Vita di Cesare
27 Gennaio 2019A SCUOLA CON … RINNOVATA ENERGIA!
27 Gennaio 2019Oggi non c’è più necessaria corrispondenza tra famiglia e genitori, soprattutto dopo la legge dell’affidamento condiviso.
Con l’affidamento condiviso, è possibile che il giudice affidi il figlio ad uno dei genitori. L’altro genitore, che vive in una casa differente, continua ad avere dei diritti nei confronti del figlio.
Le decisioni anche quelle importanti devono essere assunte dai genitori. Nel caso di conflitto interviene il giudice. Nel caso di estrema urgenza decide il padre (solo in caso di emergenza).
Ladozione speciale: la famiglia si presta a dare una famiglia al minore.
Tra le ad’ozioni in casi particolari c’è l’adozione di figli di una convivente, nel momento in cui la convivente ha la responsabilità genitoriale (ex patria potestà ). Diverso il caso in cui l’affidamento è congiunto con un altro genitore (affidamento condiviso). In questo caso, con il consenso del primo genitore naturale, il figlio può avere due genitori dello stesso sesso (uno il genitore naturale e l’altro acquisito), e quindi può avere due cognomi.
C’è una profonda revisione del rapporto di sussidiarietà tra lo stato e la famiglia.
C’è sussidiarietà orizzontale: quando gli organi devono collaborare, e sono sullo stesso piano.
La scuola e la famiglia operano in modo congiunto nei confronti del minore.
Quando affrontiamo problemi che riguardano la persona, affrontiamo questioni che sono molto delicate.
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Rapporto scuola famiglia Negli ultimi decenni, il rapporto scuola-famiglia si è capovolto!