Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 2019Si ha inadempimento quando il debitore non esegue del tutto o non esegue esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta.
Conseguenza dellinadempimento è la responsabilità del debitore , che è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del creditore,
Per liberarsi dalla responsabilità il debitore è tenuto a dimostrare che:
– linadempimento à conseguenza della definitiva impossibilità della prestazione. La causa della impossibilità non può essergli imputata, cioè deriva da caso fortuito o forza maggiore e non è conseguenza di un suo comportamento doloso o colposo.
LA MORA DEL DEBITORE
Una particolare forma di inadempimento à costituita dal ritardo ad adempiere (mora del debitore).
Tale mora presuppone che il ritardo sia imputabile al debitore .
Se la prestazione è temporaneamente impossibile per caso fortuito o forza maggiore, il ritardo è giustificato e il debitore sarà tenuto ad adempiere non appena cesserà l’impossibilità, senza incorrere in alcuna responsabilità.
Se la prestazione è ancora possibile e il ritardo è ingiustificato si ha la mora debendi , alla quale la legge annette numerose conseguenze.
Queste si verificano automaticamente per il solo fatto del ritardo, soltanto nei seguenti casi:
– Quando lobbligazione deriva da fatto illecito
– Quando il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere
– Quando il termine è scaduto e la prestazione doveva eseguirsi al domicilio del creditore
In tutti gli altri casi per il verificarsi degli effetti della mora è necessaria l’iniziativa del creditore che deve provvedere alla Costituzione in mora : Deve cioè intimare o richiedere per iscritto al debitore ladempimento.
La MORA DEBENDI produce i seguenti effetti:
– Il debitore deve risarcire i danni causati dal ritardo ( es: nelle obbligazioni pecuniarie deve pagare gli interessi convenuti o legali.)
– Il debitore non è liberato per lavvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ( cosiddetta permanenza del rischio)
LA MORA DEL CREDITORE
Il ritardo nelladempimento può essere imputabile al creditore che senza motivo legittimo non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati. O non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere ( ad esempio porto il grano che devo consegnare ma il creditore non apre i suoi magazzini).
Si ha in tal caso la mora del creditore MORA CREDENDI”.
Si tratta di un comportamento contrario ad un dovere di correttezza che incombe su tutti i soggetti del rapporto obbligatorio-
La legge disciplina la mora del creditore collegandovi delle conseguenze a tutele del debitore.
Affinché tali conseguenze si verifichino occorre che l’offerta di adempimento del debitore sia eseguita da un pubblico ufficiale ( notaio o ufficiale giudiziario) e avvenga ne rispetto delle condizioni indicate dalla legge.
Se il creditore nonostante la regolare offerta di adempimento persiste nellingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione, si produrranno a suo carico i seguenti effetti:
– Perderà il diritto agli interessi e ai frutti della cosa che non sono stati percepiti dal debitore.
– Sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora :
– Dovrà rimborsare al debitore le spese da lui sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.