Prima del 2001 lo Stato aveva una competenza legislativa generale. Lo Stato dettava le leggi cornice, e la Regione provvedere a dettare le norme di dettaglio. Ciascun ente aveva competenza amministrativa laddove aveva competenza legislativa.
Le Regioni e gli altri enti avevano competenza legislativa solo nella materie nella quale lo Stato demandava la competenza.
Con la modifica costituzionale del 2001 è avvenuto il ribaltamento di questo principio, cioè lo Stato ha competenza legislativa solo nella materie nella quale è prevista la sua competenza.
Dal 2001 lo Stato non coincide più con la Repubblica. Lo Stato è una delle componenti, seppure la più importante, della Repubblica.
La Repubblica è composta da tutti i soggetti, cioè Comuni, Provincie, Città Metropolitane e Stato. (La parola repubblica è presente nei primi articoli della Costituzione.)
Vige il principio di sussidiarietà , cioè interviene il soggetto più vicino all’interessato.
L’articolo 117 primo comma elenca le competenze che spettano allo Stato, es politica estera, difesa, forze urbane, e la lettera M, che riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (attuando l’art. 3, in base al quale la repubblica deve rimuovere gli ostacoli).
L’articolo 117 secondo comma elenca le competenze della Regione, esercitate in base ai principi generali dello stato, ma in concorrenza con lo Stato, che deve dettare le norme generali (leggi cornice), mentre la Regione.
Su tutti gli altri ambiti, è implicito che legiferano le Regioni.
Ma a questo punto, riguardo il secondo punto, nascono due domande:
Risposte: