica a cui appartengono (individuazione).
Con l’individuazione le cose diventano specifiche e il loro perimento fortuito fa venire meno l’obbligo da parte del debitore.
Lobbligazione specifica ha per oggetto un bene determinato nella sua individualità ( ad esempio vendo la casa di via Roma 10) è evidente che in tal caso il perimento del bene per causa non imputabile al debitore provoca l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore dal suo obbligo.
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Un particolare tipo di obbligazione generica è quella avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro:
Lobbligazione pecuniaria
L’art 1277 c/c stabilisce un principio generale di notevole importanza:
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Viene quindi introdotto il principio nominalistico in base al quale il debitore si libera del suo obbligo semplicemente corrispondendo al creditore la cifra pattuita, senza tener conto della variazione del valore della moneta tra il giorno in cui l’obbligo è sorto e quello del pagamento.
Quindi oggetto dell’obbligazione pecuniaria è la somma nominale di denaro, non il suo reale potere di acquisto.
Tale principio, se serve a dare certezza al debitore sulla somma da pagare, può recare grave danno al creditore soprattutto in periodi di forte inflazione.
Per superare tale inconveniente di solito, i creditori si premuniscono contro le variazioni di valore della moneta mediante apposite clausole di adeguamento monetario con le quali agganciano il credito a determinati parametri. Tali clausole possono fare riferimento al valore di determinati beni (clausola merce) o dell’oro (clausola oro).
Alla scadenza dell’obbligo, il debitore dovrà restituire non la somma di denaro nominale, ma la quantità di denaro necessario per poter acquistare la stessa quantità di merce o di oro che si poteva acquistare quando l’obbligo sorse.
Più di frequente indicizzano il credito all’andamento del costo della vita accertato dallISTAT ( Istituto centrale di Statistica).
della classe 4c 2005 Sezione serale
Istituto di Istruzione Superiore
“L. Scarambone” Lecce