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27 Gennaio 2019Ragioni storiche hanno suggerito i costituenti di dare a 5 regioni uno statuto speciale. Queste regioni a statuto speciale godevano di competenza legislativa esclusiva, perché escludeva la competenza dello stato in alcune materie espressamente elencate nello statuto. Per esempio in Sicilia l’edilizia era una materia esclusiva: in quella materia legiferava la Regione. Si trattava di competenza amministrativa e legislativa.
Comunque, anche in quella materia esclusiva, se lo Stato faceva una grande riforma economica e sociale, la Regione doveva adeguarsi. Ma tutte le leggi dello stato sono considerate gradi riforme economiche e sociali.
Ad esempio, la legge 140/1990 era da applicare anche in Sicilia, anche perché sul “procedimento amministrativo” nessuna regione a statuto speciale aveva legiferato.
Ma se la materia è già disciplinata dalla regione, la legge non si applica, perché la Regione ha competenza esclusiva.
Se invece la Regione non ha disciplinato quella materia, la legge si applica su tutto il territorio dello stato, salvo il potere della Regione di esercitare la sua competenza e di modificare la disciplina.
Il Trentino (provincia autonoma) non ha applicato la legge Gelmini.
La Sanità invece era una competenza ripartita.
Pertanto, dopo la riforma del 2001 le cose si complicano, e si registra un numero crescente di casi di contenzioso.