
Vita di Cesare
27 Gennaio 2019
A SCUOLA CON … RINNOVATA ENERGIA!
27 Gennaio 2019Il ruolo dello stato italiano nella storia della mortificazione della libertà educativa
Tutta la legislazione, a partire non solo da quando è nato il Regno d’Italia, ma addirittura prima, quando ancora esisteva solo un Regno di Sicilia, è andata nel senso della statalizzazione della scuola. Nella legislazione antecedente la Costituzione dell1 gennaio 1948, la presenza di scuole non statali era vista come una concessione, una paternalistica autorizzazione, da accettare in deroga alla regola, che voleva che l’istruzione fosse interamente nella mani dello Stato. In questo senso non vi è sostanziale diversità fra la legge Casati (1859), la legge Coppino (1877) e le leggi del periodo fascista, compresa la legge del 1942, citata nella sentenza in oggetto. Destra storica, sinistra storica e fascisti, per altri versi divergenti, mostrano sul problema della legittimazione delle scuole non statali una singolare convergenza. Negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, però, viene elaborata la nostra carta costituzionale che, in quanto frutto di un compromesso fra i vari gruppi politici, compresa, finalmente, la componente cattolica, portatrice di una concezione indubbiamente più aperta della libertà di educazione, lancia i presupposti per una visione diversa soprattutto nell’articolo 33, che recita: Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.” Come si evince anche dagli atti del dibattito in seno alla costituente, è come se la prima parte di questo comma fosse dettato dalla componente cattolica e la seconda dalla parte socialista-comunista. Sta di fatto, comunque, che per la prima volta in Italia, l’istituzione delle scuole non è vista come una autorizzazione, una gentile concessione da parte dello Stato padre e padrone, ma un diritto. Da questo punto di vista la sentenza della corte costituzionale n.36 del 1958 rappresenta un primo passo verso il riconoscimento della incostituzionalità di ogni azione burocratica-amministrativa tesa a privare le scuole non statali della loro libertà . La corte costituzionale ha spiegato infatti che non è necessario il rilascio dell’ “autorizzazione” così come previsto dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86, emanata quindi dal governo fascista, ma che trovava evidenti e colpevoli consonanze nell’operato del Ministero della Pubblica istruzione, che aveva soppresso l’istituto “A. Manzoni” con effetto dall’anno scolastico 1954 – 55.
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